TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-07-24, n. 202415097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-07-24, n. 202415097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415097
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 15097/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16719/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16719 del 2023, proposto da Serenità S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S R G, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Finlombarda S.p.A.;
- Regione Lombardia;
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati A S, M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della Comunicazione esito istruttorio merito creditizio Finlombarda S.p.A. domanda

ID

4423060, disposta da Finlombarda S.p.A. in data 21.09.2023;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/7536 del 15.12.2022, la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/3074 del 20.04.2020, l'Avviso di Finlombarda alle imprese per la presentazione delle domande di partecipazione all'iniziativa, il Parere della Commissione per la determinazione della dimensiona aziendale del MISE, undicesima riunione del 21.06.2013, quesito n. 49 ed il D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 nella parti di cui in motivazione;

per la condanna

- all'adozione del provvedimento che disponga l'assegnazione a Serenità S.r.l. del finanziamento richiesto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Finlombarda S.p.A., della Regione Lombardia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta la propria domanda di accesso alla misura agevolativa denominata “ Credito Adesso Evolution ” in ragione della ritenuta mancanza, in capo alla medesima, dei requisiti soggettivi necessari per beneficiare dell’agevolazione.

2. A fondamento del gravame ha articolato i seguenti argomenti di doglianza:

- “ Violazione e falsa applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare allegato I;
violazione e falsa applicazione della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e del D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005;
violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. 15.06.2015 n. 81 – Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, irragionevolezza ed illogicità, carenza di istruttoria
”.

La parte lamenta che la società FINLOMBARDA avrebbe errato nel “ conteggiare nel numero di dipendenti dell’Agenzia per il lavoro anche i lavoratori somministrati alle imprese utilizzatrici ” posto che “ i lavoratori somministrati dall’Agenzia per il lavoro non possono essere compresi tra i dipendenti che lavorano “nell’impresa”, in quanto lavorano nell’impresa utilizzatrice ”.

- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’Allegato I al Regolamento 651/2014/Ue, dell’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE e dell’art. 2 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 123;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 04.07.2014 n. 102 – Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà
”.

La ricorrente si duole del fatto che la società resistente abbia erroneamente ritenuto “ che, al solo superamento di uno dei criteri di definizione delle PMI previsti dalla normativa comunitaria, queste debbano essere qualificate quali grandi imprese ”;
infatti, la normativa dell’Unione europea (il Reg.UE n. 651/2014 e la Raccomandazione 2003/361/CE) “ non stabilisce che i criteri degli occupati, del fatturato e del bilancio debbano essere cumulativamente posseduti ”;
ne discenderebbe l’illegittimità del “ DM del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, nella parte in cui all’art. 2 commi 1 e 4 stabilisce il cumulo dei presupposti di definizione delle PMI ”.

- “ Violazione del paragrafo “C.3 Istruttoria” dell’avviso di partecipazione all’iniziativa pubblicato da Finlombarda SpA e dell’art. 12 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per violazione del procedimento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, violazione del principio del legittimo affidamento e difetto di motivazione ”.

La parte lamenta che “ la valutazione sull’asserita insussistenza del requisito soggettivo, sia stata svolta non nella sua fase appropriata, all’inizio dell’istruttoria, ma al termine del procedimento, nella fase di recepimento delle condizioni del finanziamento predisposte dall’intermediario finanziario … Risulta pertanto violata la sequenza procedimentale prestabilita ” dall’avviso di partecipazione all’iniziativa.

Inoltre, il provvedimento gravato sarebbe affetto da una carenza motivazionale in quanto “ non si fa alcun cenno alle ragioni per le quali, mentre la fase di verifica iniziale era stata evidentemente conclusa positivamente, i medesimi presupposti oggetto di verifica in quella fase sono stati invece riesaminati nell’ultima fase del procedimento ”, “ né si esprime alcuna doverosa valutazione sulle ragioni di legittimo affidamento ingenerate dalla conclusione delle fasi istruttorie precedenti e sul decorso di ben 8 mesi, rispetto ai 2 mesi prescritti, dalla presentazione della domanda di partecipazione ”.

- “ Violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241-1990 e dei principi di efficienza, economicità e buona amministrazione ”.

La ricorrente si duole che “ la decisione di esclusione dal contributo finanziario è stata assunta senza la doverosa comunicazione del preavviso di rigetto ”.

