TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-06-05, n. 201405991

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-06-05, n. 201405991
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201405991
Data del deposito : 5 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00130/2013 REG.RIC.

N. 05991/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00130/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2013, integrato con motivi aggiunti, proposto dal Comune di Lacchiarella, dal Comune di Cesano Boscone, dal Comune di Triulzi, dal Comune di Zibido di San Giacomo, dal Comune di Pieve Emanuele, dal Comune di Sulbiate, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati E G ed E R (in sostituzione dell’avvocato G M), ed è elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’avvocato E R;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

tutti i Comuni italiani, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , non costituito in giudizio,

per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) note (pubblicate in data 30/31 ottobre 2012 sul sito web www.finanzalocale.interno.it), con le quali il Ministero dell’Interno ha indicato le “assegnazioni da federalismo municipale 2012” spettanti ai Comuni ricorrenti;
b) “nota metodologica” del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 ottobre 2012 in materia di “revisione stime ICI e IMU”, pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 16 ottobre 2012;
c) nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 ottobre 2012, pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 16 ottobre 2012 recante le variazioni, per i Comuni ricorrenti, del gettito stimato ad aliquota base, ai sensi dell’art. 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, e le conseguenti compensazioni e variazioni nelle assegnazioni da federalismo municipale per l’anno 2012;
d) ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti, dei seguenti atti: a) “nota metodologica” del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze in data 31 maggio 2013, avente il seguente oggetto: “esito verifica art. 91, comma 6-bis, D.L. n. 174/2012 e art. 1, comma 383, legge 228/2012: nota metodologica”;
b) nota del avente il seguente oggetto: “Spettanze 2012. Nota metodologica preliminare alla lettura delle spettanze dei Comuni nei territori delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna (aggiornamento al 03.07.2013)”, di aggiornamento delle supposte spettanze relative alle differenze del gettito stimato ad aliquota base, ai sensi dell’art. 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, e le conseguenti compensazioni e variazioni nelle assegnazioni da federalismo municipale per l’anno 2012, in seguito agli esiti della verifica prescritta dall’art. 91, comma 6-bis, del decreto legge n. 174/2012, come da aggiornamento dei dati comunicato attraverso il sito del Ministero dell’Interno in data 3 luglio 2013;
c) ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno e di;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I Comuni di Lacchiarella, Cesano Boscone, Triulzi, Zibido di San Giacomo, Pieve Emanuele, Sulbiate e Bagnatica con il ricorso introduttivo, dopo aver illustrato l’iter che ha condotto all’adozione dell’impugnata “nota metodologica” del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito denominato MEF) in data 15 ottobre 2012 - in base alla quale sono state determinate le “assegnazioni da federalismo municipale 2012”, ossia le attribuzioni in favore dei Comuni a valere sui fondi (Fondo sperimentale di riequilibrio e Fondo di perequazione) istituiti con la normativa in materia di federalismo fiscale municipale al fine di garantire il corretto svolgersi del processo di devoluzione dei tributi ai Comuni - evidenziano innanzi tutto di essere stati gravemente danneggiati dall’illegittima rideterminazione del gettito dell’ICI operata dalle Amministrazioni intimate ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011 (secondo il quale la differenza tra il gettito derivante dall’istituzione dell’IMU e quello imputabile alle imposte anteriori sostituite dalla medesima IMU, prima fra tutte l’ICI, avrebbe dovuto essere compensata da una corrispondente variazione nelle attribuzioni ai singoli Comuni, a valere sui fondi innanzi richiamati) e dalla conseguente riduzione delle attribuzioni ad essi spettanti a valere sui predetti fondi. Infatti dai dati pubblicati dalle Amministrazioni intimate si evince - attraverso un confronto tra le stime elaborate dal MEF nel mese di maggio 2012 con quelle da ultimo elaborate nel mese di ottobre 2012 - una ingiustificata sottovalutazione del gettito ICI relativo all’anno 2010, pari a: A) euro 315.058,00 (- 15,1 %), per il Comune di Lacchiarella;
B) euro 574.663,00 (- 36,3%), per il Comune di Locate di Triulzi;
C) euro 485.660,00 (- 29%), per il Comune di Zibido San Giacomo;
D) euro 422.678,00 (- 16,3%), per il Comune di Cesano Boscone;
E) euro 363.653,00 (- 11,2%), per il Comune di Pieve Emanuele;
F) euro 201.377,00 (- 21,3%), per il Comune di Sulbiate;
G) euro 531.361,00 (- 36,2%), per il Comune di Bagnatica.

