TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2018-06-20, n. 201806911
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Pubblicato il 20/06/2018
N. 06911/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06432/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6432 del 2018, proposto da U I, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, viale Jonio, n. 143;
contro
il Comune di Ardea, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 13 del 19 marzo 2018, adottata a tutela della salute pubblica per presenza di eternit e rifiuti di varia natura emessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
il ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto dal Sig. U I avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, risulta essere stato notificato a mezzo pec sia all’Amministrazione comunale sia all’Avvocatura dello Stato;
la ritualità della notificazione all’Amministrazione comunale è imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso, giacché, come chiarito dall’univoca giurisprudenza, l’art. 1, T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 si riferisce alle amministrazioni dello Stato in senso proprio, ossia agli uffici o complessi di uffici facenti parte della struttura organica dell’Ente Stato, con la conseguenza che non trova applicazione nel caso di organi di altri enti che esercitano funzioni statali, come avviene per il Sindaco che agisce in veste di ufficiale del Governo;
la notifica del ricorso, alla luce di quanto esposto al punto che precede, fatta esclusivamente presso l’Avvocatura dello Stato avrebbe l’effetto di rendere il ricorso stesso inammissibile (cfr. ex multis , Cons. St., n. 28 del 2016);
nella relata, la difesa del ricorrente ha attestato di aver utilizzato ai fini della notificazione l’indirizzo pec dell’amministrazione comunale (uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.ita) asseritamente reperito dal Registro PP.AA tenuto dal Ministero della giustizia;
tuttavia, dalla verifica eseguita attraverso accesso al predetto registro, non consta che il Comune intimato abbia provveduto alla relativa iscrizione, sicché non figura nell’elenco medesimo;
invero, l’indirizzo utilizzato da parte ricorrente figura inserito nell’Indice Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche (Indice PA o IPA);
l’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012 nella vigente formulazione stabilisce che: " A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto;dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009;dall'articolo 6-bis del d. lgs.82/2005, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ", ricomprendendo, quindi, tra i pubblici registri, oltre al registro delle imprese, solo l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, l'Elenco degli indirizzi PA presso il Ministero della giustizia, l'Ini Pec e il Reginde e non più l’elenco IPA;
dunque, ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, per le notificazioni via PEC può essere utilizzato esclusivamente l'elenco consultabile sul sito del Ministero della giustizia (pst.giustizia.it);
nonostante il relativo termine sia scaduto alla data del 30 novembre 2014, non tutte le Amministrazioni hanno ancora effettuato la comunicazione necessaria a inserire il loro indirizzo PEC in tale elenco;
come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (cfr. da ultimo,