TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-03-05, n. 202400123

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-03-05, n. 202400123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400123
Data del deposito : 5 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2024

N. 00123/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00449/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2023, proposto da
Farmacia Carbone S.a.s. del Dottor G C &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F G e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Acquedotto Lucano - S.p.A., non costituita in giudizio;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di esibizione di documenti amministrativi concernenti la posizione debitoria della Farmacia Carbone Sas del Dottor G C &
C. e le relative pretese patrimoniali nei confronti della stessa da parte della Società Acquedotto Lucano S.p.A..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 13/10/2023, parte deducente ha impugnato il silenzio serbato da Acquedotto Lucano s.p.a. sull'istanza di accesso agli atti amministrativi presentata in data 4/8/2023.

2. La ridetta società pubblica, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 6/3/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile, come rilevato con precedente ordinanza ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm..

L'art. 40, co. 1, lett. g), cod. proc. amm. prescrive che, se il ricorrente non sta in giudizio personalmente (il che non è avvenuto in specie, pur essendo possibile ai sensi dell’art. 23 cod. proc. amm.), il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale. Costituisce ius receptum che la carenza di tale mandato rappresentativo determini l’inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza tecnica (cfr. ex plurimis , T.A.R. Lombardia, sez. III, 21/1/2019, n. 109;
T.A.R. Sardegna, sez. II, 5/4/2016, n. 326).

Ciò posto, emerge per tabulas che la procura versata in atti da parte ricorrente si riferisce alla precedente fase amministrativa, senza alcun riferimento alla presente sede processuale e, comunque, è stata rilasciata in data 3/8/2023 (contestualmente alla presentazione dell’istanza di accesso per cui è causa), dunque anteriormente alla formazione dell’impugnato silenzio-rigetto.

Ne consegue che tale procura è del tutto inidonea a radicare lo ius postulandi dei procuratori nel presente giudizio.

Né tale esito è sovvertito dalle ulteriori produzioni documentali versate in atti da parte ricorrente in data 8/2/2024, atteso che:

- il documento denominato “procura speciale” e datato 24/7/2023, non costituisce all’evidenza un mandato ad litem relativo all’odierno giudizio;

- la procura datata 6/2/2024, seppure astrattamente idonea sotto il profilo della specialità, è tardiva e non può sanare l’originario deficit del potere rappresentativo del difensore, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 39, co. 1, cod. proc. amm. e 182, co. 2, cod. proc. civ.. Invero, l'applicazione della norma processualcivilistica non è compatibile con la richiamata disciplina del processo amministrativo che considera l'esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso. Essa, infatti, esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l'esistenza della procura speciale, palesa che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l'idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo (cfr. ex plurimis , T.A.R. Campania, sez. III, 4/11/2021, n. 7003;
T.A.R. Lazio, sez. I, 5/6/2023, n. 9451;
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 2/5/2022, n. 428).

5. Conclusivamente, per le ragioni esposte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 40, co. 1, lett. g), cod. proc. amm..

6. In difetto di controparti costituite, nulla deve disporsi in materia di spese di lite.

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