TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-04-19, n. 201800346

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-04-19, n. 201800346
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201800346
Data del deposito : 19 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2018

N. 00346/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00205/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2017, proposto da:
Italia Nostra - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A C, M G, con domicilio eletto presso lo studio A C in Bologna, Strada Maggiore 47;



contro

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
Comune di Modena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V V, S M, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria TAR in Bologna, Strada Maggiore 53;



nei confronti

Mm S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Palmieri, Elena Toni, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria TAR in Bologna, Strada Maggiore 53;



per l'annullamento

del provvedimento autorizzatorio prot. n. 13286 del 23.12.2016 con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha autorizzato i lavori previsti nel progetto di restauro ed adeguamento igienico funzionale con frazionamento ed ampliamento dell'immobile denominato “Villini Pollastri”, di proprietà della MM S.r.l., reso in data 23.12.2016 e conosciuto dalla ricorrente in data 3.3.2017;

- del permesso di costruire n. prot. 3840/2016 emesso in data 7.3.2017 dal Comune di Modena in favore della controinteressata avente ad oggetto il “progetto di ampiamento con aumento del carico urbanistico di edificio sottoposto a vincolo di “pubblico interesse” ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e con vincolo di riqualificazione e ricomposizione tipologica”;

- nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 5694 del 27.9.2016 recante indicazioni formulate dalla Soprintendenza ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Comune di Modena e di Mm S.r.l. e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti :

a). provvedimento autorizzatorio n. 13286 del 23.12.2016 pos. Archivio MO_M/1252 , Class. 34.19.07 con la quale il Ministero dei Beni e attività culturali ha autorizzato i lavori previsti nel progetto di restauro e adeguamento igienico funzionale con frazionamento e ampliamento dell’immobile Villino Pollastri di proprietà della MM SRL resa in data 23.12.2016 e conosciuta dalla ricorrente in data 3.3.2017;

b). permesso di costruire n. 3840/2016 emesso in data 7.3.2017 dal Comune di Modena in favore della controinteressata avente ad oggetto il “progetto di ampiamento con aumento del carico urbanistico di edificio sottoposto a vincolo di pubblico interesse ai sensi dell’art. 15, comma 1, DLGS 42/2004 e con vincolo di riqualificazione e ricomposizione tipologica”.

Il ricorso è stato supportato dai seguenti motivi di diritto :

1). Illegittimità per violazione di legge, violazione e falsa applicazione artt. 10, 13 e 29 DLGS 42/2004; violazione di legge per violazione L. 241/90; sotto il profilo del difetto di istruttoria, carenza di motivazione;

2). Illegittimità per violazione di legge, violazione e falsa applicazione art. 3 DPR 380/2001; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, eccesso di potere per sviamento;

3). Illegittimità per violazione di legge, violazione art. 29, commi 1-4, codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 3 comma 1, lettera c), TU in materia edilizia (DPR 380/2001) e art. A-9 dell’Allegato contenuti della pianificazione della LR Emilia Romagna n. 20/2000;

4). Illegittimità per violazione di legge, violazione e falsa applicazione art. 15.3 del RUE del Comune di Modena.

1). Con il primo motivo la ricorrente sostiene che non si tratta di “adeguamento” ma di “totale stravolgimento” dell’originale progetto architettonico caratterizzato non solo dal disegno liberty e dagli ornamenti connessi ma anche dal parco giardino che si integra con l’edificio, costituendo con esso un unicum riconosciuto e assoggettato alla tutela.

Precisa la ricorrente che <vengono realizzate n. 6 nuove unità abitative di limitate dimensioni in luogo delle 2 unità oggi esistenti; è previsto un nuovo corpo di fabbrica in stile completamente dissonante; è eliminato il rigoglioso verde di pertinenza>.

2). Con il secondo motivo la ricorrente sostiene poi che parlare di restauro con ampliamento di cubatura e aumento del carico urbanistico costituisce una contraddizione in termini e contrasta con il dettato normativo.

3). Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che – sopravvenuto il provvedimento del Ministero beni e attività culturali (decreto del segretario regionale 26.11.2015) che dichiara l’immobile di interesse storico e artistico particolarmente importante - la disciplina di RUE è divenuta inapplicabile perché prevalgono le prescrizioni di cui all’art. 29 Codice beni culturali e paesaggio.

4). Infine con l’ultimo motivo di ricorso si sostiene che l’art. 15.3 del vigente RUE del Comune di Modena prevede che sulle costruzioni esistenti sono ammesse esclusivamente le trasformazioni espressamente previste; e il comma 1, lettera c) precisa che “nelle costruzioni esistenti sono ammessi i soli ampliamenti senza aumento del carico urbanistico”.

La ricorrente ha depositato memoria in data 15.9.2017. Nella stessa insiste nel sostenere che <la realizzazione del garage ipogeo (ulteriore ampliamento volumetrico) comporta la distruzione del giardino, essenziale pertinenza dell’insediamento residenziale sul modello di città giardino>.

La ricorrente insiste ancora – nella memoria del 29.9.2017 – nel sostenere che l’intervento così come autorizzato e risultante dai progetti comporta un aumento del 70% del volume originario del fabbricato considerato come dovuto anche il vasto volume della autorimessa interessata; inoltre, comporta la radicale alterazione del giardino perché il terreno è finalizzato alla realizzazione della autorimessa per otto posti auto.

Si sono costituite tutte le controparti con deposito di memorie e documenti.

Il Comune Modena, in replica, ha chiarito quanto segue :

a). il Villino Pollastri è di proprietà della ricorrente MM SRL ; si tratta di un immobile costruito nel 1923 rimaneggiato nel 1925 sopraelevato nel 1928 e poi ancora rimaneggiato (1950); lo stesso presenta interesse culturale; nel 2015 è stato vincolato dalla Soprintendenza con decreto 26.11.2015;

b). a livello urbanistico il Villino è assoggettato alla disciplina della

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