TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2011-12-14, n. 201101936
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Testo completo
N. 01936/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01930/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2010, proposto da:
L A, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Mongio', con domicilio eletto presso Diego Mongio' in Firenze, borgo Albizi 15;
contro
U.T.G. - Prefettura di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento dello Sportello Unico per l'immigrazione di Firenze prot. n. P-FI/L/N/2009/104121, notificato il 27.08.2010, e di tutti gli atti presupposto, preparatori, connessi e conseguenziali, col quale veniva rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare, adducendo che "sotto alias risulta essere stato condannato per un reato previsto dall'art. 380 del c.c.p. ostativo quindi all'ottenimento della sanatoria";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Firenze e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- considerato che questa Sezione – nell’esame dei ricorsi proposti avverso il diniego della regolarizzazione disciplinata dall’art. 1- ter del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/09, pronunciato dalle amministrazioni procedenti in ragione della presenza, a carico del lavoratore straniero, di una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5- ter , del D.Lgs. n. 286/1998, nel testo anteriore al recente D.L. n. 89/2011 – ha, con orientamento consolidato, accolto le impugnative sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 14 comma 5-ter, coadiuvata, sul piano degli effetti, dalla riconosciuta incompatibilità comunitaria della normativa nazionale in questione (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 28 aprile 2011, in causa C-61/11, cui ha fatto seguito la sentenza 10 maggio 2011, n. 8, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato);
- considerato che, inserendosi a pieno titolo nel solco della casistica appena descritta, la presente controversia può essere decisa mediante sentenza in forma semplificata con motivazione mutuata da quella dei precedenti conformi: per tutte, si richiama T.A.R. Toscana, sez. II, 18 ottobre 2011, n. 1504, da intendersi qui integralmente trascritta;
- ritenuto pertanto che l’impugnativa va accolta. Le spese di lite, conformemente ai precedenti richiamati, possono essere compensate, avuto riguardo alla complessità delle questioni interpretative emerse e fatto salvo il diritto del ricorrente al rimborso dell’importo versato a titolo di contributo unificato, secondo quanto disposto dall’art. 13 co. 6- bis .1 del D.P.R. n. 115/2002;