TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-05-30, n. 202203672

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-05-30, n. 202203672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203672
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 03672/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02115/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2020, proposto da
M A, N C, E C, A C, R C, V C, A C, D A D L, G D R, N D B, L D F, C G, M G, A M I, F L, V L, M M, C M, E M, V P, D P, Y V, rappresentati e difesi dagli avvocati M C e dall’Avv. M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione ed Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;

per l’annullamento

- dei decreti nn. 9476-9477-9478-9479-9480-9481-9482 del MIUR - USR per la Campania, tutti pubblicati il 02.05.2020, avente ad oggetto l’indizione, in applicazione dell’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297, del concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali dell’area “A” e “B” del personale ATA, nella parte in cui escludono coloro che hanno raggiunto il requisito previsto delle due annualità di servizio cumulando il periodo espletato nelle scuole pubbliche e paritarie;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le ordinanze n. 3303 del 23 luglio 2020 e n. 1909 del 16 ottobre 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 aprile 2022 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 23 giugno 2020 e depositato il successivo 01 luglio, i ricorrenti – dipendenti ATA non di ruolo - chiedevano l’annullamento dei decreti, in epigrafe meglio indicati – con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in applicazione dell’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297, aveva indetto il concorso, per soli titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali 2019/2020 –a.s. 2020/21 (profili professionali: area “A” e “B” del personale ATA;
addetto alle aziende agrarie;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico;
cuoco;
guardarobiere;
infermiere) nella parte in cui (artt. 2) avevano escluso, ai fini del computo del requisito di partecipazione delle due annualità di servizio, il periodo svolto presso scuole paritarie.

1.1. A sostegno del ricorso, un unico assorbente motivo (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge 10.03.2000 n. 62;Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis del D.L. n. 250/2005 (convertito con legge n. 27/2006). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 33 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Violazione del principio di par condicio. Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del favor partecipationis
”), con cui, in sintesi - premettendo che il mancato computo dell’anzianità di servizio maturata presso istituti paritari era riconducibile, non tanto all’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297, quanto all’O.M. n. 21 del 23.02.2009 “ alle cui disposizioni il bando rinvia ” – deducevano il contrasto di quest’ultimo provvedimento e della scelta ivi recata con il quadro normativo di riferimento.

1.2. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica (24 luglio 2020), con comparsa di mero stile.

1.3. - Con ordinanza n. 3303 del 23 luglio 2020, questo Collegio “Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, [si è] rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia, in favore del Tar Lazio sede di Roma, tenuto conto che le censure del ricorso si appuntano in particolare avverso l’O.M. n. 21/2009 in quanto in contrasto con la fonte sovraordinata di cui all’art. 554 del d. lgs. 297/1994 e con le norme che riconoscono l’unicità del sistema di istruzione nazionale, costituito sia dalle scuole statali che da quelle paritarie private;
Considerato, inoltre, che il ricorso non risulta notificato ad alcun controinteressato e ciò potrebbe deporre per la inammissibilità dello stesso”
, assegnava alle parti termine di 30 giorni per presentare memorie su entrambe le questioni, rinviando, per la trattazione alla camera di consiglio del 14 ottobre 2020.

1.4. – Il 17 agosto 2020 i ricorrenti presentavano memorie.

1.5. – Con l’ ordinanza n. 1909 del 16 ottobre 2020, questo Collegio: “ Considerato che: - a un primo sommario esame, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta domanda cautelare tenuto conto che il riconoscimento del servizio prestato nelle sole scuole statali è avvenuto con il rinvio del bando all’Ordinanza ministeriale n. 21/2009, che le parti non hanno espressamente impugnato, come si rinviene anche dalla memoria da ultimo depositata;- le questioni poste potranno essere approfondite in sede di merito ”, rigettava l’istanza di tutela interinale.

1.6. – In vista dell’udienza di merito (01 marzo 2022), i ricorrenti depositavano ulteriore memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

1.7. – All’udienza pubblica del 01 aprile 2022, il ricorso era trattenuto in decisione.

2. – Oggetto dell’odierno contendere è il criterio di computo dell’anzianità di servizio utile ad integrare il requisito di partecipazione al concorso, per soli titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali ex art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297 a.s. 2019/2020 – Graduatorie a.s. 2020/21 (profili professionali: area “A” e “B” del personale ATA;
addetto alle aziende agrarie;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico;
cuoco;
guardarobiere;
infermiere), nella parte in cui esclude dal biennio di riferimento il periodo di servizio prestato presso scuole paritarie, limitando la rilevanza alla sola attività lavorativa prestata presso istituti statali.

2.1. - Sostengono i ricorrenti l’illegittimità della previsione, così mutuata dall’O.M. n. 21 del 23.02.2009: al personale ATA dovrebbe infatti estendersi “ l’equiparazione tra servizio svolto alle dipendenze della scuola statale e quello svolto presso la scuola paritaria ” prevista per il personale docente all’art. 2, comma 2, secondo periodo, D.L. 255 del 2001, a mente del quale “ i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali ”. Il parametro sarebbe inoltre contrario al principio della parità fra scuole statali, scuole paritarie private e scuole degli enti locali (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché ai principi di rango costituzionale di uguaglianza e parità di trattamento, e, più nello specifico, al favor partecipationis che sorregge, in via generale, tutta la materia dei pubblici concorsi.

2.2. - Così circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio potersi prescindere dall’esame delle questioni sollevate in via pregiudiziale con le ordinanze n. 3303 del 23 luglio 2020 e n. 1909 del 16 ottobre 2020, stante l’evidente infondatezza del ricorso.

3. - - In proposito si osserva quanto segue.

3.1. – La tesi dei ricorrenti, per quanto suggestiva, non può essere condivisa.

Con il richiamato art. 2, secondo comma, secondo periodo, D.L. 255 del 2001, “ il legislatore ha dettato una norma palesemente eccezionale, in quanto attribuisce ad un titolo di servizio maturato presso istituzioni private lo stesso valore dell’analogo titolo, maturato presso la pubblica amministrazione. La giustificazione della misura può essere rinvenuta nel complessivo disegno di parificazione dell’attività di insegnamento, ovunque prestata, espresso nella legge 10 marzo 2000, n. 62. Nel quadro di tale riforma il legislatore, anche al fine di unificare la qualità del servizio in questione, ovunque sia prestato, ha successivamente inserito anche la clausola, di cui all'art. 2, secondo comma, del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, in legge 20 agosto 2001, n. 333, sopra citato.” (Consiglio di Stato, sez. VI, (ud. 16/10/2007) 07-01-2008, n. 6).

Ciò posto, la norma - che riveste, come detto, natura eccezionale- non consente la sua applicazione al di fuori delle ipotesi ivi disciplinate (Consiglio di Stato, n. 6, cit.).

Inoltre, nell’attuale sistema, non è individuabile una totale assimilazione/ parificazione di trattamento giuridico, tra “personale docente” (e assimilato) e “non docente” (tra cui il personale ATA). In tal senso depongono, in via generale, la l. 30 luglio 1973, n. 477 che distingue, i fini del riordinamento di ruoli, l’attività di docenza (e assimilate), da quella dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi ed il successivo D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, dedicato alle “ norme sullo stato giuridico del [solo] personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche ”.

La stessa legge 10 marzo 2000, n. 62 (che ammette le scuole paritarie private alla prestazione del servizio pubblico dell’istruzione), all’art. 1, comma 4, laddove elenca i requisiti di ordine funzionale e strutturale attraverso i quali accertare l’idoneità delle scuole paritarie ad organizzare corsi corrispondenti all’offerta formativa delineata dagli ordinamenti generali dell’istruzione ha dettato una specifica previsione per il [solo] personale impegnato nella docenza (e nella dirigenza), senza riferimento alcuno al personale incaricato dello svolgimento di altre attività (vd. art. 1, comma 4, lett.h)) (cfr., in proposito, T.A.R. Napoli n. 717 del 2007).

Ciò posto, “ non appare allora priva di ragionevole giustificazione la volontà espressa dalla contestata disposizione di privilegiare soggetti che hanno acquisito una determinata professionalità, oggettivamente connessa ad un precedente rapporto intercorso con scuole o istituzioni statali ” (T.A.R. Napoli n. 717, cit .)

Per tutte le esposte ragioni il ricorso è quindi infondato.

In considerazione della natura della controversia le spese possono essere integralmente compensate.

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