2. Ciò posto, avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo i suddetti Comuni deducono le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli articoli 97, 114 e 119 della Costituzione, nonchè dell’art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011 e dell’accordo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in data 1° marzo 2012;
eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà, e per violazione dei principi di certezza del diritto, nonché di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa
. I ricorrenti - dopo aver chiesto a questo Tribunale di ordinare alle Amministrazioni intimate tutti gli atti amministrativi adottati a monte delle impugnate note ministeriali - sostengono innanzi tutto che i criteri di valutazione previsti dalla “nota metodologica” del 15 ottobre 2012 ai fini della determinazione del gettito ICI relativo all’anno 2010 non solo non tengono conto dei criteri concordati nell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in data 1° marzo 2012, ma soprattutto si basano sull’applicazione a tutti i Comuni di un algoritmo standard, che prescinde dalla completezza o meno dei certificati di conto consuntivo di ciascun Comune. In particolare i ricorrenti si dolgono del fatto che, sebbene essi avessero regolarmente trasmesso da tempo i certificati di conto consuntivo, il MEF ai fini della determinazione del gettito ICI ha applicato anche nei loro confronti il predetto algoritmo. Inoltre, con particolare riferimento alla struttura di tale algoritmo, i ricorrenti si dolgono del fatto che il MEF abbia abbandonato il metodo di calcolo concordato con il predetto accordo, che «era sostanzialmente deterministico, in quanto doveva prendere in considerazione i dati registrati nei certificati di conto consuntivo, desunti dai bilanci dei Comuni», per introdurre un metodo induttivo che altera, in modo generalizzato i dati risultanti dai bilanci comunali, così determinando una evidente violazione dei principi sanciti dagli articoli 114 e 119 della Costituzione. Fermo restando quanto precede, i ricorrenti - nel richiedere a questo Tribunale di ordinare al MEF di fornire chiarimenti in merito ai criteri concretamente seguiti nell’applicazione della suddetta “nota metodologica” - deducono che i provvedimenti impugnati sono comunque viziati per difetto di istruttoria e di motivazione, perché il MEF non ha chiarito i motivi delle continue ed arbitrarie rielaborazioni dei metodi di calcolo del gettito ICI e non illustrato i criteri operativi in base ai quali ha determinato il “valore medio” del rapporto tra il gettito IMU incassato a giugno 2010 e il gettito ICI relativo all’anno 2010, né i criteri operativi del “meccanismo correttivo” previsto dalla suddetta “nota metodologica”.

3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in data 10 gennaio 2013 e con memoria depositata in data 29 gennaio 2013 hanno eccepito: A) il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
B) la tardività del ricorso introduttivo, evidenziando che il decreto ministeriale in data 4 maggio 2012, che ha dettato i criteri di riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2012;
C) l’infondatezza del ricorso, evidenziando che la ratio della disciplina del Fondo sperimentale di riequilibrio (di seguito denominato FSR) «non è più quella di agevolare e soddisfare la spesa dell’ente locale, ma di fare in modo che essa si avvalga dei propri introiti, limitandosi lo Stato a ridistribuire sul territorio una quota di risorse che faciliti il superamento di eventuali squilibri di entrata, dovuti a singolarità territoriali».

