TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-12-30, n. 202401016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-12-30, n. 202401016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202401016
Data del deposito : 30 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2024

N. 01016/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00843/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Scalpelli, con domicilio eletto presso lo studio avv. Luigi Armanni, in Ancona, corso Garibaldi, 124;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;



per l'annullamento

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza-OMISSIS-con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio II Contenzioso e Affari Legali del -OMISSIS- con cui veniva respinta l’istanza di rimborso di spese legali per difesa in giudizio;

- del citato provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio II Contenzioso e Affari Legali del -OMISSIS-,

e per

l'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso della somma di euro -OMISSIS- e conseguente condanna dell’amministrazione al relativo pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, Sovrintendente della Polizia di Stato, subiva un procedimento penale per tre capi di imputazione che, in primo grado, si concludeva con l’assoluzione per due capi (B e C) e condanna per il terzo (A).

Avverso la condanna venne proposto appello che si concludeva con la riforma della sentenza di primo grado e declaratoria di non doversi procedere, a carico dell’imputato, per estinzione del reato a seguito di remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio (relativamente ad una parte offesa) e perché l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata stante l’assenza di querela (per l’altra parte offesa).

Il ricorrente presentava quindi, all’amministrazione di appartenenza, istanza di rimborso delle spese difensive quantificate nella misura complessiva di € -OMISSIS-. Nell’istanza, scritta su modulo prestampato, veniva barrata la voce relativa alla fattispecie di cui all’art. 32 della Legge n. 152/1975 (il modulo contemplava anche l’ipotesi di anticipazione ex art. 17 del DPR n. 170/2007 e la fattispecie di rimborso riconducibile all’art. -OMISSIS-).

L’istanza veniva tuttavia respinta, per le seguenti ragioni, sulla scorta di un parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona:

- il procedimento penale andava complessivamente ricondotto alla fattispecie ex art. -OMISSIS- che ammette il rimborso solo nell’ipotesi in cui la vicenda si concluda con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità dell’imputato. Sul capo A la sentenza di appello non è invece entrata nel merito della responsabilità (che restava quindi accertata in primo

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