TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-09-17, n. 202404993
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Testo completo
Pubblicato il 17/09/2024
N. 04993/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per il risarcimento danno per lesioni permanenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Maresciallo Capo dei Carabinieri, a seguito del procedimento penale instaurato a suo carico è stato destinatario dei seguenti provvedimenti:
- decreto n. -OMISSIS-/3-7/2006 del 24 febbraio 2006, con cui è stata disposta la “sospensione precauzionale dall’impiego” a titolo obbligatorio, a decorrere dal 24 gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 20, comma secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, poiché tratto in arresto in esecuzione di specifica ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli in relazione al reato in concorso di “-OMISSIS-”;
- decreto n. -OMISSIS-/III-9/2007 del 26 giugno 2007, con cui è stata disposta la “sospensione precauzionale dall’impiego” a titolo facoltativo, a decorrere dalla data del decreto, ai sensi dell’articolo 20, comma primo della legge n. 599/1954, poiché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva esercitato l’azione penale in ordine ai delitti di “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, reati per i quali, qualora confermati da sentenza irrevocabile di condanna, sarebbe potuta derivare la “perdita del grado” del militare;
- decreto n. -OMISSIS-/III-7/2012 del 31 gennaio 2012, con cui si disponeva, essendo decorso il termine quinquennale di durata della sospensione precauzionale, la “sospensione dal servizio” ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma terzo, lettera a) e 917, comma primo del Decreto Legislativo n. 66/2010, a decorrere dal 12 novembre 2011, previa contestazione e contraddittorio con l’interessato, considerata l’eccezionale gravità dei fatti contestati.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 marzo 2013, ha dichiarato non doversi procedere per il reato ex artt.110 e 416 c.p. per -OMISSIS- di cui al capo C), perché estinto per intervenuta prescrizione; e ha condannato il ricorrente alla pena di quattro anni di reclusione per il reato ex artt.110, 479 in relazione all’art.476 cpv, per falso verbale di interrogatorio, di cui al capo M).
Con decreto del 27 marzo 2014, notificato il primo maggio 2014, l’istanza di riammissione in servizio del ricorrente è stata respinta.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 29 gennaio 2015, in riforma del giudizio di primo grado, ha assolto il ricorrente ai sensi dell’art. 530 comma 1° c.p.p. dal reato di cui al capo M) artt. 110, 479 c.p. in relazione all’art. 476 cpv. c.p. perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo C) artt. 110 e 416 c.p. per non aver commesso il fatto.
Il ricorrente, alla luce dei favorevoli sviluppi giudiziari, con istanza del 3 febbraio 2015 chiedeva la revoca retroattiva, a tutti gli effetti, della sospensione cautelare in atto, con contestuale riammissione in servizio.
L’amministrazione, considerato che a norma dell’articolo 918, comma primo, del Decreto Legislativo n. 66/2010, “la sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso” disponeva, con decreto n. 131/I-3/2015 del 19 marzo 2015, la riammissione in servizio del ricorrente, pur dovendo attendere, tuttavia, l’esecutività della sentenza de qua per l’adozione del successivo atto di revoca retroattiva del provvedimento cautelare.
Alla luce delle risultanze processuali e a seguito della definitività della sentenza di appello, l’amministrazione disponeva, poi, con decreto n. 419/I-3/2015 del l’8 ottobre 2015 la revoca retroattiva a tutti gli effetti giuridici ed economici del periodo di sospensione cautelare sofferto dal ricorrente.
Con provvedimento del 19 maggio 2015, accogliendo l’istanza del ricorrente, il ricorrente veniva trasferito “a domanda” alla Stazione di -OMISSIS- come addetto senza ASGI.
Il 15 ottobre 2015, il Comando Legione Carabinieri Campania, dopo aver inviato al ricorrente preavviso di rigetto e aver valutato le osservazioni endoprocedimentali prodotte, notificava al ricorrente il rigetto della istanza con cui aveva chiesto la titolarità della stazione di -OMISSIS- con ASGI.
Con nota del 25 novembre 2015, spedita a mezzo servizio postale con raccomandata A/R in data 26 novembre 2015, il ricorrente, per il tramite del proprio legale, chiedeva il risarcimento dei danni (biologico,