4. Con successiva memoria depositata in data 19 ottobre 2013 le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo sotto diversi profili, evidenziando che: A) i ricorrenti versano in una situazione di conflitto di interessi, perché la ripartizione tra tutti i Comuni italiani dell’ammontare del FSR determina che l’eventuale variazione della quota destinata a ciascun Comune deve necessariamente essere ridistribuita su tutti gli altri, come si può desumere anche dai dati (pubblicati sul sito web della Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno) relativi alla nuova ripartizione di risorse effettuata in base alla “nota metodologica” del MEF in data 31 maggio 2013 (effettuata all’esito della verifica di cui all’art. 91, comma 6-bis, del decreto legge n. 174/2012 e all’art. 1, comma 383, della legge 228/2012), dai quali risulta che - per effetto della revisione dei dati relativi al gettito IMU del 2012 - per uno dei Comuni ricorrenti (il Comune di Bagnatica) il taglio dei trasferimenti a valere sul FSR, ha subito una riduzione, mentre per tutti gli altri Comuni ricorrenti il taglio ha subito aumenti di varia entità;
B) avendo i ricorrenti notificato il ricorso introduttivo soltanto al Comune di Fiumicino, non risulta integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni italiani che concorrono al riparto del FSR, sebbene «la qualità di controinteressati di tutti gli altri Comuni è innegabile alla luce della normativa inerente al Fondo sperimentale di riequilibrio, basata sull’invarianza di saldi» perché, stante l’invarianza del fondo, «la decurtazione contestata dai Comuni ricorrenti andrebbe comunque recuperata ai danni di tutti gli altri Comuni in aggiunta ai tagli per ciascuno contemplati nei provvedimenti impugnati»;
C) i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo non sono atti definitivi e, quindi, non sussiste l’interesse al ricorso, perché il contenuto degli atti stessi potrebbe essere ancora modificato in applicazione dell’art. 9, comma 6-bis, del decreto-legge, n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012 (in forza del quale, a seguito della verifica del gettito dell’IMU dell’anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell’ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previsti a legislazione vigente) e dell’art. 1, comma 383, della legge n. 228/2012 (ove si prevede che la predetta verifica avvenga utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni raccolti dall’IFEL nell’ambito dei propri compiti istituzionali, sulla base di una metodologia concordata con il MEF).

5. Il Comune di Bagnatica con memoria depositata in data 28 ottobre 2013 ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto in data 3 luglio 2013 è stata pubblicata sul sito web del Ministero dell’Interno una nuova “nota metodologica” in base alla quale è stata operata una revisione delle spettanze dei Comuni a valere sul FSR che soddisfa le aspettative del Comune medesimo «anche con riguardo ai dati derivanti dai certificati di conto consuntivo dell’ICI 2010».

6. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 ottobre 2013 i Comuni di Lacchiarella, Cesano Boscone, Triulzi, Zibido di San Giacomo, Pieve Emanuele e Sulbiate hanno impugnato la “nota metodologica” del MEF in data 31 maggio 2013. In particolare i ricorrenti evidenziano quanto segue: A) sebbene i criteri di calcolo previsti dalla nuova “nota metodologica” introducano taluni correttivi, emersi dai confronti tecnici con i Ministeri intimati, tuttavia persistono i principali vizi già denunciati con il ricorso introduttivo;
infatti, per quanto riguarda gli immobili diversi dall’abitazione principale, «in presenza di regimi speciali di imposta di rilevante incidenza risulta impossibile il calcolo del gettito standard mediante “inversione” del meccanismo di formazione dell’imposta, basato sul riproporzionamento del gettito effettivo incassato all’aliquota di base»;
inoltre, per quanto riguarda l’abitazione principale, «in presenza del c.d. “sforzo fiscale” è praticabile soltanto la stima diretta su dati di fonte catastale». Per queste ragioni le stime ministeriali possono presentare margini di scostamento più ampi e, quindi, contrastano con l’art. 13 del decreto-legge n. 201/2011;
B) a ciò si deve aggiungere che rimangono irrisolte le questioni - già sollevate con il ricorso introduttivo - derivanti dall’inclusione nel procedimento di stima di voci improprie e dall’opacità delle metodologie impiegate dal MEF (non essendo stati ancora svelati gli algoritmi utilizzati);
C) i vizi denunciati con il ricorso introduttivo non sono superabili neppure sostenendo che l’introduzione di criteri correttivi alle stime del gettito ICI si è resa necessaria per far coincidere le risorse da assegnare ai Comuni con quelle disponibili sul FSR;
anzi, tale argomento conferma i vizi denunciati con il ricorso introduttivo perché: a) la determinazione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, ai sensi dell’art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011, precede logicamente la verifica della capienza dei fondi per le relative assegnazioni;
b) tale disposizione prevede che i fondi varino secondo le “differenze di gettito” e non che le “differenze di gettito” varino secondo i fondi, sicché l’eventuale incapienza del FSR non può a ritroso giustificare un’alterazione dei criteri di calcolo delle differenze di gettito;
c) la tesi dei Ministeri intimati è sostanzialmente confessoria, perché sembra voler dire che «l’applicazione dei “criteri correttivi” non è stato altro che il mezzo attraverso il quale lo Stato ha dovuto far quadrare i conti»;
D) se fosse vero che la conseguenza della mancata applicazione dei “criteri correttivi” nella determinazione delle differenze di gettito comporterebbe l’incapienza del FSR, si avrebbe conferma dei dubbi di costituzionalità della norma primaria nella parte in cui ha, per l’appunto, ridotto (in modo eccessivo rispetto al gettito derivante dall’istituzione dell’IMU) le risorse disponibili sul FSR, perché tale riduzione, se maggiore rispetto all’incremento di gettito derivante dall’IMU, genererebbe squilibri tra entrate e uscite comunali, in contrasto con gli articoli 81 e 119 Cost., e quindi la disposizione dell’ultimo periodo dell’art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011 (che è all’origine della riduzione della dotazione del FSR) andrebbe sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

7. In ragione di quanto precede, avverso i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti i ricorrenti deducono le seguenti censure.

