TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-02-08, n. 202400191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-02-08, n. 202400191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400191
Data del deposito : 8 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2024

N. 00191/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00845/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 845 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A G O, R G O e A F R, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E G e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via F. Rubichi n. 39;



nei confronti

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Baglivo, Alessandro Pracilio e Francesco Patrono, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura per l’affidamento dell’appalto inerente alla «gara europea a procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente», -OMISSIS-, nella parte in cui lesivi per la ricorrente, ivi compresi:

la determinazione n. -OMISSIS-, di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata;

la nota del-OMISSIS-di comunicazione della determina n. -OMISSIS-/2023;

la comunicazione pubblicata sul profilo committente del Comune di Brindisi in data 28.6.2023;

tutti gli atti e provvedimenti adottati nel corso della procedura di gara, nella sola parte in cui lesivi per la -OMISSIS-, ivi inclusi tutti i verbali di gara (dell’8.3.2023, del 21.3.2023, del 3.4.2023, del 4.4.2023, del 12.4.2023, del 19.4.2023, del 28.4.2023, del 3.5.2023, del 5.5.2023, dell’8.5.2023, del 10.5.2023, del 15.5.2023, del 23.5.2023, del 29.5.2023, del 6.6.2023, del 13.6.2023, del 16.6.2023, del 27.6.2023, la nota del 30.5.2023);

ove necessario, tutti gli atti costituenti la lex specialis , compresi il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i suoi allegati, tutti i chiarimenti diffusi dalla Stazione appaltante e le comunicazioni rese in corso di gara, ed ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure qui svolte e lesive alla odierna ricorrente, ed ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, inerente il subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti della -OMISSIS-;

per la dichiarazione di inefficacia

del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, con richiesta di subentro della ricorrente nel medesimo contratto di appalto;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-. il 12 settembre 2023, per l'annullamento

della determinazione n. -OMISSIS- del 28 giugno 2023 di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, della nota del 28 giugno 2023 di comunicazione della determina n. -OMISSIS-/2023, unitamente ai relativi allegati, nelle sole parti in cui tali atti contemplano l’offerta di -OMISSIS- tra le offerte ammesse alla procedura di gara e alla graduatoria finale;

di tutti i verbali di gara (dell’8.3.2023, del 21.3.2023, del 3.4.2023, del 4.4.2023, del 12.4.2023, del 19.4.2023, del 28.4.2023, del 3.5.2023, del 5.5.2023, dell’8.5.2023, del 10.5.2023, del 15.5.2023, del 23.5.2023, del 29.5.2023, del 6.6.2023, del 13.6.2023, del 16.6.2023, del 27.6.2023, la nota del 30.5.2023), unitamente ai relativi allegati, sempre nelle sole parti in cui non hanno disposto l’esclusione dell’offerta presentata dalla -OMISSIS-;

di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, inerente all’ammissione e non esclusione dell’offerta presentata da -OMISSIS-;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 settembre 2023, per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti del giudizio già proposto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi, della -OMISSIS-. e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori avv. A. G. Orofino per la parte ricorrente, avv. E. Guarino per la P.A. e avv.ti F. Baglivo, A. Pracilio e F.sco Patrono per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso proposto in data 28.7.2023 veniva impugnata la determinazione n. -OMISSIS- con cui il Comune di Brindisi disponeva l’aggiudicazione a favore della società -OMISSIS-. dell’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente.

Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “I.II. e III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80 comma 5, lett. c, c bis e c ter del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dei principi di lealtà ed affidabilità contrattuale e professionale. Eccesso di potere (erronea presupposizione, travisamento, illogicità, carente ed erronea istruttoria, difetto di motivazione); IV. Violazione e/o falsa applicazione art. 80 d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere (difetto di istruttoria; omessa considerazione dei presupposti; sviamento); V.VI. e VII. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere (difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità manifesta; sviamento); VIII. Violazione artt. 212 ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del D.M. n. 120/2014. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere (erronea presupposizione, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta)”.

Con atto depositato in data 8.8.2023 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che con successiva memoria del 4.9.2023 chiedeva che venisse disposta l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva dello stesso dicastero.

In data 6.9.2023 e 11.9.2023 si costituivano rispettivamente in giudizio la -OMISSIS-. ed il Comune di Brindisi, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.

In data 12.9.2023 la -OMISSIS-. proponeva ricorso incidentale avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo nella misura in cui gli stessi contemplano l’offerta di -OMISSIS- tra le offerte ammesse alla procedura di gara e alla graduatoria finale.

In data 13.9.2023 veniva proposto ricorso per motivi aggiunti.

All’udienza pubblica del 30.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.



DIRITTO

Con i primi motivi di

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