TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-03-27, n. 201403388

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-03-27, n. 201403388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201403388
Data del deposito : 27 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04262/2011 REG.RIC.

N. 03388/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04262/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4262 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L P C, rappresentato e difeso dagli avv.ti R I e F I, con domicilio eletto presso R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;



contro

Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

con il ricorso introduttivo:

della deliberazione n. 67/CP/2011 del 12 aprile 2011 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti che ha disposto nei confronti del dott. L P C la sospensione del servizio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001, a seguito della comunicazione del solo dispositivo della sentenza della v sezione penale del 14 marzo 2011, relativa al procedimento penale n. 4928/05 RGNR;

della nota prot. 55/cp/ris, in data 13 aprile 2011, a firma del direttore dell'ufficio di segreteria della corte dei conti, con cui è stata comunicata l'impugnata delibera;

della nota del 20 aprile 2011 a firma del segretariato generale della Corte dei conti – servizio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati, con cui è stata comunicata la mancata assegnazione delle competenze stipendiali del mese di aprile 2011 e di ogni altro atto, anche istruttorio o consultivo, riguardante la delibera impugnata, ivi compresa, se esistente la determinazione di negare al ricorrente la corresponsione dell'assegno alimentare;

se adottato, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di presa d'atto ed approvazione dell'anzidetta deliberazione;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli sopra indicati, ivi compreso, ove occorra, il regolamento di disciplina per i magistrati della corte dei conti approvato con deliberazione del consiglio di presidenza del 26 luglio 2000 n. 510/cp/2000;

con i motivi aggiunti notificati il 30.9.2011:

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 31 maggio 2011, prot. 3262-06/06/BIL-A78-A, comunicato con nota del 24 giugno 2011, con cui il dott. C è stato sospeso dal servizio e dalle funzioni, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2011, con le correlate conseguenze giuridiche ed economiche, nonché della nota del Consiglio di Presidenza n. 65/CP/RIS del 29 aprile 2011;

con i motivi aggiunti notificati il 18.7.2012:

della deliberazione del Consiglio di Presidenza adottata nell’adunanza del 22-23 maggio 2012, comunicata in data 3 luglio 2012, con cui era ratificato il decreto presidenziale n. 1 del 21 maggio 2012 limitatamente alla parte relativa al rigetto dell’istanza di trattenimento in servizio, per un quinquennio, oltre il limite del 70° anno di età;

del predetto decreto del Presidente della Corte con cui lo stesso rigettava le istanze presentate dal ricorrente;

del parere negativo espresso dalla 1° Commissione nella riunione del 18 maggio 2012, nonché in quanto occorresse, del parere della stessa Commissione del 20 dicembre 2011 e delle determinazioni interlocutorie del Consiglio di presidenza del 21 dicembre 2011 e del 29 febbraio 2012; di ogni altro atto del procedimento;

con i motivi aggiunti notificati il 6.11.2012:

del D.P.C.M. dell’11 giugno 2012 con cui il dott. L P C è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 22 maggio 2012 ed ammesso al trattamento di quiescenza spettante per legge;

con i motivi aggiunti notificati il 31.1.2013:

della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti adottata nella seduta del 2-3 ottobre 2012, ma recante la data del 5 dicembre 2012, successivamente comunicata al ricorrente, con cui è stato ratificato il decreto del Presidente della Corte del 21 maggio 2012 nella parte relativa al rigetto dell’istanza di riammissione in servizio presentata dal ricorrente in data 16 maggio 2012, ed è stata disposta la permanenza dello stesso in posizione di sospensione facoltativa dal servizio e dalle funzioni nel periodo dal 14 al 21 maggio 2012;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, della Corte dei Conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il dott. L P C, magistrato della Corte dei Conti, odierno esponente, rappresenta quanto segue.

2. Imputato per il reato di cui agli artt. 110, 319 e 321c.p., in merito a fatti risalenti al 2003, insieme ad altro magistrato veniva riconosciuto responsabile del reato ascrittogli, con sentenza del Tribunale di Roma del 14 marzo 2011, recante condanna alla reclusione di anni tre con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed estinzione del rapporto di impiego.

A seguito della comunicazione del dispositivo della sentenza, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (di seguito, anche “Consiglio di Presidenza”), nell'adunanza del 6 aprile 2011, deliberava che «Il Consigliere della Corte dei conti, dott. L P C, in servizio presso la Sezione delle Autonomie, è sospeso dal servizio e dalle funzioni ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97 del 27 marzo 2001, a seguito della definizione del procedimento penale n. 4928/05 GNR, già pendente presso il Tribunale di Roma, avvenuta con sentenza dello stesso Tribunale di Roma - V Sezione penale, in data 14 marzo 2011, la quale ha condannato il dott. C, in servizio presso la Sezione delle Autonomie, alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ed estinzione del rapporto di pubblico impiego».

Successivamente, in data 3 maggio 2011, quando ancora si attendeva il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto per come operata dal Tribunale, il reato ascritto si prescriveva.

3. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 16 maggio 2011, il dott. C impugnava quindi la determinazione con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ne aveva disposto la sospensione dal servizio e dalle funzioni, e ne chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione.

Questi i motivi di gravame dedotti:

I. Violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 4, n. 5, 12 e 13 del Reg. disc. dei magistrati della Corte dei Conti n. 510/CP/2000, nonché dei principi in materia di provvedimenti disciplinari cautelari - eccesso di potere;

II. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90: omessa ed insufficiente motivazione – eccesso di potere;

III. Violazione dell’art. 108 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

IV. Violazione dell’art. 13 del Reg. disc. dei magistrati della Corte dei Conti n. 510/CP/2000 - Violazione dell’art. 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

V. Violazione dell’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 nell’interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 145/2002 per effetto della decorrenza dei termini;

VI. Illegittimità concernente la mancata concessione dell’assegno alimentare: incompetenza, violazione dell’obbligo motivazionale, mancata comunicazione avvio di procedimento e carenza istruttoria;

VII. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi generali sull’azione amministrativa – eccesso di potere per ingiustizia manifesta

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