TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202300509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202300509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300509
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2023

N. 00509/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00503/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2022, proposto da
D C, rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Rosarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Responsabile della 3 U.O.C. del Comune di Rosarno, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell’ordinanza avente il n. 13883 del 27.06.2022, emessa dal Responsabile della 3° U.O.C. del Comune di Rosarno, notificata al ricorrente lo stesso giorno, con la quale veniva ordinato al sig. C D di provvedere, entro gg. 60 dalla notifica, alla demolizione dell’intero secondo piano (terzo fuori terra) e al ripristino dello stato dei luoghi per il piano terra e il primo piano dell’immobile sito in via P n. 6, contraddistinto al foglio di mappa 21, particella 2271.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosarno;

Vista l’ordinanza cautelare n. 239 dell’11 novembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. C D è proprietario dell’immobile sito nel Comune di Rosarno (RC) in via P, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 21, particella n. 2271 sub.1.

2. Il fabbricato di cui l’immobile fa parte, comprensivo anche di un sub 2, presenta “ tre piani fuori terra con struttura portante in muratura ordinaria di forma rettangolare delle seguenti dimensioni: il lato su via P misura 9,65 metri, mentre il lato laterale è pari a metri 12,13 circa. Con altezza totale di circa 9,00 metri … [e] copertura a falda con struttura portante in acciaio e manto di copertura in Eternit ” (v. rapporto di sopralluogo del 20.04.2022, all. 4 di parte resistente).

3. A seguito di sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale in data 20.04.2022 veniva rilevata, rispetto al progetto assentito con licenza di costruzione n. 198/65 rilasciata l’11.10.1965 a favore del dante causa del ricorrente, “ la difformità rispetto agli elaborati progettuali presenti nella pratica edilizia n. 198/65, intesa quale diversa distribuzione interna, oltre la sopraelevazione del terzo piano fuori terra in struttura metallica e copertura in eternit, ma comunque conforme a i fini volumetrici ”.

4. Per tale ragione, con nota prot. n. 10951 del 19.05.2022, notificata il 9.06.2022, il Comune di Rosarno comunicava al sig. C D, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90, l’avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 “ finalizzato all’emissione dell’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ”, invitandolo a fornire eventuale documentazione idonea a dimostrare la legittimità urbanistica dell’immobile. Si precisava, al riguardo, che il procedimento era stato avviato in conseguenza dell’evento franoso verificatosi il 15.01.2021 che aveva interessato l’area compresa tra le vie P, Sandulli e Meucci, compromettendo la stabilità dell’intero quartiere oltre a provocare ingenti danni agli immobili posti a ridosso del costone franato. In seguito ad una ricognizione degli immobili ricadenti nell’area in questione, volta a verificarne la regolarità dal punto di vista edilizio, si rilevavano plurime irregolarità, con conseguente attivazione del procedimento repressivo degli abusi edilizi.

4.1. L’interessato riscontrava la comunicazione de qua con nota del 20.06.2022, dando atto della costruzione dell’immobile “ in data anteriore al 1° settembre 1967 ”, non occorrendo, perciò, tenuto conto della normativa all’epoca vigente, alcun titolo abilitativo per la relativa costruzione.

4.2. Ciò nonostante, dopo appena qualche giorno, il Comune di Rosarno emanava l’ordinanza n. 13883 del 27.06.2022, con la quale, richiamato il sopralluogo del 20.04.2022 e dato atto delle violazioni edilizie in quella sede rilevate, ordinava al sig. C D la demolizione “ dell’intero secondo piano (terzo fuori terra) e il ripristino dello stato dei luoghi per il piano terra e primo piano entro gg. 60 dalla notifica ”.

5. Avverso l’anzidetta ordinanza, infruttuosamente esperito un tentativo di richiederne l’annullamento in autotutela con istanza presentata il 7.08.2022, il ricorrente è, dunque, insorto con il ricorso in esame, notificato il 25 settembre 2022 e depositato il 22 ottobre 2022, denunciandone l’illegittimità con i motivi che di seguito si sintetizzano.

5.1. Ad essere censurata è, in primis , la violazione dell’art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001, essendogli stato concesso per provvedere alla demolizione delle opere abusive un termine più breve rispetto a quello normativamente previsto (sessanta giorni in luogo di novanta).

5.2. Con la seconda doglianza il ricorrente si duole della “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, DPR 380/2001 e dell’art.21 septies, L n. 241 del 1990 in relazione agli artt. 1346 e 1348 cc, violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 ”, nonché dell’“ eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà ”, denunciando l’impossibilità giuridica dell’oggetto del comando in ragione dello sgombero coattivo dell’immobile disposto con ordinanza sindacale n. 105 del 16.01.2021 a seguito del grave evento franoso verificatosi nell’area soprastante il fabbricato il 15.01.2021. Per tale ragione, stante il divieto di accesso al fabbricato ed all’intera area circostante - appositamente delimitata e contraddistinta in due diverse zone in ragione del diverso livello di rischio -, sarebbe materialmente precluso procedere all’abbattimento delle parti abusive dell’edificio, essendo lo stesso situato in prossimità della struttura di contenimento interessata dal crollo. Il Comune, in definitiva, non avrebbe potuto emettere l’ingiunzione demolitoria in vigenza del pregresso provvedimento di sgombero, determinando quest’ultimo l’impossibilità di dare concreta esecuzione all’intervento intimato. Al di là dell’impedimento giuridico, l’attività demolitoria e ripristinatoria richiesta sarebbe da ritenersi, comunque, impedita in ragione dall’oggettiva situazione di pericolo ancora esistente, peraltro in costante evoluzione negativa, determinata dal peggioramento delle condizioni dei luoghi e dall’omessa attività di messa in sicurezza da parte dell’Ente comunale, per come peraltro risultante dalle relazioni tecniche redatte a seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale della Regione Calabria (del 20.01.2021 e dell’11.11.2021). Il ricorrente rileva, infine, che l’immobile di sua proprietà, unitamente a quello degli eredi Larosa (identificato dalla particella n.1306, sub. 3), sarebbe stato quello maggiormente colpito dal crollo del muro di contenimento, trovandosi proprio al di sotto del fabbricato del

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