TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-06-03, n. 202411318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-06-03, n. 202411318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411318
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 11318/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04704/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4704 del 2020, proposto da
C.i.f.a. o.n.l.u.s. - Centro internazionale per l’infanzia e la famiglia – o.n.g., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Andreis, Giuseppe Baroli e Stefania Contaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Stefania Contaldi in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 63;



contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Naaa o.n.l.u.s., non costituita in giudizio;



per l’annullamento

- del provvedimento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissione per le adozioni internazionali 18 dicembre 2019 n. 135, recentemente nota, avente ad oggetto: «rigetto istanza prot. n. CAI 0017862-A30/05/2019 4.26.24 del 30 maggio 2019 presentata dall’Ente C.i.f.a. o.n.l.u.s. - Centro internazionale per l’infanzia e la famiglia - per l’estensione dell’autorizzazione ad operare nella Repubblica democratica del Congo»;

- della deliberazione n. 161/2018/AE/SG del 5 dicembre 2018 con la quale la Commissione per le adozioni internazionali ha deliberato «di limitare, allo stato, le istanze ai Paesi in cui non sono già presenti enti», nonché della deliberazione n. 13/2008, art. 14, della stessa Commissione;

- degli atti tutti antecedenti preordinati consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, ivi compresa la comunicazione ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990 della Commissione adozioni internazionali 28 novembre 2019 con la quale è stato comunicato all’ente ricorrente l’orientamento negativo (preavviso di rigetto) all’accoglimento della domanda di estensione delle autorizzazioni già in possesso dell’ente ricorrente e in particolare dell’autorizzazione ad operare nella Repubblica democratica del Congo, nonché la deliberazione della Commissione n. 13/2008 citata dalla deliberazione 28 novembre 2019 di cui sopra ma non nota nel suo tenore letterale e di cui si chiede l’acquisizione con riserva di motivi aggiunti di ricorso;

- della deliberazione 18 dicembre 2019 nella parte in cui debba intendersi che la Commissione ha deliberato, in via definitiva per l’anno 2020, «di limitare la presentazione delle istanze ai solo enti già iscritti all’Albo».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 aprile 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente svolge servizî di supporto alla famiglia, tra i quali rientrano anche quelli relativi alle procedure di adozione internazionale.

1.1. In data 30 maggio 2019, l’associazione formulava richiesta volta a conseguire l’autorizzazione ad operare all’estero, con particolare riferimento alla Repubblica democratica del Congo. Ricevuto il preavviso di rigetto, la ricorrente partecipava al procedimento, formulando le proprie osservazioni.

1.2. L’istanza veniva, poi, definitivamente respinta dalla Commissione adozioni internazionali in quanto il numero delle associazioni già autorizzate ad operare in Repubblica democratica del Congo risulterebbe sufficiente a rispetto al flusso dei procedimenti di adozione.

2. La menzionata delibera è gravata in questa sede insieme alla comunicazione resa ai sensi dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, alla deliberazione n. 161/2018/AE/SG del 5 dicembre 2018, nella parte in cui limita le istanze ai Paesi in cui non sono già presenti enti, e all’art. 14 della deliberazione n. 13/2008.

3. Si costitutiva in resistenza la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le parti depositavano memorie e documenti in vista dell’udienza straordinaria del 19 aprile 2024, all’esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Esaurita l’esposizione dello sviluppo processuale, è possibile esaminare le sette censure alle quali è affidato il gravame.

5.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione di legge in riferimento all’art. 12, comma 2, lett. a) d.p.r. 8 giugno 2007 n. 108, la violazione di legge in riferimento all’art. 14 della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2008, n. 13, l’eccesso di potere per travisamento

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