TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-05-12, n. 202301582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-05-12, n. 202301582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301582
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2023

N. 01582/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01476/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati P L M, V M, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Comune di San Vito Lo Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A S, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio

in ordine all’istanza avanzata dagli odierni ricorrenti con atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora notificato il 20 luglio 2022, volta alla conclusione del procedimento finalizzato alla restituzione del bene illegittimamente occupato (previo ripristino dei luoghi e risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima) e/o alla acquisizione del bene mediante la emanazione del provvedimento previsto dall’art. 42- bis d.P.R. 327/2001, con il connesso pagamento degli importi previsti dalla citata disposizione, oltre al risarcimento dei danni come per legge,

nonché per l’accertamento

dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza,

e per la condanna

della stessa Amministrazione comunale a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vito Lo Capo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 14 settembre 2022 e depositato il successivo 28 settembre, gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di San Vito Lo Capo di provvedere sulla diffida, dagli stessi ricorrenti rivolta all’amministrazione con pec del 30 marzo 2022, ad avviare un procedimento ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. 380/2001 per l’acquisizione della proprietà degli appezzamenti di terreno censiti in catasto al -OMISSIS-

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il collegio osserva che entrambe le parti del presente giudizio concordano nella seguente ricostruzione dei fatti.

Con piano particellare di esproprio del 29 settembre 2004, allegato al Progetto di ampliamento del cimitero comunale – 1° Lotto funzionale , sono state individuate le aree necessarie ai fini della realizzazione dell’opera, tra cui i suddetti terreni, appartenenti, all’epoca:

- per un terzo, a -OMISSIS-

- per un terzo ad-OMISSIS-

- per un terzo a-OMISSIS-, dante causa dei signori -OMISSIS-

Il piano particellare di esproprio, relativamente a tali -OMISSIS- correttamente indicava, quale ditta proprietaria,-OMISSIS-e-OMISSIS- (i nominativi delle ultime due risultano aggiunti a penna).

Con decreto dirigenziale del 19 luglio 2005, il Comune ha disposto l’occupazione anticipata delle aree individuate, con determinazione in via provvisoria della corrispondente indennità di esproprio.

L’amministrazione ha, quindi, proceduto all’immissione nel possesso dei beni ed alla realizzazione dell’opera.

Con decreto -OMISSIS- del 19 febbraio 2009 – in cui non risultano menzionate né -OMISSIS- né-OMISSIS- – è stata disposta l’espropriazione definitiva delle aree necessarie alla realizzazione del detto progetto;
tale provvedimento non è stato notificato alle due menzionate proprietarie pro quota , che non hanno ricevuto neppure l’indennità espropriativa loro spettante.

A seguito dell’invio della diffida in epigrafe indicata, il Comune di San Vito Lo Capo - dopo avere, in un primo momento, formalmente esternato l’intenzione di avviare un procedimento finalizzato all’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. 327/2001 - con nota -OMISSIS- del 12 agosto 2022, ha rappresentato agli odierni ricorrenti che la procedura espropriativa si è conclusa con il menzionato decreto -OMISSIS-/2009, dichiarandosi disponibile a corrispondere ai ricorrenti la dovuta indennità espropriativa.

Così sintetizzati i fatti, sui quali non vi è contestazione, il collegio deve valutare se sussista un obbligo di provvedere sulla menzionata diffida dei ricorrenti ovvero se, piuttosto, debba ritenersi che la risposta fornita con nota -OMISSIS- del 12 agosto 2022 – con cui è stata riferita l’intervenuta conclusione del procedimento espropriativo – sia satisfattiva.

In altre parole, si tratta di stabilire se il pronunciato decreto di esproprio abbia avuto o meno l’effetto di trasferire la proprietà degli indicati appezzamenti di terreno-OMISSIS-

Ebbene, ritiene il collegio che tale effetto si sia prodotto.

Il decreto espropriativo, invero, espressamente menziona le due -OMISSIS- sia pure indicando quali proprietari delle stesse soltanto i signori -OMISSIS-(invero, proprietari solo di un terzo dei detti beni) e non anche-OMISSIS-e-OMISSIS-, proprietarie dei restanti due terzi.

La mancata indicazione di tutti i comproprietari dei beni, ad avviso del collegio, non rende improduttivo di effetti il decreto di esproprio, avente ad oggetto anche i detti appezzamenti di terreno.

Altra questione, su cui potrebbe discutersi, ma che esula dall’oggetto del presente giudizio, è quella relativa alla legittimità di un decreto espropriativo che sia stato adottato in esito ad un procedimento nel quale potrebbero non essere stati garantiti i diritti partecipativi di tutti i privati incisi dal provvedimento.

Poiché il procedimento di esproprio si è concluso, non può ritenersi sussistente l’obbligo del Comune di concludere un procedimento volto all’acquisizione sanante delle aree.

Resta ferma la necessità, riconosciuta dallo stesso Comune, di corrispondere ai ricorrenti l’indennità espropriativa loro spettante e mai ricevuta.

In conclusione, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.

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