TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-27, n. 202307256
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Testo completo
Pubblicato il 27/04/2023
N. 07256/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03353/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3353 del 2023, proposto da Lazio Mobilità società consortile a r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F C, G S, D V, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D V in Roma, Lungotevere Marzio 3;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Astral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Bitetti, Sarah Fionchetti, Vincenzo Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Bitetti in Roma, via Ovidio 32;
per l'annullamento
1) del bando di gara pubblicato nella GURI del 13 gennaio 2023, recante la « procedura aperta per l'affidamento di contratti di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio regionale, suddivisa in 11 Lotti»;
2) della determinazione dell'Amministratore Unico di ASTRAL n. 740 in data 30 dicembre 2022, recante « affidamento in concessione, attraverso procedura aperta, dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed interurbano nei comuni delLazio ad eccezione di Roma Capitale e dei comuni capoluogo di provincia », come individuati ai sensi del modello di cui alla d.G.R. Lazio n. 617 del 22 febbraio 2020;
3) di tutti gli atti allegati al bando di gara per costituirne parte integrante e sostanziale e, tra l'altro, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Prestazionale e dello Schema di Contratto;
4) della d.G.R. della Regione Lazio n. 1253 del 29 dicembre 2022, recente «affidamento dei servizi di TPL urbano ed interurbano nei comuni del Lazio ad eccezione di Roma Capitale e dei comuni capoluogo di provincia. Approvazione della relazione di affidamento redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e della Misura 2, punto 2, della delibera ART 154/2019. Autorizzazione ad ASTRAL S.p.A. a pubblicare la gara per l'affidamento dei servizi »;
5) della delibera della Giunta Regionale del Lazio 617 del 22 febbraio 2020 di «approvazione del nuovo modello di programmazione del trasporto pubblico locale»;
6) della DGR della Regione Lazio n. 912 del 3 dicembre 2019, recante “ Linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale per la ridefinizione dei servizi minimi e l'efficientamento del servizio ”;
7) di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, conseguenti o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Astral S.p.A.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la ricorrente ha gravato la procedura di gara indetta da Astral S.p.A. per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio dei Comuni della Regione Lazio, con esclusione di Roma Capitale e dei comuni capoluoghi di provincia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, Reg. (CE) n. 1370/07, suddiviso in undici lotti.
Il gravame risulta affidato ad un unico motivo di impugnazione articolato sotto i seguenti distinti profili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 30 e 27 CCP; degli artt. 3 e 4 del Regolamento 1370/2007/CE; dell’art. 17 del d. lgs n. 422/1997; dell’art. 22 della L.R. 30/1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
Si lamenta che la quantificazione della base d’asta operata dall’amministrazione risulterebbe insufficiente. In particolare, la stazione appaltante, in violazione del quadro normativo vigente, avrebbe “ ignorato completamente ” il principio secondo cui “ la determinazione della base d’asta deve essere effettuata facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza” , rendendo “ impossibile la presentazione di un’offerta sostenibile sul