TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-03-20, n. 202304777
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 04777/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06303/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6303 del 2017, proposto da
C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato O C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 2, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21, come da procura in atti;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. rep. CA/1938/2017 – n. prot. CA/93415/2017 del 31/5/2017 emessa da Roma Capitale – Municipio Roma I Centro – U.O. Amministrativa e Affari Generali – Pubblici Esercizi - Ufficio Vigilanza OSP, con cui è stata disposta a carico della CARDESI S.r.l. la sospensione dell'attività per giorni 3 (tre) dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito in Roma, Via della Vite n. 88, angolo Via di Propaganda n. 26-26/A-26/B
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 4 luglio 2017 la società in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la Determinazione Dirigenziale n. rep. CA/1938/2017 – n. prot. CA/93415/2017 del 31/5/2017 emessa da Roma Capitale – Municipio Roma I Centro – U.O. Amministrativa e Affari Generali – Pubblici Esercizi - Ufficio Vigilanza OSP, con cui è stata disposta a carico della medesima società la sospensione dell’attività per giorni tre dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito in Roma, Via della Vite n. 88, angolo Via di Propaganda n. 26-26/A-26/B.
2. –La ricorrente riferisce di essere titolare sia di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 10 della Legge Regione Lazio n. 21/2006, che di concessione di occupazione di suolo pubblico in Via della Vite per il mantenimento di tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere, come da D.D. n. 1503 del 19/6/2003, per mq 9,60, per due aree contigue inframezzate da uno spazio intermedio per dare visibilità ad una vetrinetta del negozio frontista.
3. – Il provvedimento gravato è stato emesso in quanto la Polizia di Roma Capitale ha riscontrato un ampliamento di fatto, da parte della ricorrente, dell’occupazione concessa, nelle date 14 giugno 2017 e, per due volte, 9 luglio 2016.
4. – La ricorrente assume l’illegittimità dell’atto gravato sulla scorta di quattro motivi.
1) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, difetto dei presupposti – violazione di legge (L. 689/1981, art. 8-bis), in quanto nel caso di specie, non costituendo il verbale di mero accertamento provvedimento esecutivo in ordine alle sanzioni (dovendo ancora completarsi l’iter per