TAR Genova, sez. II, sentenza 2017-02-28, n. 201700134
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Pubblicato il 28/02/2017
N. 00134/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa' Italiana Per il Gas - Italgas S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Della Valle in Genova, viale Sauli 39/11;
contro
Comune di Chiavari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
nei confronti di
Ica - Imposte Comunali Affini S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Bocchino, Alessio Foligno, Massimo Mannocchi, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Michieli in Genova, via V. Ricci, 5/7;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Chiavari 23 maggio 2014 n. 48/2014 di approvazione regolamento applicazione canone concessorio non ricognitorio;
dell’avviso di scadenza 1 agosto 2014 n. 2;
dell’avviso di scadenza 9 febbraio 2015 n. 2.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chiavari e di Ica - Imposte Comunali Affini S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 13.11.2014 Italgas Società italiana per il gas s.p.a. espone di essere titolare, nel comune di Chiavari, del servizio di distribuzione del gas naturale in forza di concessione comprensiva del diritto di collocare e mantenere, sostituire, ampliare ed estendere nel suolo e sottosuolo pubblico le tubazioni, gli impianti e quant’altro occorrente per il trasporto e la distribuzione del gas, contro il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).
Impugna la deliberazione del consiglio comunale 23.5.2014, n. 48, che ha istituito ed approvato il regolamento per l’applicazione dei canoni concessori non ricognitori ex 79dd6a::LR33BE40E3329722A59C21::2010-07-29" href="/norms/codes/itatextk78cey4ohfenfa/articles/itaartkkvd8l9hk2n8im?version=03d1b6ad-25e4-5fdd-a1df-182d8479dd6a::LR33BE40E3329722A59C21::2010-07-29">art. 27 commi 5, 7 ed 8 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (codice della strada) con le relative tariffe, nonché l’avviso di scadenza 1.8.2014, n. 2 della società ICA – Imposte comunali affini s.r.l., concessionaria della riscossione per il comune di Chiavari, di richiesta della corresponsione del relativo canone concessorio per l’anno 2014.
A sostegno del gravame deduce sei motivi di ricorso, con i quali sostanzialmente lamenta che, attraverso l’imposizione unilaterale ed ex post di un canone ulteriore ed aggiuntivo, l’amministrazione pretenderebbe di modificare arbitrariamente le condizioni cristallizzate nella concessione per la distribuzione del gas;che la richiesta del canone ex art. 27 del codice della strada si porrebbe in manifesta violazione dell’art. 67 del regolamento di esecuzione del codice della strada D.P.R. n. 495/1992, che demanda al Ministero dei lavori pubblici la fissazione di un tetto massimo;che, per le occupazioni riferibili ad aziende erogatrici di servizi pubblici a rete, il legislatore (art. 63 comma 2 lett. f del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446) ha previsto un criterio speciale di tassazione forfettaria commisurata alla classe di appartenenza del comune ed al numero complessivo delle relative utenze, che prevale – di fatto abrogandolo – su quello generale previsto dall’art. 27 del codice della strada;che, posta l’obbligatorietà della tariffa stabilita dalla relativa autorità, la introduzione di un canone concessorio non ricognitorio metterebbe in pericolo lo stesso equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio di distribuzione del gas;che, a tutto voler concedere, l’istituzione di un nuovo canone concessorio non potrebbe operare – retroattivamente - per le infrastrutture già in essere, potendo al più riguardare le nuove concessioni;che esso dovrebbe riguardare le sole occupazioni relative alla sede stradale e relative pertinenze;che lo stesso art. 27 comma 8 del codice della strada sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 41 e 117 comma 2 lett. e) nonché 117 comma 3 della Costituzione.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Chiavari e la società concessionaria della riscossione I.C.A. s.r.l., controdeducendo sul merito delle singole censure ed instando per la reiezione del ricorso.
In via preliminare, i resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché la sua irricevibilità per tardività.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16.4.2015 Italgas Società italiana per il gas s.p.a. ha esteso l’impugnazione all’avviso di scadenza n. 2 del 9.2.2015 inviato da I.C.A. per l’anno 2015.
All’udienza pubblica del 26 gennaio 2017 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte irricevibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’eccezione di difetto di giurisdizione si atteggia diversamente con riguardo all’impugnazione del regolamento per l’applicazione dei canoni concessori non ricognitori e della relativa tariffa, nonché degli avvisi di scadenza della società ICA s.r.l.