TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2022-03-01, n. 202200590

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2022-03-01, n. 202200590
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202200590
Data del deposito : 1 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2022

N. 00590/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00169/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 169 del 2022, proposto da:
L D R, rappresentata e difesa dall’Avv. C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Angri Eco Servizi, Azienda Speciale del Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. F M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della determina del Direttore Generale dell’A. E. S., n. 117 del 22/07/2020;

del bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato full time di 15 operatori ecologici – livello professionale 2° - posizione parametrale b - ccnl utilitalia –igiene ambientale aziende municipalizzate per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, di cui 13 addetti alle attività di spazzamento/raccolta rifiuti e attività accessorie e complementari e 2 addetti alla manutenzione area verde pubblica, privo di data d’emissione e pubblicazione, adottato apparentemente in seguito di determina del Direttore Generale, numero 117 del 2020;

per il riconoscimento, eventuale, del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive fasi del concorso;

della successiva graduatoria di preselezione, mai pubblicata o comunque pubblicata in tempi tali, da non consentirne la visione, comunicata alla ricorrente in data 13 gennaio 2022, a seguito d’istanza d’accesso agli atti, ai sensi della l. 241 del 1990;

dell’atto, con cui è stata fissata la prova di selezione, per il 2 febbraio 2022;

d’ogni atto prodromico o conseguente a quelli impugnati, pur non conosciuti;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Angri Eco Servizi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


La ricorrente, premesso che:

la parte resistente, di seguito denominata A.E.S., è un’azienda speciale del Comune di Angri;

con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’A.E.S. dell’11.03.2020 era stato approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020 – 2022, in cui era individuata la necessità di procedere all’assunzione, per concorso, di 16 risorse umane;

il 22 luglio 2020 era emessa la determina n. 117, da parte del Direttore Generale dell’A. E. S., con cui era affidata alla ditta “TM Consulting s. u. r. l.” la fornitura dei servizi di gestione delle prove concorsuali;

con atto a firma del Direttore Generale, “pubblicato privo di data”, A. E. S. aveva indetto il bando di concorso pubblico, specificato in epigrafe;

con avviso del 6 ottobre 2021, era indetta una prova di preselezione per il 15 ottobre 2021, data in cui “erano somministrati test alla ricorrente ed ai lavoratori indicati come controinteressati” (tuttavia, non destinatari della notifica del ricorso: nde);

era stata emessa una graduatoria, dall’A. E. S., “mai pubblicata o pubblicata secondo tempistiche inadeguate e che comunque la ricorrente ha compiutamente conosciuto solo il 12 gennaio 2021, a seguito di domanda d’accesso agli atti, evasa tardivamente ed in maniera incompleta”;

la ricorrente risultava esclusa da tale graduatoria, “poiché posta in posizione successiva al 119° posto e, comunque, per aver ottenuto un punteggio inferiore a 19”;

i controinteressati avevano “partecipato alla preselezione” e si erano invece “collocati in posizione utile per poter partecipare alle ulteriori fasi del concorso”;

la resistente aveva fissato la prova scritta, per la selezione prevista dal bando, per il 2 febbraio 2022: ma “nell’elenco indicato la ricorrente non appariva inserita”;

tanto premesso, articolava, avverso gli atti in epigrafe specificati, le seguenti censure in diritto:

1) BANDO DI CONCORSO APPROVATO SENZA LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DEI BILANCI E DEL PIANO INDUSTRIALE DELL’AZIENDA SPECIALE RESISTENTE. ASSENZA DI COPERTURA FINANZIARIA ED IN ASSENZA DI COPERTURA LEGALE: VIOLAZIONE DI LEGGE: il presupposto legale e finanziario del bando impugnato era un valido piano industriale e bilanci aziendali, regolarmente approvati;
solo il 28 dicembre del 2021 erano stati approvati, dal Consiglio Comunale di Angri, i bilanci della A. E. S., per gli anni finanziari dal 2011 al 2020, ed il relativo piano industriale, da cui si deduceva il fabbisogno, anche in termini di personale dell’Azienda, destinato a coprire il quinquennio 2020 – 2025;
quindi, alla data di pubblicazione del bando, il 26 ottobre del 2020, non era in vigore alcun piano industriale (non potendosi riconoscere la “prorogatio” del piano industriale, approvato il 29 luglio del 2012, dal Consiglio Comunale di Angri, con delibera n. 76);
detto piano industriale, richiamato dal bando impugnato, ed anche nella determina 117 del 22 luglio 2020, aveva perso la sua efficacia, già nel luglio 2017, alla scadenza del quinquennio;
quindi, il bando impugnato era “privo di presupposto legale e finanziario, con conseguente nullità dell’intera procedura concorsuale, per violazione di legge”;

