TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-02-22, n. 201602313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-02-22, n. 201602313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201602313
Data del deposito : 22 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07424/2013 REG.RIC.

N. 02313/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07424/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7424 del 2013, proposto da:
A G, rappresentata e difesa dagli avv.ti N P e G S, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni, 237, presso lo studio dell’avv. G S;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la condanna

del Ministero della giustizia al risarcimento del danno derivante danni dalla ritardata assunzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con sentenza di questa sezione, n. 4575/2007, veniva accolto il ricorso presentato dalla ricorrente per l’annullamento del provvedimento del 12 marzo 1997 con il quale la stessa era stata esclusa dalla nomina al “ concorso pubblico per esami a 764 posti di stenodattilografo, quinta qualifica funzionale del Ministero di Grazia e Giustizia Amministrazione Giudiziaria, indetto con PDG 19 novembre 1993” per difetto di titolo idoneo.

A seguito di tale pronuncia la ricorrente veniva assunta nel 2009, con decorrenza degli effetti economici del contratto di lavoro a far data dal 28 aprile 2008 e con decorrenza giuridica del medesimo a far data dal 21 luglio 1997.

Con ricorso presentato al giudice del lavoro di Firenze la ricorrente ha chiesto (anche) il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo ritardo con il quale è intervenuto il provvedimento di assunzione, domanda in ordine alla quale il giudice adito ha ravvisato il proprio difetto di giurisdizione, in quanto causalmente ricollegabile al provvedimento di esclusione – già annullato dal Tar – emesso prima del 30 giugno 1998.

La ricorrente ha dunque riassunto il ricorso davanti al Tar del Lazio, nel quale ha reiterato la richiesta del risarcimento del danno da mancata assunzione, sostenendo la ricorrenza di tutti i presupposti di legge.

Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, ciò che consente al collegio di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla resistente amministrazione.

Come visto nella narrazione in fatto la ricorrente ha agito per il risarcimento del danno che le ha cagionato il provvedimento di esclusione dal concorso per difetto dei titoli, successivamente riconosciuto illegittimo dal Tar, a seguito del quale ella è stata assunta dal resistente Ministero solo nel 10 marzo 2009, con decorrenza degli effetti economici del contratto di lavoro a far data dal 28 aprile 2008, invece che con decorrenza dal 21 luglio 1997, data da cui decorrono invece gli effetti giuridici.

La fattispecie va correttamente ascritta, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ad una ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

In proposito, osserva il collegio come un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale affermi da tempo che l'illegittimità del provvedimento amministrativo, una volta accertata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da valutare unitamente ad altri fattori, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, le innovazioni normative, la semplicità del fatto o la complessità oggettiva della fattispecie, il carattere pacifico della questione esaminata, il carattere vincolato o l'ambito, più o meno ampio, della discrezionalità dell'Amministrazione, la formulazione incerta od oscura di una norma di recente entrata in vigore.

Ai fini, quindi, dell’accoglibilità dell'azione per risarcimento danni davanti al giudice amministrativo, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto adottato dall'Amministrazione è quindi un presupposto necessario ma non sufficiente per la configurazione di una responsabilità che deve essere fornita dall'interessato.

Il risarcimento del danno non è, pertanto, una conseguenza diretta e costante dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo in quanto richiede la positiva verifica del nesso causale tra l' illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpa o del dolo dell'amministrazione, dovendo l'elemento soggettivo essere riscontrato, oltre che sulla base dell'illegittimità del provvedimento amministrativo (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 94,

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 09 aprile 2015, n. 5202, e sez. II, 16 febbraio 2015, n. 2673).

In altre parole deve tenersi conto dei vizi che hanno determinato l'illegittimità del provvedimento, della gravità delle violazioni commesse in relazione all'ampiezza del potere discrezionale esercitato, dei precedenti giurisprudenziali, ed altresì dell'univocità o meno del dato normativo, nonché elle condizioni concrete.

Nel caso di specie si ritiene insussistente l'imprenscindibile elemento soggettivo della colpa, ravvisando i presupposti per il riconoscimento, in favore dell’amministrazione procedente, dell'errore scusabile.

Va osservato al riguardo che il provvedimento che disponeva l’esclusione aveva rilevato la non conformità del titolo di studio in possesso della ricorrente (diploma di maturità professionale per operatore turistico, conseguito nell’anno scolastico 1989-1990, presso l’Istituto Professionale per il Commercio “Via di Saponara” di Roma-Acilia) a quello prescritto per l’ammissione all’impiego di stenodattilografo, richiesto dal bando, la cui letterale previsione generava, incontestabilmente, una oggettiva situazione di incertezza interpretativa, tale da escludere la ricorrenza della colpa dell’amministrazione alla luce della granitica giurisprudenza richiamata.

Del resto gli stessi precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza di annullamento pronunciata a favore della ricorrente, e pronunciati con riferimento allo specifico concorso al quale anche la ricorrente aveva partecipato, danno atto del fatto che “ La Sezione non ignora, naturalmente, il costante indirizzo della giurisprudenza in materia di condizioni di ammissione ai pubblici concorsi che tende ad escludere la possibilità di surrogazione di un titolo espressamente richiesto per l’accesso ad una determinata qualifica mediante giudizi di equipollenza ”, tanto che l’accoglimento viene correlato ad una specifica interpretazione del bando, “ senza ricorrere a valutazioni di equipollenza, alle quali in materia di requisiti per l’ammissione ai pubblici concorsi non è consentito, in linea di principio, richiamarsi ”, dandosi pure atto, infine, dell’esistenza di un avviso opposto a quello seguito dal collegio decidente espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva e che si trova richiamato nel provvedimento in quella sede impugnato.

Da ultimo, va pure rilevato, sia con riferimento al profilo della colpa che a quello del nesso causale, che la ricorrente non risulta aver chiesto, o comunque ottenuto, nel giudizio di annullamento, la misura cautelare della sospensiva degli atti impugnati, ciò che avrebbe potuto anticipare a suo favore i tempi della richiesta tutela.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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