TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2017-02-10, n. 201700099
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Pubblicato il 10/02/2017
N. 00099/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2007 proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Panuccio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Reggio Calabria, via Pietro Foti n. 1;
contro
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore ;
- Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, hanno legale domicilio;
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 39359/07/W/Area I del 12 luglio 2007, avente ad oggetto informativa antimafia interdittiva ex art. 10 del D.P.R. n. 252/1998;
- di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente di essere titolare dell’omonima impresa individuale esercente attività agricola in Sinopoli.
Prima di procedere al pagamento del contributo c.d. PAC, l’A.G.E.A. ha chiesto alla Prefettura di Reggio Calabria il rilascio dell’informativa antimafia.
Con nota prot. n. 39359/07/W/Area I del 12 luglio 2007, la Prefettura ha emesso informativa interdittiva ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.
L’informativa è così motivata:
“ E’ emerso che… il nominato in oggetto, terzo interessato nella procedura di sequestro beni emessa nei confronti di un affiliato a clan mafioso operante nel territorio ove presta le proprie attività economiche, è titolare di quote societarie in s.r.l., nella quale sono presenti persone legate da vincoli di parentela con soggetti appartenenti a consorterie mafiose ”.
Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore e per eccesso di potere, sotto diversi profili sintomatici.
Deduce, in buona sostanza, la sua estraneità alla procedura di sequestro indicata nell’interdittiva nonché l’avvenuta cessione delle quote di partecipazione nella -OMISSIS- e l’irrilevanza del mero rapporto parentale, concludendo per l’annullamento dell’atto gravato.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura intimati, eccependo l’infondatezza del gravame ed invocandone la reiezione.
L’A.G.E.A., ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
In data 27 novembre 2007 la Prefettura, in adempimento all’ordinanza istruttoria n. 498 del 7 novembre 2007, ha depositato gli accertamenti di polizia in base ai quali è stato adottato l’atto gravato.
La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 562/07, pronunziata alla Camera di Consiglio del 5 dicembre 2017.
La pronuncia cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con ordinanza n. 2686 del 20 maggio 2008.
Previo deposito di ulteriori documenti e memorie, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016.
DIRITTO
1.1. Il ricorso è infondato.
E’ necessario rappresentare che dall’accertamento condotto dalla Questura di Reggio Calabria è emerso quanto segue.
Il ricorrente, arrestato nel 1983 per associazione a delinquere di stampo mafioso e poi assolto nel febbraio 1986 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria “ perché il fatto non sussiste ”, è titolare delle quote societarie della -OMISSIS-, con sede in Roma, unitamente ai cognati -OMISSIS- (classe 1968) e -OMISSIS- (classe 1965), cugini di -OMISSIS-, considerato elemento di spicco dell’omonima cosca mafiosa e del quale si dirà in seguito.