TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2013-06-20, n. 201300208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2013-06-20, n. 201300208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201300208
Data del deposito : 20 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00289/2012 REG.RIC.

N. 00208/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00289/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


G M e Immobiliare Fragame Srl, rappresentati e difesi dall'avv. U G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F V in Latina, via Monti, 13;


contro

Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti D D R e S A, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 7 datato 18 gennaio 2012 di diniego istanza intesa ad ottenere il permesso di costruire per la ristrutturazione del fabbricato con ampliamento volumetrico;
della nota prot. n. 46470/2011 e della delibera C.C. del Comune di Formia n.66/2011. Motivi aggiunti depositati il 28 maggio 2013 avverso: 1) nota comunale prot. n. 8692 del 10 febbraio 2013;
2)circolare regionale n.25383 del 30 dicembre 2011;
3) circolare esplicativa approvata con DGRL n.184 dell'8 maggio 2012;
4) delibera di Consiglio Comunale di Formia n.40 dell'11 luglio 2012;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Formia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, avendo anche riguardo alle indicazioni fornite dal resistente in sede di memoria di costituzione, da una prima sommaria delibazione le dedotte censure non appaiono assistite da sicura fondatezza;

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