TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-11-08, n. 202101468
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Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01468/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2021, proposto da
M A M N, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
B s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N L G e C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- del diritto di accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente in data 11.6.2021
ed il conseguente annullamento
- della nota dell'8.7.2021, trasmessa in pari data a mezzo pec, con la quale B s.p.a. ha negato l'ostensione della predetta documentazione, con relativo ordine di esibizione e rilascio copie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di B s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, consigliere comunale del Comune di Peccioli, ha indirizzato all’impresa “B s.p.a” istanza di accesso in data 11 giugno 2021 chiedendo la seguente documentazione:
i) bilanci di verifica dal 31.12.2016 al 31.12.2020;
(ii) correlazioni dei bilanci di verifica con i bilanci CEE dal 31.12.2016 al 31.12.2020;
(iii) documentazione relativa alla procedura di selezione del progettista dei lavori di ristrutturazione del palazzo di via Carraia, di proprietà di B s.p.a., nonché dell’impresa appaltatrice dei predetti lavori.
Con nota 8 luglio 2021 la B s.p.a. ha negato l'ostensione e il diniego è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 31 agosto 2021 e depositato il 7 settembre 2021.
Lamenta il ricorrente che contrariamente a quanto sostenuto dall’impresa, la peculiarità dei rapporti tra questa e il Comune di Peccioli consentirebbe di ipotizzare un rapporto di dipendenza tale da legittimare l’accesso richiesto. Rileva in particolare che la distribuzione del capitale tra gli azionisti attribuirebbe in via di fatto all’ente locale un’influenza dominante sull’impresa pur detenendone il primo una quota di minoranza pari al 25,141%, perché per la parte restante il 37,724% è in capo alla stessa B s.p.a. e non le attribuisce diritto di voto assembleare mentre il 37,135% risulta frammentato tra 750 azionisti, ciascuno con partecipazioni molto modeste; inoltre, le assemblee societarie sono caratterizzate da un forte astensionismo cui si contrappone la costante presenza comunale. Negli ultimi diciassette anni, poi, nella carica di Presidente del consiglio di amministrazione dell’impresa si sono alternati due sindaci del Comune di Peccioli. Questo, infine, ha concesso ad essa in godimento i terreni ove sono stati realizzati gli impianti di smaltimento rifiuti e produzione energia elettrica, oggetto dell’attività societaria principale. L’attività di B s.p.a. dipenderebbe totalmente dal rinnovo delle convenzioni con il Comune ed essa, per di più, è affidataria della gestione di servizi comunali a rilevanza pubblica quali il parcheggio comunale, l’incubatore di imprese, l’igiene ambientale, la gestione post mortem dei lotti già esauriti della discarica comunale e mette a disposizione dell’Amministrazione le proprie risorse economico- finanziarie per perseguire interessi di carattere pubblico, erogando liberalità connesse allo svolgimento di attività di interesse collettivo. L'affidamento a B s.p.a. dei servizi di gestione del parcheggio comunale e dell'incubatore di imprese, prosegue il ricorrente, non solo è avvenuto in via diretta senza alcuna procedura ad evidenza pubblica ma è regolato da convenzioni secondo cui il Comune garantisce alla prima l'equilibrio economico-finanziario della gestione impegnandosi a corrispondere un importo pari alla differenza tra i costi sostenuti e le entrate che ne derivano.
Si è costituita l’impresa B s.p.a. rilevando che il ricorrente, con istanza 4 dicembre 2019, aveva già proposto analoga richiesta di accesso che è stata respinta con diniego non impugnato. Il ricorso sarebbe quindi inammissibile.
Nel merito replica alle deduzioni del ricorrente negando che il Comune svolga un controllo rilevante sull’impresa ai sensi del d.lgs. 24 maggio 2017, n. 175 e il diritto di accesso dei consiglieri comunali non potrebbe estendersi alle società partecipate dall’Amministrazione in forma minoritaria. L’assetto societario rappresentato nel ricorso non è stabile ma destinato ad essere a breve modificato poiché essa, avendo acquistato sul mercato azioni proprie oltre il limite previsto dall’art. 2357, comma 3, c.c., deve venderle entro un