TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-04-12, n. 202300322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-04-12, n. 202300322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300322
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2023

N. 00322/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00320/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2020, proposto da
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Varalda, Marco Loche, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;



nei confronti

Regione Piemonte, Comune di Rivoli, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del Decreto della Prefettura di Torino prot. n. 216432/W/19 - Servizio I del 13/12/2019 pervenuto al Comune di Torino a mezzo pec il 7/2/2020 recante modifica dell’elaborato del rendiconto presentato dalla Città di Torino con il quale è stato disposto il rimborso delle somme dovute per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento Europeo, Presidente della Regione Piemonte e Consiglio Regionale piemontese del 26 maggio 2019 in misura sensibilmente inferiore rispetto a quelle sostenute e rendicontate dall'Ente. Nello specifico risulta immotivatamente ed ingiustificatamente non ammesso a rimborso l’ammontare di € 369.671,57;

- del Decreto della Prefettura di Torino prot. n. 216433/W/19 - Servizio I del 13/12/2019 pervenuto al Comune di Torino a mezzo pec il 7/2/2020 recante il conseguente riparto delle suddette spese tra Stato e Regione Piemonte;

nonché di tutti gli atti presupposti ed in particolare:

- della nota della Prefettura di Torino prot. n. 104987/W/2019 - Servizio I del 12/6/2019 avente ad oggetto: " Assegnazione fondi per il finanziamento delle spese relative alle consultazioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 ".

- del D.M. n. 101236 del 6/6/2019 che ha determinato l'importo massimo che può essere rimborsato a ciascun Comune;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del relativo procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Angelo Roberto Cerroni e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. – Il Comune di Torino ha provveduto all’organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo, del Presidente della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale piemontese tenutesi il giorno 26 maggio 2019 e, come da normativa vigente, ha anticipato le relative spese, per le quali è previsto il rimborso da parte dello Stato.

In vista della tornata elettorale il Ministero dell’interno aveva diramato la circolare n. 6/19, poi seguita e puntualizzata dalla circolare del Prefetto di Torino del 9 aprile 2019, ove si chiariva che “ per la programmazione delle spese, l’importo stimato, ad esclusione del rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell’80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016 ”, somma che, per il caso del capoluogo piemontese, ammontava a 1.825.289,06 euro.

2. – L’Amministrazione cittadina ha espletato, dunque, le operazioni e le attività del procedimento elettorale, assicurando il coordinamento, l’ausilio e il controllo delle attività dei 22 comuni del circondario. All’esito della tornata elettorale, la Prefettura ha comunicato al Comune la necessità di contenere la rendicontazione delle spese da rimborsare nella misura massima della somma assegnata con nota ministeriale del 6 giugno 2019, ossia 1.084.507,90 euro.

Il Comune riscontrava la nota rappresentando l’incongruità tra gli importi stimati dalla nota circolare del 9 aprile 2019 (1.825.289 euro) e, poi, quantificati dalla successiva nota del 6 giugno 2019 (1.084.507 euro) e confermando la propria rendicontazione integrale delle spese da cui emergeva una quota a carico dello Stato pari a 1.459.874 euro.

3. – Dipoi, con decreto del 13 dicembre 2019 il Prefetto di Torino ha stabilito che, dall’esame della documentazione prodotta a corredo del rendiconto, non risultavano ammissibili a rimborso gli oneri per compensi straordinari ai dipendenti comunali (pari a 11.391 euro) e l’importo in esubero rispetto alla somma assegnata con nota del 12 giugno 2019 (pari a euro 369.671,57) e, per l’effetto, ha concluso per un rimborso complessivo pari a 2.558.115 euro, comprensivo della quota a carico della Regione e della quota a carico dello Stato.

4. – Il Comune di Torino ha adìto questo Tribunale per l’annullamento del prefato decreto denunciando quattro profili di illegittimità:

4.1. – Eccesso di potere per carenza di motivazione – motivazione illogica e/o insufficiente – violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990.

Il provvedimento impugnato ometterebbe di fornire alcuna motivazione sullo scostamento tra la somma originariamente stimata ai fini dei rimborsi e quella effettivamente accordata, che comporta un esubero sostanzioso a carico del Comune senza che le singole voci di spesa siano state specificamente contestate nel merito.

4.2. – Violazione e falsa applicazione di legge – violazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il Comune denuncia la violazione delle garanzie partecipative previste dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo, essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento concernente il contenimento delle spese ammesse a rimborso, ed essendo state ignorate le deduzioni critiche svolte dall’Amministrazione

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