I) violazione e falsa applicazione degli articoli 97, 114 e 119 della Costituzione, dell’art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011 e dell’accordo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in data 1° marzo 2012;
eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione
. I ricorrenti sostanzialmente ripropongono nei confronti della “nota metodologica” del 31 maggio 2013 le medesime censure già dedotte con il ricorso introduttivo avverso la “nota metodologica” del 15 ottobre 2012, evidenziando che anche le nuove metodologie illustrate con tale nota: A) violano palesemente il dettato normativo perché, ai fini della determinazione del gettito ICI relativo all’anno 2010, non solo non tengono conto dei certificati di conto consuntivo di ciascun Comune, così determinando una grave ed ingiustificata riduzione del gettito ICI dei Comuni ricorrenti e, di conseguenza, delle attribuzioni a vale sul Fondo sperimentale di riequilibrio, ma soprattutto si basano sull’applicazione a tutti i Comuni di un algoritmo standard, che prescinde dalla completezza o meno dei certificati di conto consuntivo;
B) non tengono conto dei criteri concordati con l’accordo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in data 1° marzo 2012;
C) sono viziati per carenza di istruttoria e di motivazione, perché non consentono di comprendere i criteri effettivamente utilizzati ai fini delle stime relative al gettito ICI. Inoltre i ricorrenti contestano genericamente i criteri indicati nella nuova “nota metodologica per la stima del gettito dell’IMU e, in particolare, la scelta del MEF di considerare anche i c.d. “immobili fantasma” (ossia gli immobili non dichiarati in catasto), le c.d. “code di gettito” (ossia i pagamenti in ritardo rispetto al primo termine di scadenza dell’IMU) e il reddito catastale relativo agli immobili di proprietà comunale. Infine i ricorrenti ribadiscono che - qualora fosse ritenuta condivisibile la tesi di controparte, secondo la quale la mancata applicazione dei “criteri correttivi” indicati nella nuova nota metodologica avrebbe determinato l’incapienza del FSR, la disposizione dell’art. 13, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge n. 20//2011 si porrebbe in contrasto con gli articoli 114 e 119 della Costituzione e, quindi, andrebbe sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 11 e 17, del decreto-legge n. 201/2011, nonché del D.M. 4 maggio 2012;
violazione dei principi, anche di rilevanza costituzionale, di autonomia finanziaria degli enti locali, e di certezza dei dati contabili;
eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, nonché per travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione
. I ricorrenti lamentano che il MEF anche con la impugnata “nota metodologica” del 31 maggio 2013 ha dichiarato di voler “riproporzionare” il gettito dell’ICI al dato ISTAT di 9.193 milioni di euro (dato considerato nella relazione tecnica al decreto legge n. 201/2011), senza considerare che è stato proprio l’ISTAT a rivedere, nel maggio 2011 (ossia in data anteriore all’effettuazione delle valutazioni di cui trattasi), tale dato portandolo a 9.657 milioni di euro. Pertanto l’operato del MEF risulta illegittimo non solo perché è stato utilizzato un dato statistico in luogo del dato effettivo, ma anche perché il dato statistico è errato, per ammissione dello stesso soggetto che aveva elaborato il dato. Inoltre i ricorrenti anche con riferimento all’algoritmo standard previsto dalla nuova “nota metodologica” si dolgono del fatto che il MEF abbia abbandonato il metodo di calcolo concordato con l’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in data 1° marzo 2012, secondo il quale avrebbero dovuto essere presi in considerazione i dati registrati nei certificati di conto consuntivo, per introdurre un metodo induttivo che altera in modo generalizzato i dati certificati risultanti dai bilanci comunali. Infine i ricorrenti ribadiscono che: A) la scelta del MEF di considerare, ai fini della stima del gettito dell’IMU, anche i c.d. “immobili fantasma”, le c.d. “code di gettito” ed il reddito catastale relativo agli immobili di proprietà comunale «è stata chiaramente una forzatura», trattandosi di dati che non corrispondono ad un gettito effettivo;
B) i provvedimenti impugnati sono viziati per sviamento di potere in quanto «affermare, come fatto dal MEF, che l’introduzione di criteri correttivi si è resa necessaria per distribuire correttamente le risorse da assegnare ai Comuni sulla base dei fondi del federalismo fiscale, significa ammettere che le differenze di gettito sono alterate con criteri correttivi (contrastanti con le norme di legge) al solo scopo di renderli coerenti con le risorse a disposizione».

8. I Comuni di Lacchiarella, Cesano Boscone, Triulzi, Zibido di San Giacomo, Pieve Emanuele e Sulbiate con memoria depositata in data 29 ottobre 2013 hanno replicato alle eccezioni processuali sollevate dalle controparti con la memoria depositata in data 19 ottobre 2013. In particolare, con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, i predetti Comuni evidenziano che: A) tale eccezione muove dal presupposto dell’invarianza delle risorse del FSR, sicché il conflitto d’interessi risiederebbe nel fatto che se ad un Comune vengono riconosciute maggiori risorse a valere sul Fondo tali risorse devono essere reperite riducendo quelle spettanti ad altri Comuni, ma le controparti non tengono conto del fatto che i Comuni ricorrenti sono tutti portatori del medesimo comune interesse alla corretta determinazione delle “differenze di gettito” di cui all’art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011;
B) il presupposto dell’invarianza delle risorse del FSR risulta poi frutto di un errore metodologico delle Amministrazioni intimate, perché il legislatore aveva chiesto alle Amministrazioni intimate di procedere dapprima alla determinazione delle “differenze di gettito” di cui all’art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011 e poi ad operare le conseguenti variazioni nelle attribuzioni a valere sul FSR, mentre le stesse Amministrazioni intimate ammettono di aver compiuto il percorso esattamente inverso, ossia di essere partiti dalle risorse disponibili sul Fondo e di aver adeguato i criteri di calcolo del gettito dell’ICI e dell’IMU «in modo da far sì che i conti tornassero»;
C) lo stesso presupposto dell’invarianza delle risorse del FSR non è un dato un dato pacifico, perché le stesse Amministrazioni intimate nella memoria depositata in data 19 ottobre 2013 ammettono che in attuazione dell’art. 10-quater del decreto legge n. 35/2013 sarebbe in carso di adozione il decreto interministeriale con il quale «ai Comuni saranno ridistribuiti 330 milioni di euro nel 2013 e 270 nel 2014, a titolo di rimborso per la maggiore riduzione del FSR subita sulle spettanze 2012, per effetto dell’inclusione nella base di calcolo degli immobili di proprietà dei Comuni medesimi». Con riferimento all’eccepita necessità di integrare i contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni italiani, i Comuni ricorrenti evidenziano che tale necessità, a ben vedere, deriva anch’essa dalla supposta invarianza delle risorse del FSR e, quindi, le ragioni addotte per dimostrare l’assenza di un conflitto d’interessi vale anche a dimostrare che non è affatto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio. Infine i Comuni ricorrenti affermano che: A) l’eccezione di tardività del ricorso è infondata perché il decreto ministeriale del 4 maggio 2012 è divenuto lesivo solo nel momento in cui essi hanno preso contezza della lesione della propria sfera giuridica con la pubblicazione della “nota metodologica” del 15 ottobre 2012 e delle nuove attribuzioni a valere sul FSR;
B) l’eccezione incentrata sul carattere non definitivo degli atti impugnati con il ricorso introduttivo è superata dalla sopravvenienza delle stime - che lo stesso MEF definisce “definitive” - impugnate con il ricorso per motivi aggiunti.