In via subordinata, “ laddove residuassero dubbi interpretativi in merito al diritto dell'Unione europea ”, la parte ha chiesto di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’UE le seguenti questioni pregiudiziali:

- “ se l'art. 5 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione 361/2003/CE e l'art. 5 dell'Allegato 1 al Regolamento 651/2014/UE debbano essere interpretati nel senso di escludere dalla categoria degli effettivi i lavoratori somministrati, considerato che, secondo la legislazione italiana, tali lavoratori, pur avendo un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare sotto il controllo e la direzione delle stesse e soggiacciono ad un regime giuridico differenziato rispetto agli altri dipendenti dell'agenzia interinale ”;

- “ se l'art. 2 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione 361/2003/CE e l'art. 2 dell’Allegato 1 al Regolamento 651/2014/UE debbano essere interpretati nel senso di escludere che, al superamento di uno soltanto dei criteri previsti, l’impresa venga automaticamente considerata come Grande impresa, e se pertanto, al superamento soltanto di uno di tali criteri, mantenga la definizione di Piccola e Media Impresa, ostando conseguentemente ad una normativa, quale quella di cui all'art. 2, commi 1 e 4, del D.M. 18/04/2005, secondo cui, per rimanere Piccola e Media Impresa, deve permanere il possesso di tutti i predetti requisiti in via cumulativa ”.

3. Si sono costituiti in giudizio FINLOMBARDA s.p.a. e la Regione Lombardia, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del TAR adito e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituito in giudizio anche il Ministero intimato, depositando una memoria di stile.

4. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 10 luglio 2024.

5. Preliminarmente va disattesa, alla luce del disposto di cui all’art. 13, comma 4- bis , c.p.a., l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti resistenti, avendo la ricorrente impugnato anche atti emanati dall’amministrazione centrale aventi efficacia su tutto il territorio nazionale (il parere della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 giugno 2013 ed il D.M. del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005).

6. Passando all’esame del merito, il Collegio ritiene che i motivi di ricorso non siano fondati.

7. Ai sensi del paragrafo A.4 dell’“ avviso alle imprese per la presentazione delle domande di partecipazione all’iniziativa ”, per beneficiare del finanziamento era necessario, sul versante soggettivo, che l’impresa richiedente fosse qualificabile in termini di piccola o media impresa (PMI), per tale intendendosi “ una micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE riguardante la definizione di micro, piccole e medie imprese ” (par. A.2).

La Raccomandazione richiamata dall’avviso (n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003) chiarisce che “ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR ”.

Tale definizione è stata confermata dall’art. 2 dell’Allegato 1 al Regolamento della Commissione 17/06/2014, n. 651/2014/UE, il quale dispone che “ la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR ”.

8. L’avversato provvedimento ha negato la concessione del finanziamento alla ricorrente, che opera quale Agenzia per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in ragione della ritenuta inclusione dei lavoratori somministrati nel numero dei dipendenti da conteggiare ai fini della verifica del requisito occupazionale (concernente il numero minimo di 250 occupati) sulla base delle seguenti motivazioni:

1) la normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro (d.lgs. 81/2015), che lascia chiaramente intendere che “il lavoratore somministrato non è computato mai nell’organico dell’utilizzatore;
lavora nell’interesse di quest’ultimo, ma dipende (contratto di lavoro) dal fornitore”;

2) la conferma di quanto sopra nel Parere della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale del MISE (undicesima riunione del 21/06/2013, quesito n. 49), che afferma: “i lavoratori “somministrati”, in quanto legati da un contratto di assunzione con l’impresa “fornitrice” della prestazione di lavoro temporaneo in favore dell’impresa “utilizzatrice”, non possono non essere inclusi nel numero dei dipendenti della prima, cioè dell’impresa fornitrice, che costituisce il datore di lavoro da cui dipende formalmente il lavoratore”;

3) l’assenza di sentenze o interpretazioni differenti in materia come da approfondimenti effettuati in ambito giuridico ”.

9. Con il primo argomento di doglianza la ricorrente contesta la suddetta inclusione in quanto i lavoratori somministrati non potrebbero essere considerati, ai fini di cui si discute, dipendenti effettivi dell’impresa di somministrazione, dovendo piuttosto essere considerati occupati dell’impresa utilizzatrice.

In questo senso deporrebbe quanto stabilito dall’art. 30 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, secondo cui “ Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto … con il quale un'agenzia di somministrazione … mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore ”.

L’argomento di doglianza non si rivela persuasivo.

Se è vero che il lavoratore somministrato svolge - limitatamente al periodo di “ durata della missione ” - la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice, è anche vero che:

- il lavoratore è assunto e retribuito dall’impresa somministratrice (art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015);

- gli adempimenti contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali - che normalmente fanno capo al datore di lavoro - sono a carico dell’impresa somministratrice (art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015);

- il potere disciplinare spetta esclusivamente all’impresa somministratrice (art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015);

- l’Agenzia di somministrazione rimane titolare del potere direttivo nelle fasi che precedono l’assegnazione della missione al singolo utilizzatore e nelle fasi successive;

- il lavoratore somministrato non è considerato nel computo nell’organico dell’utilizzatore se non per l’applicazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), con la conseguenza che, ai fini in discussione, i lavoratori somministrati non possono essere considerati lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice;

- l’art. 34, comma 1 e comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, qualifica come “ rapporto di lavoro ” quello intercorrente “ tra somministratore e lavoratore ”;
inoltre, l’art. 30 identifica espressamente i lavoratori somministrati come dipendenti dell’agenzia di somministrazione (come “ suoi dipendenti ”).