2) NULLITÀ DELLA DETERMINA N. 117 DEL 22/07/2020, MAI

PUBBLICATA E COMUNQUE CONOSCIUTA DALLA RICORRENTE SOLO IL

13

GENNAIO

2021. INCOMPETENZA, IN SUBORDINE ECCESSO DI POTERE;
IN VIA GRADATA VIOLAZIONE DI LEGGE: l’art. 5, comma 1, del Regolamento per l’assunzione del personale dipendente della A. E. S. prevedeva che le procedure di ricezione delle domande, reclutamento e/o preselezione avrebbero potuto essere decentrate, con delibera di C. d’A., che avrebbe potuto affidarle a società esterne specializzate;
l’A. E. S. s’era avvalsa, effettivamente, di una società esterna, per l’attività di preselezione, impegnando la somma di oltre 31.000 euro, in particolare della società TM Consulting s.u.r.l., incaricata di procedere alla preselezione dei candidati;
tuttavia, “il Direttore Generale non aveva il potere di procedere autonomamente con lo strumento della direttiva”;
trattandosi di atto di gestione straordinaria, “la scelta di decentrare l’attività di preselezione e la scelta della società dovevano essere assunte dal C. d’A.”, con conseguente nullità della determina n. 117 del Direttore Generale, “apparentemente emessa il 22/7/2020”, ma che non risultava “pubblicata nell’albo pretorio storico on line, né sul sito istituzionale dell’A.E.S., alla sezione Amministrazione Trasparente” e di cui la ricorrente era venuta a conoscenza solo il 12 gennaio del 2022;
e “l’invalidità della determina n. 117” travolgeva il successivo bando, nella parte che riguardava la preselezione, curata da soggetto diverso dalla A.E.S., nonché la graduatoria stilata dalla TM Consulting s.u.r.l.;

3) ASSENZA DI VALIDAZIONE, SOTTOSCRIZIONI ILLEGIBILI ED IRRIFERIBILI: LA GRADUATORIA È PRIVA DI VALIDITÀ INTRINSECA: VIOLAZIONE DI LEGGE: la resistente aveva esibito copia conforme all’originale della graduatoria, relativa alla preselezione, ma tale documento non presentava “le sottoscrizioni dei funzionari della società incaricata, né di chi rappresentava la resistente;
a margine, sono presenti alcune sottoscrizioni illeggibili e non riferibili ad alcuna persona o funzione”;
in conseguenza, il documento era “viziato da chiara nullità”;

4) IL BANDO DI CONCORSO APPARE PROMULGATO DAL DIRETTORE GENERALE PIUTTOSTO CHE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ASSENZA DI PROVVEDIMENTO CHE COMUNQUE POSSA LEGARE L’INIZIATIVA DEL DIRETTORE GENERALE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’A. E. S. –INCOMPETENZA, IN SUBORDINE ECCESSO DI POTERE;
IN VIA GRADATA, VIOLAZIONE DI LEGGE: “la lettura congiunta degli artt. 14 e 18 dello Statuto determinava, in capo al C. d’A., la competenza ad adottare gli atti di programmazione e gestione “maggiore” dell’ente, mentre erano di competenza del direttore generale gli atti esecutivi e di gestione corrente dell’azienda”;
in tale bipartizione, “il bando di concorso impugnato sarebbe dovuto rientrare nell’alveo delle competenze del C. d’A. e non certo in quelle del Direttore Generale, con conseguente nullità del bando medesimo”;