9. Le Amministrazioni intimate con memoria depositata in data 27 dicembre 2013 hanno insistito per una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in epigrafe indicati richiamando la decisione assunta dalla Sezione I-Ter di questo Tribunale con la sentenza 10612 in data 10 dicembre 2012, con la quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso analogo a quello in esame (proposto dal Comune di Lecce) in ragione della mancata impugnazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in data 1° marzo 2012 (poi integrato in data 2 agosto 2012), richiamato nel decreto ministeriale in data 4 maggio 2012.

10. I Comuni di Lacchiarella, Cesano Boscone, Triulzi, Zibido di San Giacomo, Pieve Emanuele e Sulbiate: A) con memoria depositata in data 3 gennaio 2014 hanno ulteriormente replicato alle eccezioni processuali sollevate dalle controparti con la memoria depositata in data 19 ottobre 2013;
B) con memoria depositata in data 3 gennaio 2014 hanno replicato all’ulteriore eccezione sollevata dalle controparti con la memoria depositata in data 27 dicembre 2013, richiamando quanto affermato al riguardo da questa stessa Sezione nelle sentenze n. 10435 e n. 10435 in data 4 dicembre 2013, relative a due fattispecie analoghe a quella in esame.

11. Le Amministrazioni intimate con memoria depositata in data 15 gennaio 2014 hanno insistito nella richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni italiani richiamando quanto affermato al riguardo da questa stessa Sezione nelle suddette sentenze n. 10435 e n. 10435 in data 4 dicembre 2013.

12. Questa Sezione con la sentenza parziale n. 2099 in data 20 febbraio 2014 ha dichiarato il presente giudizio estinto per rinuncia limitatamente al Comune di Bagnatica ed ha ordinato agli altri Comuni ricorrenti di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre parti necessarie del giudizio, ossia nei confronti di tutti i Comuni italiani interessati alla ripartizione delle risorse del FSR.

13. I Comuni di Lacchiarella, Cesano Boscone, Triulzi, Zibido di San Giacomo, Pieve Emanuele e Sulbiate: A) in data 10 aprile 2014 hanno prodotto documentazione atta a dimostrare di aver adempiuto all’ordine impartito da questa Sezione con la predetta sentenza n. 2099 del 2014;
B) con memoria depositata in data 10 aprile 2014 hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi in epigrafe indicati evidenziando, in particolare, quanto segue: A) la circostanza che questa Sezione con la suddetta sentenza parziale n. 10435 del 2013 abbia riconosciuto la legittimazione dell’

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