TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-06-17, n. 202403774
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 03774/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05280/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5280 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TA Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Maria Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Crispi n. 36/A;
contro
Comune di Vitulano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Felato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli alla via dei Mille n. 74;
nei confronti
NI AL VI Soc. Coop. Sociale US, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Iazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza Valle Vitulanese, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo):
del provvedimento del 13.10.2023 avente ad oggetto l'esclusione dal servizio di manodopera per la raccolta dei rifiuti urbani e servizio di spazzamento e manutenzione del verde pubblico - CIG 9938625CCB; b) ove e per quanto lesivi, del verbale del 13.10.2023 e di tutti i verbali di gara; c) ove e per quanto lesiva della legge speciale di gara comprensiva di bando, disciplinare e capitolato laddove interpretabili così come interpretati dalla S.A.; d) ove e per quanto lesivo del provvedimento prot. n. 6105 del 7.11.2023 avente ad oggetto “riscontro Vostra nota pec del 16/10/2023”; e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale
(per quanto riguarda i motivi aggiunti):
a) del provvedimento di esclusione disposto a mezzo del verbale del 24.1.2024;
b) di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli del 18.12.2023, prot. 185 del 10.1.2023, 330 del 18.1.2024 e delle relative note di chiarimenti ovvero di richieste di giustificazioni inviate alla ricorrente;
c) ove e per quanto lesivi dei chiarimenti pubblicati sul sito internet in data 4.9.2023 e 21.9.2023;
d) della legge speciale di gara ove interpretabile così come interpretata dalla S.A. e in particolare dell'organigramma asseritamente “posto a base di gara da questo Ente” nonché, ove e per quanto lesivo, dell'art. 6 della lettera di invito;
e) della proposta di aggiudicazione in favore dell'O.E. Iripinia AL VI Soc. Coop Sociale Onlus;
f) se ed in quanto intervenuto del provvedimento di aggiudicazione;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio al fine del subentro della ricorrente;
in subordine, per l'annullamento dell'intera procedura di gara; nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo: a) del provvedimento del 13.10.2023 avente ad oggetto l'esclusione dal servizio di manodopera per la raccolta dei rifiuti urbani e servizio di spazzamento e manutenzione del verde pubblico - CIG 9938625CCB; b) ove e per quanto lesivo del verbale del 13.10.2023 e di tutti i verbali di gara; c) ove e per quanto lesiva della legge speciale di gara comprensiva di bando, disciplinare e capitolato laddove interpretabili così come interpretati dalla S.A.; d) ove e per quanto lesivo del provvedimento prot. n. 6105 del 7.11.2023 avente ad oggetto “riscontro Vostra nota pec del 16/10/2023”; e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vitulano e della NI AL VI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Dario Brin per la ricorrente e Ferdinando Iazzetta per NI AL VI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 -La società ricorrente (di seguito, anche solo TA) ha partecipato alla procedura di gara bandita dal Comune di Vitulano e avente ad oggetto il servizio di manodopera per la raccolta dei rifiuti urbani e servizio di spazzamento e manutenzione del verde pubblico - CIG 9938625CCB, dal valore pari ad € 187.500,00 per la durata di mesi 15.
All’esito dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il RUP – evidenziato che il costo complessivo lordo della manodopera per 15 mesi fosse pari ad euro 155.134,00, ha escluso l’odierna ricorrente (unitamente ad altra partecipante) “ in quanto il costo della manodopera dichiarato [risultava] eccessivamente basso ”. Il costo della manodopera offerto da TA era pari a euro 46.875,00.
1.1 - Avverso il provvedimento di esclusione è insorta la ricorrente lamentando, in estrema sintesi, che l’esclusione è avvenuta in violazione degli art. 95 e 97 d. lgs. n. 50/2016, senza preventivamente attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; peraltro, la cifra indicata nell’offerta sarebbe stato frutto di un errore materiale, ammontando