TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-04-09, n. 202400181

TAR Potenza
Sentenza
9 aprile 2024
TAR Potenza
Ordinanza cautelare
4 ottobre 2023
CS
Rigetto
Sentenza
19 febbraio 2025
TAR Potenza
Decreto cautelare
21 settembre 2023
0
0
00:00:00
TAR Potenza
Decreto cautelare
21 settembre 2023
>
TAR Potenza
Ordinanza cautelare
4 ottobre 2023
>
TAR Potenza
Sentenza
9 aprile 2024
>
CS
Rigetto
Sentenza
19 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-04-09, n. 202400181
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400181
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2024

N. 00181/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00406/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Passi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Basile in Potenza, piazza Mario Pagano, 8;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 0049770 del 27.06.2023, trasmesso a mezzo pec in data 05.07.2023, adottato dall''''Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, avente ad oggetto “Rigetto istanza di riesame del provvedimento antimafia interdittivo” e della relativa nota di trasmissione prot. n. 52176 del 05.07.2023, nonché di ogni altro atto lesivo, antecedente o successivo, al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 20/9/2023, la società deducente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe con cui la Prefettura di Potenza ha respinto l’istanza di iscrizione della società nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (da considerarsi anche quale informazione interdittiva antimafia).

1.1. Emerge in fatto quanto segue:

- in data 1/10/2019, la società deducente è stata destinataria di analogo provvedimento prefettizio, la cui impugnazione in sede giurisdizionale è stata decisa con sentenza di questo Tribunale, n. 791 del 2/12/2022 (non appellata), declaratoria dell’estinzione del giudizio (per inattività ex art. 80, co. 1, cod. proc. amm.);

- in data 23/10/2021, è cessata l’efficacia della misura del controllo giudiziario della società (di durata biennale), disposta dal Tribunale di Potenza con decreto del 23/10/2019;

- in data 28/10/2021, la società deducente ha presentato una nuova istanza di iscrizione nel predetto elenco (da qualificarsi, come ritenuto dalla Prefettura di Potenza, come istanza di “iscrizione/riesame” del precedente provvedimento interdittivo);

- nella riunione del 20/9/2022, il Gruppo Interforze della Provincia di Potenza ha espresso parere negativo all’accoglimento dell’istanza, tenuto anche conto delle risultanze compendiate nella relazione dell’Amministratore giudiziario; avviso confermato nella successiva riunione del 20/4/2023;

- conseguentemente, la Prefettura ha adottato il provvedimento impugnato sul presupposto dell’effettivo rischio di contaminazione mafiosa della società deducente, tenuto conto in particolare dei numerosi e persuasivi elementi dimostrativi della perdurante riconducibilità (di fatto) di quest’ultima a soggetti gravati da pregiudizi penali (anche per reati di mafia).

1.2. Il ricorso è essenzialmente diretto a contestare:

- con il primo motivo, l’insussistenza, sotto il profilo istruttorio, di attuali presupposti di fatto per l’adozione dell’interdittiva in esame (confermativa dell’originaria analoga determinazione), nonché, in via correlata, la mancata applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011, applicabili in caso di agevolazione occasionale, avendo l’Amministrazione prefettizia confermato la precedente determinazione interdittiva senza considerare le favorevoli circostanze sopravvenute derivanti dall’esito favorevole del controllo giudiziario;

- con il secondo motivo, l’insussistenza dei presupposti a fondamento dell’originario provvedimento interdittivo, nella misura in cui gli stessi sono richiamati nel nuovo (conforme) provvedimento.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Potenza, instando per il rigetto del ricorso.

3. Con ordinanza del 4/10/2023 è stata respinta l’incidentale domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. La sfavorevole delibazione del fumus boni iuris del ricorso è stata confermata in sede di appello con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 12/1/2024, n. 87 (“ l’esito favorevole del controllo giudiziario non condiziona il rinnovato apprezzamento del quadro indiziario ad opera dell’Amministrazione, sulla scorta di una istruttoria attualizzata hic et nunc; … l’esame del compendio indiziario è stato riattualizzato sulla scorta delle risultanze info-investigative di tal ché il giudizio prognostico sul rischio infiltrativo della compagine societaria dell’appellante appare prima facie corroborato da una complessa trama di relazione familiari e interpersonali, anche con soggetti gravati da pregiudizi di stampo mafioso nonché da una rete di cointeressenze negoziali – societarie e commerciali – con altre imprese colpite da interdittive antimafia ”).

4. All’udienza pubblica del 20/3/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

6. Va, preliminarmente, evidenziato che il diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) è disciplinato dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 1/2/2019, n. 337).

Si è chiarito, infatti, che le disposizioni relative all'iscrizione nel richiamato elenco formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le relative misure antimafia (comunicazioni ed informazioni), tanto che, come chiarisce l'art. 1, co. 52-bis, della L. n. 190/2012, " l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta ". Talché, l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della c.d. white list e quello delle comunicazioni antimafia -

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi