TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-08-14, n. 202302531
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Testo completo
Pubblicato il 14/08/2023
N. 02531/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2020, proposto da
A G, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria Salina, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza del Comune di Santa Marina Salina n. 2 in data 4 maggio 2020, con cui è stata ordinata la riduzione in pristino stato con riferimento alle opere ivi descritte in quanto eseguite in assenza di titolo edilizio; b) del verbale di accertamento n. 1643 del 5 marzo 2020; c) della nota n. 2744 in data 7 maggio 2020, con cui l’Amministrazione ha rappresentato che la richiesta di permesso di costruire in sanatoria non poteva, allo stato, essere accolta.
Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il dott. D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato: a) l’ordinanza del Comune di Santa Marina Salina n. 2 in data 4 maggio 2020, con cui è stata ordinata la riduzione in pristino stato con riferimento alle opere ivi descritte in quanto eseguite in assenza di titolo edilizio; b) il verbale di accertamento n. 1643 del 5 marzo 2020; c) la nota n. 2744 in data 7 maggio 2020, con cui l’Amministrazione ha rappresentato che la richiesta di permesso di costruire in sanatoria non poteva, allo stato, essere accolta.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 13 aprile 2017 il ricorrente ha acquistato un fabbricato per civile abitazione sito a Santa Marina Salina, nella Via Belvedere, censito in catasto al foglio 7, particella 80, con annesso terreno pertinenziale esteso circa 769 metri quadri, identificato in catasto al foglio 7, particelle 81, 82 e 83 e inserito in zona E nel vigente Piano Regolatore Generale; b) atteso che la sagoma del fabbricato, rispetto a quanto indicato nella planimetria allegata all’atto di compravendita, risultava lievemente divergente, senza, peraltro, alcuna modifica di superficie, volume o spazi interni, il ricorrente, dopo aver prodotto all’Agenzia del Territorio un nuovo accatastamento, in data 17 dicembre 2018 ha presentato al Comune una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare, sotto il profilo tecnico-amministrativo, la differenza esistente fra la planimetria e lo stato di fatto, ricomprendendo anche l’area pertinenziale, mai rappresentata nei precedenti atti; c) nell’allegata relazione tecnica sono state esposte le vicende amministrative che avevano interessato l’edificio e sono state illustrate le ragioni per le quali veniva richiesto il permesso in sanatoria; d) con nota n. 1078 del 27 febbraio 2019 l’Amministrazione ha richiesto un’integrazione documentale e con nota del 23 gennaio 2020 il ricorrente ha trasmesso i pareri rilasciati da altre autorità; e) in data 24 febbraio 2020 è stato effettuato un accertamento sui luoghi da personale del Comune e della locale Stazione dei Carabinieri, all’esito del quale è stata adottata l’ordinanza in questa sede impugnata, in cui si osserva che: - nell’area pertinenziale era “stata eseguita la sistemazione del giardino (lungo il lato ovest) laterale alla scalinata che conduce al fabbricato, mediante terrazzamenti e muri in muratura di pietrame e malta cementizia, con altezze variabili inferiori ai due metri”; - “tale sistemazione risulta[va] variata rispetto a quanto rilevabile negli atti prodotti in allegato”; - le opere erano state “eseguite in assenza di titolo edilizio”; f) con nota n. 2744 del 7 maggio 2020 è stata, quindi, respinta la richiesta di sanatoria.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) nell’ordinanza è contestata l’assenza di un valido titolo edilizio rispetto ad opere che lo stesso Comune qualifica come interventi per cui il titolo edilizio non è necessario ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 16/2016); b) l’Amministrazione ha anche errato nel qualificare l’intervento, poiché le opere non possono qualificarsi come “nuova recinzione”, in quanto: - non si tratta di opere “nuove” (ma trattasi di manutenzione su piccoli muretti di antica fattura, come risulta dalla documentazione fotografica versata in atti); - le opere insistono all’interno del terreno del ricorrente (non al confine di esso); c) ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera i, della citata legge regionale n. 16/2016, le opere vanno, invero, qualificate come di giardinaggio o di sistemazione del giardino, sicché esse possono realizzarsi in assenza di qualsiasi titolo abilitativo; d) a conclusioni analoghe si perviene qualificando l’intervento come sistemazione di terreni agricoli (sistemazione per la quale, ai sensi dell’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione, è parimenti esclusa qualsiasi forma di comunicazione); e) pur considerando le opere come recinzione con obbligo di previa comunicazione (art. 3, secondo comma, lettera n, della legge regionale n. 16/2016), l’Amministrazione potrebbe comunque applicare