5) LA VALUTAZIONE SISTEMATICAMENTE ERRATA DEGLI ESITI DELLA PROVA PRESELETTIVA – ECCESSO DI POTERE;
IN SUBORDINE, VIOLAZIONE DI LEGGE: la resistente non aveva consentito di poter accedere ai risultati della preselezione;
tuttavia, “pur facendo conto esclusivamente sul ricordo personale”, il punteggio attribuito alla ricorrente era “certamente errato e pregiudiziale”;
in particolare, “ai quesiti a risposta multipla la ricorrente aveva dato risposte positive, tali da consentirle di raggiungere un punteggio superiore a 19,00”;
sarebbe stato, quindi, “suo diritto rientrare tra gli ammessi alla prova di selezione finale che premia i primi 100 classificati”;
pur essendo stato chiesto, al riguardo, l’accesso agli atti, la controparte pubblica avrebbe ”sistematicamente e volontariamente escluso il diritto di accesso in questione”.

Si costituiva in giudizio la Angri Eco Servizi, azienda speciale del Comune di Angri, costituita ex art. 113 bis, comma 1, lettera b), del T.U.E.L., con deliberazione di C. C. n. 79/2001, che ne aveva approvato lo statuto;
segnalava d’essere un ente strumentale dell’amministrazione locale, dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, cui erano affidati i servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani, dello spazzamento stradale e della manutenzione ordinaria del verde pubblico, ai quali s’erano aggiunti la gestione della sosta a pagamento, i servizi cimiteriali e la gestione dell’arredo urbano;
che, con bando, pubblicato in data 26.10.2020 sul sito internet dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, aveva indetto un concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato full-time, di n. 15 posti di operatori ecologici, di cui n. 13 da adibire all’area operativo-funzionale dedita allo spazzamento, alla raccolta, alla tutela e al decoro del territorio, e n. 2 in qualità di addetti alla manutenzione del verde pubblico;
che la gestione delle prove concorsuali era stata affidata alla “Tm Consulting s.u.r.l.”, giusta determinazione n. 117 del 22.07.2020;
che, con nota p. e. c. del 13.12.2021, il difensore della ricorrente, dichiaratosi rappresentante di altre persone fisiche, tra le quali non risultava compresa la ricorrente, chiedeva “di accedere agli atti del concorso pubblico” in oggetto, richiesta “finalizzata ad ottenere copia degli atti prodromici e conseguenti al concorso stesso ed ancora ai risultati documentali tutti relativi ai miei assistiti ed ai risultati dei concorrenti piazzatisi in posizione più vantaggiosa secondo la graduatoria relativa alla preselezione realizzata lo scorso 15 ottobre”;
che seguivano ulteriori, molteplici, richieste d’accesso (non disgiunte da richieste indennitarie e risarcitorie), riscontrate con missiva del 12.01.2022, in cui l’azienda aveva inviato copia della documentazione richiesta, evidenziandone l’avvenuta pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale, mentre “per ragioni di privacy non rendeva i dati anagrafici di eventuali controinteressati”, del pari richiesti;
era, poi, seguita la notifica del presente ricorso, contenente domanda cautelare monocratica, ex art. 56 c. p. a., respinta con il decreto presidenziale n. 42/2022 dell’1.02.2022;
tanto considerato, avverso il proposto gravame articolava plurime eccezioni in ritto, segnatamente le seguenti: I) INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: poiché, nell’atto introduttivo del giudizio, non era stata indicata la qualità, assunta dalla ricorrente rispetto agli atti impugnati, dei quali chiedeva l’annullamento;
II) INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO: la ricorrente non era presente nella graduatoria degli ammessi, né in quella degli esclusi e neppure tra i candidati che avevano sostenuto la prova preselettiva, non essendosi presentata, nella data fissata, a sostenere la prova;
da qui la carenza d’interesse all’annullamento della procedura, alla quale non aveva partecipato, difettando altresì qualsiasi prova di resistenza, tale da evidenziare l’interesse alla coltivazione del giudizio;
III) INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER TARDIVITÀ DELL’IMPUGNAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO,

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