TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-11-05, n. 202100368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-11-05, n. 202100368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202100368
Data del deposito : 5 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2021

N. 00368/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00125/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2018, proposto dalla s.p.a. Azienda di Trasporti Molisana – A.T.M., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D S, R L, A M S e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74;

nei confronti

S.A.T.I. s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- della Determinazione Dirigenziale n. 314 dell'8 febbraio 2018, avente ad oggetto “ Conferenza di servizi semplificata in sede decisoria per la condivisione dei provvedimenti di modifica ed integrazione della vigente rete dei servizi minimi di TPL. Provvedimento finale di conclusione del procedimento ” e del relativo verbale della conferenza di servizi del 10 novembre 2017;

- della Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 26 dell'8 febbraio 2018, pubblicata il 28 febbraio 2018, avente ad oggetto “ Presa d'atto dell'Intesa raggiunta in Conferenza di Servizi in data 10 novembre 2017 e approvazione del Piano dei servizi minimi regionali aggiornato. Indizione di gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvazione e pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano nel territorio della Regione Molise ”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il presente giudizio è stato instaurato dalla Azienda di Trasporti Molisana – A.T.M. s.p.a. (di seguito anche solo A.T.M. o Società) per l’ottemperanza alla sentenza n. 278 del 2017, con la quale il T.A.R. per il Molise aveva accolto il ricorso (R.G. n. 352/2015) proposto dalla stessa Società ai fini dell’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 344/2015.

Il giudizio è stato definito, per le questioni riguardanti l’ottemperanza, con la sentenza n. 75 del 2020 di questo Tribunale, la quale ha disposto, altresì, la conversione del rito per quel che atteneva alla decisione sull’impugnativa degli atti indicati in epigrafe, che formano quindi oggetto dell’odierno scrutinio.

Giova quindi effettuare una preliminare ricostruzione dei fatti di causa e del contenuto delle sentenze già intervenute sulla complessiva materia del contendere tra le parti, anche ai fini di una più puntuale delimitazione delle questioni oggetto della presente controversia.



2. Con il ricorso R.G. n. 352/2015 A.T.M. ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta Regionale del Molise aveva proceduto ad una modifica della rete dei servizi minimi regionali di trasporto pubblico locale (“TPL”), così come tracciata dalla precedente D.G.R. n. 972 del 1° dicembre 2010, introducendo circa 150.000 km/anno di servizi aggiuntivi (i “Servizi Aggiuntivi”) ammessi a contributo, e assegnandoli alla S.A.T.I. s.p.a. (di seguito anche solo S.A.T.I.).



3. Tale ricorso veniva definito con la citata sentenza di questo Tribunale n. 278 del 3 agosto 2017, con la quale, in accoglimento delle censure della ricorrente, si enunciavano i seguenti principi:

a) l’affidamento dei Servizi Aggiuntivi sarebbe dovuto passare attraverso una regolare procedura ad evidenza pubblica, non potendo i medesimi formare oggetto di un affidamento diretto in favore di S.A.T.I.;

b) sarebbe stato tuttavia necessario coinvolgere nel procedimento istitutivo dei detti Servizi gli enti locali interessati dalle modifiche apportate alla rete dei servizi minimi: questo espletando all’uopo un’apposita conferenza di servizi, che invece non era stata mai neppure convocata;

c) le modifiche disposte alla rete dei servizi di TPL regionale, inoltre, non erano state supportate da un’adeguata istruttoria, risultando del tutto indimostrata la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico a base dell’introduzione dei Servizi Aggiuntivi affidati alla controinteressata.

La Regione Molise veniva, infine, condannata al risarcimento dei danni da perdita di chances subiti dalla A.T.M..

La Regione in data 25 agosto 2017 inviava a tutte le imprese titolari dei servizi interessati dalla DGR n. 344/15 la nota n. 95833, con la quale ordinava di continuare ad effettuare i servizi secondo le “attuali modalità”, fino ai nuovi provvedimenti che a breve sarebbero stati adottati in esecuzione della richiamata sentenza del T.A.R. Molise n. 278/2017.

Il 10 novembre 2017 veniva indi convocata una Conferenza di Servizi con gli enti locali interessati, finalizzata, tra l’altro , all’esame e approvazione di una proposta del RUP di razionalizzazione e di riorganizzazione che tenga conto dei rilievi formulati dal Giudice Amministrativo nella Sentenza n. 278/2017 del TAR Molise di annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 344 del 30 giugno 2015 di modifica alla rete dei servizi minimi, nonché delle sopraggiunte esigenze dell’offerta di servizi di trasporto ”. E all’esito della Conferenza venivano approvate la determina dirigenziale n. 314 del 8.02.2018 (c.d. determina Rete), avente ad oggetto la conclusione del procedimento per la modifica e integrazione della vigente rete dei servizi minimi, e la deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 8.2.2018 (c.d. delibera Gara), recante l’approvazione dei Piano dei servizi minimi regionali aggiornato e l’indizione di gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano nella Regione Molise.



4. Con ricorso in ottemperanza A.T.M. insorgeva allora per l’annullamento delle predette delibere, chiedendo altresì che venisse ordinata all’Amministrazione l’immediata indizione della procedura di gara per l’affidamento dei Servizi Aggiuntivi, e contestando la quantificazione del risarcimento del danno effettuata dalla sentenza n. 278 del 2017.

A fondamento del ricorso, per quel che interessa in questa sede, venivano fatti valere vizi di elusione del giudicato e difetto di istruttoria, censurandosi, in particolare, il fatto che, nell’ambito della Conferenza di servizi, non fosse stata effettuata alcuna analisi della domanda di mobilità relativa ai servizi componenti il Piano dei servizi minimi regionali, né alcuna valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’introduzione dei Servizi aggiuntivi.



5. Con la sentenza n. 75/2020 questo Tribunale, come già anticipato, ha pronunciato sul ricorso limitatamente alla sua componente di ottemperanza, ritenendo che “ la sentenza in questa sede azionata sia stata eseguita dall’Amministrazione, quanto meno con riferimento agli specifici oneri procedimentali e motivazionali che il Tribunale aveva posto a suo carico ”, visto che la gara era stata formalmente indetta e la conferenza di servizi espletata. E sulla questione del risarcimento del danno ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La stessa sentenza n. 75/2020, come si è premesso, ha infine trasformato il rito del presente giudizio in rito ordinario ai fini della successiva trattazione dei motivi riflettenti gli ordinari vizi propri dedotti con il ricorso a carico delle cc.dd. “determina Rete” e “delibera Gara”, vale a dire il thema riguardante “ la nuova istruttoria e le scelte di merito poste in essere dall’Amministrazione, con precipuo riferimento ai requisiti definiti dall’art. 16 del Decreto Burlando (pag. 10 e ss del ricorso) ed alla necessità che i Servizi Aggiuntivi diventino oggetto di una apposita gara distinta da quella per la selezione del Gestore Unico ”.

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