TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-14, n. 202302646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-14, n. 202302646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302646
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2023

N. 02646/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11637/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11637 del 2022, proposto da
A R, T C e A C, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato G F, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto emesso dalla Corte d'Appello di Roma, sezione Equa Riparazione, n. 56035/2012 V.G. depositato il 13 febbraio 2018 non impugnato nei termini di legge, avente ad oggetto l’equa riparazione per inosservanza del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge n. 98/2001 (c.d. Legge Pinto).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale i ricorrenti lamentano l’inottemperanza al decreto in epigrafe, emesso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore di Rossi Amalia, in proprio, della somma di euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e di Rossi Amalia, Caso Armando e Caso Tammaro, iure hereditatis , dell’importo di euro 3.500,00 “ pro quota ereditaria”, sempre oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè rimborso delle relative spese di lite ivi liquidate;

RILEVATO che parte ricorrente chiede, inoltre, per l’ipotesi di ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), del cod. proc. amm.;

RILEVATO che il Ministero intimato non si è costituito in giudizio;

RILEVATO che, come emerge dalla documentazione versata in atti, ricorrono tutti i presupposti stabiliti all’art. 114 c.p.a., atteso il comprovato passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5 sexies della l. n. 89/2001, che, data la sua natura speciale, assorbe, altresì, quello dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;

RITENUTO che la peculiarità della materia e la circostanza che la decisione di cui si chiede l’esecuzione abbia già espressamente riconosciuto gli interessi legali di mora - oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica - giustifichino, invece, il rigetto della domanda volta al pagamento dell’invocata penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., facendola apparire eccessivamente afflittiva;

CONSIDERATO, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento - nei limiti sopra specificati - del gravame proposto, stante il palese inadempimento del Ministero intimato, che ha peraltro mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.);

RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere in detti limiti accolto, con conseguenziale ordine al Ministero della Giustizia di provvedere - nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore - al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale indicata in epigrafe, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dall’amministrazione intimata;

RITENUTO di dover accogliere, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, la domanda di nomina di un commissario ad acta , individuato nella persona del responsabile dell'Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, su istanza di parte, al pagamento di quanto dovuto, entro il successivo termine di trenta giorni, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;

RITENUTO, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vadano poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo.

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