TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-07-25, n. 201808436
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2018
N. 08436/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03578/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3578 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 266;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. M_D GMIL1 II 6 4 0072616 del 23 febbraio 2012, con cui il Ministero della Difesa ha negato il trattenimento in servizio del Primo Caporal Maggiore VFB (in cong.) L L per una ulteriore rafferma;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 19 aprile 2012 e depositato il successivo 11 maggio 2012, il ricorrente – “graduato dell’Esercito Italiano”, arruolatosi in data 5 dicembre 2001 in ferma triennale e successivamente trattenuto in servizio in virtù dell’ammissione ad “ulteriori tre ferme biennali a decorrere rispettivamente dal 04.12.2004, 04.12.2006 e 04.12.2008” – impugna il provvedimento con cui, in data 23 febbraio 2012, il Ministero della Difesa ha respinto la domanda dal predetto presentata per chiedere ed ottenere il trattenimento in servizio “per una ulteriore rafferma”, chiedendone l’annullamento.
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
- nel maggio 2006 gli veniva diagnosticata una “-OMISSIS-” e, pertanto, “in data 02.10.2007 è stato giudicato …non idoneo al servizio quale volontario in Ferma Breve ed idoneo al servizio militare incondizionato negli incarichi compatibili con il” suo profilo sanitario “per patologie oggetto di valutazione al fine del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio”;
- già in data 4 giugno 2006 presentava, quindi, “domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità suddetta” nonché istanza per la concessione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, reiterando quest’ultima nel 2009;
- trattenuto – comunque – in servizio “ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 215 del 2001”, in virtù del provvedimento prot. MD/GMIL 03/II/7.4/2007/0092850 del 12 novembre 2007, il successivo 10.01.2009 riceveva comunicazione, redatta ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, “che il Comitato di Verifica per le cause di servizio con parere reso il 03.09.2008 (Posizione 15547/2008) si era espresso negativamente” ai fini del riconoscimento della causa di servizio;
- eccepita l’erroneità del giudizio reso, il Comitato di Verifica riesaminava la pratica ma confermava le precedenti valutazioni con parere del 01.04.2009, a cui faceva, peraltro, seguito il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo, prontamente gravato (ricorso RGN 9682/2009), e l’avvio il successivo 7 settembre 2009 del procedimento per proscioglimento della ferma contratta, poi definito con provvedimento negativo in data 10 novembre 2009;
- proposta rituale impugnativa dinanzi al TAR “avverso il provvedimento suddetto”, quest’ultimo veniva annullato dall’Amministrazione in autotutela;
- riammesso in servizio fino alla definizione della “pratica relativa al riconoscimento dell’infermità quale dipendente da causa di