TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-08-30, n. 202200814
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2022
N. 00814/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2016, proposto da
Chiappa T P, rappresentata e difesa dall'avvocato M U B, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Ferramola, 14;
contro
Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, A O e G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Brescia, C.to S. Agata, 11/B;
nei confronti
Eb Ristorante S.r.l., E B, D D, Ribe S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza PG 20989/2016 dell’8-2-2016 del Responsabile del Settore Sportello Edilizia del Comune di Brescia, Arch. Franco Claretti, notificata alla signora T P Chiappa in data 16-2-2016 (doc.1), con la quale è stato ingiunto alla stessa in qualità di proprietaria ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 di demolire, a propria cura e spese, le opere edilizie abusive in assenza e/o in difformità di titoli autorizzativi, realizzate in Via S. Giuseppe n. 1, di cui al rapporto di accertamento di violazione urbanistico-edilizia in data 14-4-2014 PG n. 57802/2014 e di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente nel termine di 90 giorni dalla notifica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o endoprocedimentale, ivi compresi in quanto occorra l’atto di comunicazione di avvio del procedimento PG 135080/2015 dell’1-10-2015 (doc.2) e il rapporto PG 57802/2014 del 14-4-2014 (doc. 3);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 luglio 2022 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente premette:
- di essere proprietaria dell’immobile sito in Brescia, sul Colle San Giuseppe, denominato “Castello Malvezzi”, composto da un fabbricato principale (il “Castello”), da un piccolo fabbricato collocato a sud-ovest rispetto al primo (che originariamente era una chiesetta) e dalla relativa area pertinenziale di oltre 30.000 mq, delimitata da recinzione; precisa inoltre di essere proprietaria dei terreni adiacenti e consecutivi, costituenti in prevalenza bosco, di oltre 590.000 mq, attraverso i quali si snoda la strada di proprietà privata che da Mompiano conduce in località Prada;
- il Castello Malvezzi e l’ex chiesa sono stati sottoposti a vincolo monumentale con D.M. 28 marzo 1915 ai sensi dell’art. 5 della L. 364/1909, mentre l’intera proprietà è stata sottoposta a vincolo paesistico-ambientale con D.M. 5 luglio 1971;
- verso la fine degli anni 70, l’intero complesso immobiliare è stato locato dalle precedenti proprietarie al sig. D D per l’esercizio dell’attività di ristorazione, successivamente conferita nella società Castello Malvezzi s.r.l.; dopo la morte del sig. D D, avvenuta nel 1998, l’attività di ristorazione è stata proseguita dai signori E B e D D, rispettivamente moglie e figlio del de cuius , dapprima attraverso la società Castello Malvezzi s.r.l., e dal 2013 attraverso la società RIBE s.r.l., società con cui la ricorrente ha stipulato un nuovo contratto di locazione in data 31 dicembre 2013.
2. Ciò premesso, con il ricorso in esame, notificato il 16-20 aprile 2016 e ritualmente depositato, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza PG 20989/2016 in data 8 febbraio 2016, notificata il 16 febbraio successivo, con cui il Responsabile del Settore Sportello Edilizia del Comune di Brescia le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, in qualità di “proprietaria” , di demolire e ridurre in pristino entro 90 giorni dalla notifica dell’atto le numerose opere edilizie abusive accertate dall’istruttore tecnico comunale in occasione di un sopralluogo eseguito presso il complesso immobiliare del Castello Malvezzi in data 6 febbraio 2014, così come dettagliatamente descritte nel successivo rapporto del 14 aprile 2014.
2.1. Si tratta di opere di varia tipologia (5 nuovi manufatti edilizi e numerose altre irregolarità edilizie di varia natura), puntualmente descritte nell’analitico rapporto di sopralluogo redatto dal tecnico comunale ed elencate con le lettere da “A” a “O” (pagg. 7-11), tutte eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica e di titolo edilizio, oltre che in difformità dalle NTA degli strumenti urbanistici adottati e vigenti sia alla data dell’accertamento sia a quella di realizzazione delle opere (indicata nello stesso rapporto di sopralluogo con ricostruzione presuntiva: pag. 6-7), i quali sostanzialmente vietavano e vietano qualsivoglia attività edilizia, salva quella funzionale all’esercizio di aziende agricole.
2.2. Al rapporto di sopralluogo sono stati allegati i rilievi fotografici raffiguranti i vari interventi abusivi (doc. 7 Comune); ulteriori fotografie, aggiornate al maggio 2022, sono state depositate dalla parte ricorrente in data 25 maggio 2022 sub doc. G.
3. Il provvedimento impugnato è stato adottato previa comunicazione di avvio del procedimento adottata in data 1 ottobre 2015 e notificata sia alla ricorrente sia alla signora E B, a cui ha fatto seguito la presentazione da parte di quest’ultima di una memoria di controdeduzioni, redatta anche nell’interesse del figlio D D, nella quale l’interessata ha contestato l’addebitabilità degli abusi edilizi, in quanto asseritamente realizzati solo ed esclusivamente dal proprio marito D D in data antecedente all’anno 1998.
4. La ricorrente evidenzia che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento, la società conduttrice RIBE s.r.l. ha presentato in data 27 ottobre 2015, previ colloqui con la locale Soprintendenza e gli Uffici Comunali, richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d. lgs. 42/2004 in base a progetto che prevede la rimozione delle strutture esistenti e la realizzazione di nuove strutture totalmente reversibili.
5. Ciò posto, la ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso, con i quali ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.
6. Il Comune di Brescia si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di documentazione e di memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
7. Le parti hanno depositato scritti conclusivi e di replica in prossimità dell’udienza pubblica straordinaria di smaltimento del 6 luglio 2022, in cui la causa è stata discussa dai difensori delle parti e, all’esito, trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto.
1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli articoli 27, 29 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, nonché vizi di eccesso di potere sotto plurimi profili: secondo la parte ricorrente, dal combinato disposto delle norme indicate si evincerebbe il principio secondo cui l’effetto sanzionatorio dell’abuso edilizio può incombere esclusivamente sul responsabile dell’abuso edilizio, il quale non necessariamente coincide con il proprietario dell’immobile su cui il medesimo è stato