TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-05-29, n. 202300339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-05-29, n. 202300339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300339
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 00339/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00788/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 788 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Castelliri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L G, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Latina in Latina, via Andrea Doria;

contro

Regione del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da Registri di giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale, via Marcantonio Colonna n. 27 Roma;

nei confronti

Silvana Rivera, Vanna Michelotti, Iolanda Liorti, Domenica Cappuccitti, Vincenzo Rinna, Assunta Di Palma, Mario Nq Di Palma, Vincenzo Di Palma, Amelia Di Palma, Alessia Caschera, Matteo Caschera, Simone Caschera, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

annullamento previa sospensiva, in parte qua:

1. della determinazione n. G11076 del 30.9.2016 del Direttore Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

2. in parte qua della delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 438 del 26.7.2016;

3. degli atti presupposti, conseguenti e connessi ed in particolare degli allegati che a detta della suddetta Giunta costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 febbraio 2017,

annullamento della nota n.U0577956 del 18/11/2016, avente ad oggetto:" Comune di Castelliri, Cause Commissariali riunite Rg n.1/15-10/15-16/15. Nomina Comitato provvisorio quale "speciale rappresentanza" giusta determinazione dirigenziale n.G11076 del 30/09/2016 in esecuzione alla DGR Lazio n.438 del 26/7/2016. Riscontro comunicazione rifiuto di adempiere".


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione del Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 aprile 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 31 ottobre 2016 e depositato il 21 novembre successivo, il Comune ricorrente ha impugnato gli atti regionali in epigrafe descritti, limitatamente alla parte in cui

pongono a carico del Comune stesso le spese di funzionamento della “ speciale rappresentanza ” istituita ai sensi dell'art. 75 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, a seguito dell’ordinanza n. 382 del 16 novembre 2015 del Commissario aggiunto agli Usi civici di Roma.

In particolare, la Regione Lazio, con nota del 4 ottobre 2016 trasmetteva al Comune di Castelliri la determinazione n. G11076 del 30 settembre 2016 con cui il Direttore Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca aveva disposto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 26 luglio 2016 (pubblicata sul BUR l’11 agosto 2016), di procedere alla nomina di un comitato provvisorio degli utenti di uso civico nel suddetto Comune, quale " speciale rappresentanza ", in relazione ad alcuni contenziosi che vedevano contrapposto il Comune e alcuni asseriti “ comunisti ”.

Per quello che qui rileva, tale determinazione dava atto che “ quanto alle spese di funzionamento del comitato sia per i meri aspetti organizzativi, sia per quelli più rilevanti di tutela legale (nomina e pagamento avvocati, spese di eventuali consulenze, relazioni, perizie) e di eventuale condanna giudiziale alle spese, non possa farsi carico al bilancio regionale stante la estraneità della Regione alla gestione amministrativa corrente dei beni d'uso civico ed ai proventi da

essi scaturenti, sicché, in conseguenza, debbano tali incombenze essere attribuite al Comune di Castelliri” ;
oltre a dare atto che “ ai sensi dell'art. 39 del citato R.D. n. 332/1928 ( rectius : dell'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) , il Comune di Castelliri, anticiperà una somma con modalità e consistenza che sarà determinata dal Commissario agli Usi Civici di Roma, anche prevedendo somme provenienti dai redditi dei beni di uso civico"; e che “ il Comune di Castelliri dovrà sostenere le spese inerenti e conseguenziali al procedimento giudiziale de quo, anticipando somme che, con modalità e consistenza, saranno determinate dal Commissario agli Usi Civici di Roma".

Con il mezzo di gravame si deduceva eccesso di potere per illogicità manifesta ed assenza dei presupposti e dei requisiti di legge per porre a carico del Comune ricorrente gli oneri di cui si tratta.

Si proponeva anche istanza cautelare, rigettata con ordinanza n. 360 del 2016, avente la seguente motivazione “ Ritenuto che il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza dato che gli atti impugnati paiono trovare fondamento nella previsione dell’articolo 39 r.d. (rectius: legge) 16 giugno 1927, n. 1766 che pone a carico dei comuni l’anticipazione delle spese dei giudizi innanzi ai commissari per gli usi civici;

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