TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-10-24, n. 202213687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-10-24, n. 202213687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213687
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 13687/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05226/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5226 del 2021, proposto da
Sereni Orizzonti 1 ” S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Artena (RM), non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n.27 del 24 settembre 2020 del Giudice di pace di Segni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 il dott. G L;


Premesso che:

- con sentenza n. 1097 del 31 gennaio 2022, questa Sezione – in accoglimento del ricorso avanzato dalla “ Sereni orizzonti 1 ” s.p.a. – ha condannato il comune di Artena a prestare ottemperanza alla decisione n. 27/2020 del Giudice di pace di Segni (RM), con conseguente obbligo di quell’ente di provvedere al pagamento in favore della ricorrente, entro sessanta giorni, della somma di Euro 2.844,27 (oltre alle spese del procedimento in questione), rinviando la nomina del commissario ad acta a successiva istanza, da proporsi a cura della parte ricorrente;

- con istanza del 6 luglio 2022 – premesso di aver provveduto alla notifica della sentenza sopra indicata al comune resistente in data 10 febbraio 2022 ma che, ciononostante, permaneva l’inerzia dell’amministrazione locale nel prestare ossequio al provvedimento definitivo azionato in giudizio - la “ Sereni orizzonti 1 ” ha chiesto procedersi alla nomina del commissario ad acta ;

- l’istanza in questione risulta esclusivamente depositata in giudizio, ma non notificata alla controparte, la quale ha persistito nel non costituirsi nel presente gravame;

- alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022 – previo avvertimento a verbale ai sensi dell’art. 73, c.p.a. – la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto che:

- la richiesta di nomina del commissario ad acta non può ritenersi, allo stato, ammissibile.

Infatti, come l'azione per l'ottemperanza si propone ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a., con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza, della cui ottemperanza si tratta, anche la domanda del ricorrente rivolta alla nomina di un commissario ad acta è evidentemente equiparata a un ricorso per ottemperanza (arg. ex art. 114, comma 4, lett. d ) c.p.a.) e quindi soggetta a tutte le relative prescrizioni in rito;
ne deriva che è necessario che la suddetta istanza sia notificata alla p.a. che è stata parte soccombente del giudizio definito con la precedente pronuncia della Sezione e che non avendo parte ricorrente curato detto necessario adempimento, funzionale al contraddittorio processuale, l'istanza di cui trattasi è inammissibile, imponendosi una declaratoria in conformità (così T.A.R. Lazio, sez. II quater , n. 12309/2015. In conformità, vedasi T.A.R. Campania – Salerno, sez. I, n. 854/2015);

- non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione del comune intimato.

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