TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-31, n. 202312854
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 12854/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06908/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6908 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Interministeriale Istituita Ai Sensi della Circolare K.60.1 del 2006, non costituito in giudizio;
per l'annullamento ovvero per la disapplicazione nei limiti dell'interesse del ricorrente
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze Ufficio V - Cittadinanza) avente ad oggetto il «nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 17-bis e 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalla legge 8 marzo 2006 n. 124 Richiedente: VA IV, nato a [...] il [...]» comunicato all'interessato a mezzo di comunicazione del 06/03/2023 (n. 829, posizione KB1 27/2022) del Consolato Generale d'Italia di Fiume.
- del parere contrario espresso dalla “Commissione interministeriale incaricata di fornire il preventivo avviso in ordine all'effettiva sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti contemplati dal sopracitato art. 17-bis” (atto non conosciuto, se non per essere citato all'interno del sopra enunciato provvedimento ministeriale)
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 1.5.2023 e ritualmente depositato, il ricorrente – premesso di aver presentato istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi degli art. 17-bis lett. b) e 17- ter legge 05.02.1992 n. 91, in quanto persona di lingua e cultura italiana e nipote della sig.ra -OMISSIS-, cittadina italiana la quale, dopo aver perso la cittadinanza italiana per effetto del Trattato di IM, l’aveva riacquistata nell’anno 1994 con dichiarazione resa al Consolato di Fiume ai sensi dell’art. 17 della legge n. 91/92 - ha chiesto l’annullamento del parere contrario espresso dalla “ Commissione interministeriale incaricata di fornire il preventivo avviso in ordine all’effettiva sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti contemplati dal sopracitato art. 17-bis ” espressamente richiamato nel provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze Ufficio V – Cittadinanza) avente ad oggetto il « nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 17-bis e 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalla legge 8 marzo 2006 n. 124 ” comunicato all’interessato il 6.3.2023.
Il Ministero intimato, in particolare, ha respinto l’istanza sul presupposto che, alla data del riacquisto della cittadinanza italiana nel 1994 da parte della nonna del ricorrente, la di lei figlia (e madre del ricorrente) era già maggiorenne, circostanza questa che le avrebbe impedito di acquistare la cittadinanza e di trasmetterla, a sua volta, al figlio, odierno istante (cfr. art. 14 della legge n. 91/1992 secondo cui soltanto “ i figli minori ” di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana).
Avverso tale provvedimento ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità con un unico articolato motivo di diritto rubricato “ Violazione e/o erronea applicazione di legge (in particolare dell’art. 17-bis l. n. 91/1992 e art. 3 Costituzione )”, a mezzo del quale evidenzia come la legge 8 marzo 2006, n. 124 – la quale ha modificato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, introducendo gli artt. 17 bis e ter nell’attuale formulazione – sia stata approvata proprio allo scopo di emendare le storture della legge del 1992 in una peculiare fattispecie quale quella in esame.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 30.05.2023. Con successiva memoria depositata il 7.6.2023 ha sollevato, in via pregiudiziale, eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi, nel caso di specie, di un caso di diniego di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure di parte ricorrente, chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 13 giugno 2023 fissata ai sensi dell’art. 72- bis c.p.a., esaurita la discussione la causa è stata