Da tali indici normativi si ricava che il lavoratore somministrato va considerato, ai fini della ammissione al finanziamento di cui si discute, un lavoratore subordinato dell’Agenzia di somministrazione.

Del resto tale conclusione è suffragata a contrario dalla stessa normativa dell’Unione europea la quale, sebbene sottragga eccezionalmente alcune categorie di dipendenti dell’impresa dal calcolo degli occupati ai fini della qualificazione della stessa in termini di PMI, tuttavia non contempla tra le suddette eccezioni il caso dei lavoratori somministrati (art. 5 del menzionato Regolamento n. 651/2014/UE: “ Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi ”).

Ne deriva che la valutazione effettuata dalla società resistente risulta immune dal vizio prospettato.

10. Privo di pregio si rivela anche il secondo motivo di ricorso in quanto i due requisiti (quello occupazionale relativo agli occupati e quello finanziario relativo al possesso di determinati parametri finanziari) sono cumulativi nel senso che devono coesistere: l’impresa non può qualificarsi come PMI se ha più di 250 occupati o se, indipendentemente dal numero degli occupati, ha entrambi gli indicatori finanziari superiori al limite di legge, cioè oltre 50 milioni di fatturato e oltre 43 milioni di attivo patrimoniale.

Che i due requisiti, quello relativo al numero di occupati e quello relativo al fatturato/bilancio, debbono essere contemporaneamente soddisfatti al fine della qualificazione di un’impresa quale PMI è stabilito, senza margini di incertezza interpretativa, dalla normativa dell’Unione europea sopra richiamata e, in particolare:

- della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003: “ sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro ”;

- del Regolamento della Commissione n. 651/2014/UE: “ La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR ”.

Le considerazioni che precedono evidenziano l’infondatezza delle prime due censure articolate dalla parte ricorrente e l’assenza dei presupposti per operare la richiesta di rinvio pregiudiziale dalla medesima sollecitata.

11. Devono essere parimenti disattesi gli ultimi due motivi di ricorso, aventi natura procedimentale.

In primo luogo, va escluso che la valutazione circa l’insussistenza del requisito soggettivo sia stata svolta in una fase procedimentale diversa da quella appropriata ai sensi della disciplina dell’agevolazione.

L’avviso di partecipazione stabiliva, infatti, che “ nell’ambito dell’istruttoria di merito creditizio, Finlombarda potrà effettuare verifiche ulteriori concernenti la dimensione di impresa, nonché la sussistenza delle situazioni di cui all’Art. A.4 comma 2 lettere a) e b) ” e che “ Finlombarda svolge la propria istruttoria di merito creditizio in seguito a positiva istruttoria di merito da parte dell’Intermediario Finanziario Convenzionato ” (paragrafo C.3).

Né può configurarsi una posizione di legittimo affidamento in capo alla medesima parte (e un correlativo obbligo di motivare sul punto a carico della società resistente) che si sarebbe consolidata, a suo dire, per effetto della “ conclusione delle fasi istruttorie precedenti ”.

Infatti, l’atto endoprocedimentale è per sua natura inidoneo ad attribuire in modo stabile il bene della vita, sicché i vantaggi con esso ottenuti sono di natura instabile e/o interinale e non ingenerano nei loro destinatari alcun legittimo affidamento, ma solo aspettative di fatto (cft. sul punto T.A.R. Potenza, sez. I, 26/05/2017, n. 389;
T.A.R. Catanzaro, sez. I, 31/12/2019, n. 2173;
T.A.R. Roma, sez. III, 21/02/2018, n. 2018).

In secondo luogo, quanto alla violazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990, si osserva che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’istituto del preavviso di rigetto non trova applicazione nelle procedure di concessione delle agevolazioni, essendo queste ultime assimilabili alle procedure concorsuali, categoria che include tutte le procedure connotate - come quella che viene in rilievo nel caso di specie - dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande ( ex multis , T.A.R. Roma, sez. IV-bis, 08/05/2023,n.7673;
T.A.R. Perugia, sez. I, 03/01/2020, n. 18;
T.A.R. Napoli, sez. III, 01/12/2016, n. 5553).

Le censure in esame risultano, pertanto, infondate.

12. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

La novità e la peculiarità delle questioni controverse giustifica l’integrale compensazione delle spese legali tra tutte le parti.

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