TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-12-09, n. 202005941
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2020
N. 05941/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01355/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Goldbet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Sbordoni e Fabrizio Zezza, con domicilio digitale sbordoni@pec.studiosbordoni.com; fabriziozezza@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Zezza in Napoli, piazza Piedigrotta, 9;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari e Gabriele Romano, presso l’Avvocatura municipale, domiciliataria ex lege in Napoli, piazza Municipio, con domicilio digitale avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della delibera del Consiglio comunale del Comune di Napoli n. 74 del 21/12/2015, pubblicata sull’Albo pretorio comunale on line il 4.01.2016, con la quale è stato approvato il "Regolamento Sale da gioco e Giochi leciti" e del relativo Regolamento;
B) quanto ai motivi aggiunti:
- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli n. 1 del 04/04/2016, pubblicata sull’Albo pretorio comunale on line (numero progressivo 387) intitolata la "Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi autorizzate di cui al “Regolamento Sale da gioco e Giochi leciti”, approvato con delibera consiliare n. 74 del 21/12/2015";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente, concessionaria per la raccolta in rete fisica dei giochi pubblici su base ippica e sportiva, in possesso dei titoli autorizzatori ex articolo 88 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e titolare di 985 punti vendita, agisce per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo, della delibera consiliare n. 74 del 21/12/2015 recante l’approvazione del Regolamento Sale da gioco e Giochi leciti e, quanto ai motivi aggiunti, dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli n. 1 del 04/04/2016 avente ad oggetto la "Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi autorizzate di cui al Regolamento Sale da gioco e Giochi leciti", approvato con delibera consiliare n. 74 del 21/12/2015.
In particolare, con delibera del consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015, avente ad oggetto il “Regolamento sale da gioco e giochi leciti” (di seguito: Regolamento), pubblicata sull’albo pretorio dal 4 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016, il comune di Napoli ha disposto una serie di regole, che la ricorrente sostiene essere eccessivamente restrittive e gravose, all’esercizio delle attività di gioco lecito nell’ambito del territorio comunale.
Con ordinanza sindacale n. 1, prot. n. 387, del 4 aprile 2016, avente ad oggetto la “Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi autorizzate di cui al Regolamento sale da gioco e giochi leciti, approvato con delibera consiliare sopra indicata n. 74 del 2015”, il Sindaco ha, poi, disposto che l’orario di esercizio delle “sale giochi” di cui al Regolamento impugnato con ricorso introduttivo “è fissato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi”.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione del decreto legge n. 158/12 convertito con integrazioni e modificazioni in legge n. 189/12, della legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, della legge 11 marzo 2014, n. 23, della Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 28.12.2015), del principio di libertà d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Costituzione, sotto il profilo dell'organizzazione dell'impresa, e dell'art. 117 della Costituzione, e, in particolare, del comma 2, lettera h) oltre alla violazione della normativa relativa alle raccolta delle scommesse a quota fissa, degli artt. 28, 30, 43, 49 CE e dell'art. 8 della Direttiva CE n 98/34, quanto alla libera circolazione delle merci" e alla "libera circolazione dei servizi", degli art. 1, 4 e 35 Costituzione, dell’art. 2060 cod. civ. e dell’art. 1, lett. b del D.L. n. 112 del 25.6.2008, conv. in L. n. 133 del 6.8.2008;
b) eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche dello sviamento di potere, erronea valutazione dei presupposti di diritto, assenza di riscontri, carenza e violazione dell'obbligo di adeguata istruttoria, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, lesione del principio di necessità, irragionevolezza, mancato contemperamento degli interessi in gioco, disparità di trattamento, lesione del principio di necessità, travisamento e manifesta infondatezza.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 15.09.2020, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Con il primo motivo di gravame, la società ricorrente lamenta l’eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche, deducendo, in particolare, la carenza di istruttoria.
V.1. Il provvedimento impugnato si baserebbe su assunti privi di riscontri oggettivi e di accertamenti positivi, facendo riferimento ad assunti di portata generica, non sopportati da dati scientifici.
Ed invero, al punto 2 delle premesse la delibera richiama statistiche in forza delle quali "almeno il 30% della popolazione è interessata a tale tipo di gioco e che vi è un alto rischio di dipendenze dal gioco problematico" ma non esisterebbero fonti ufficiali a livello nazionale in grado di quantificare il numero di soggetti che potrebbero essere qualificati come ludopati. Non risolutivi sarebbero lo Studio del 2012 del Ministero della Salute ove "La stima dei giocatori d'azzardo problematici varia dall'1,3% al 3,8% della popolazione generale, mentre la stima dei giocatori d'azzardo patologici varia dallo 0,5% al 2,2%", né Studio del Ministero della Salute del 2015, secondo il quale "La dimensione del fenomeno in Italia è difficilmente stimabile. La stima però dei giocatori d'azzardo "problematici" (cioè di coloro che giocano frequentemente investendo anche discrete somme di denaro ma che non hanno ancora sviluppato una vera e propria dipendenza patologica pur essendo a forte rischio evolutivo) varia dall'1,3% al 3,8% della popolazione generale (da 767.000 a 2.296.000 italiani adulti) mentre la stima dei giocatori d'azzardo "patologici" (cioè con una vera e propria malattia che si manifesta con una dipendenza patologica incontrollabile) varia dallo 0.5% al 2,2% (da 302.000 a 1.329.00 italiani adulti)".
Ciò sarebbe tanto vero che lo stesso Ministero, autore dello Studio in esame, riterrebbe che la questione debba essere affrontata a livello di normativa primaria e sul piano nazionale e non certo attraverso singole iniziative degli enti locali; lo stesso Studio del 2015 richiamerebbe in nitido dettagliato vari articoli del decreto c.d. Balduzzi.
V.1.1. Peraltro, risulterebbero inammissibili le qualificazioni degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) PS (RD M 773/1931 come mod. dalla L. n. 289/2002) (AWP) ed all'art. 110 comma 6 lettera b) PS cit." (VLT), come "macchine mangia soldi" (cfr. punto 1 delle premesse) nonché il costante uso, nell'ambito del provvedimento, del termine "gioco d'azzardo".
V.1.2. Il motivo è infondato.
V.1.3. Richiamando quanto già espresso da questo tribunale con la sentenza n. 1567 del 22.03.2017 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sez. V dell’11/7/2018 n. 4224) e, da ultimo, con sentenza n. 05278 del 16/11/2020, quale condiviso precedente conforme, detta censura “viene smentita, nei fatti, ove si consideri che, con la delibera n. 993 del 23 dicembre 2013, non impugnata, alla base dei provvedimenti oggi impugnati, veniva posta la dovuta attenzione al fenomeno della ludopatia, con la previsione di istituire un’apposita consulta sulla dipendenza dal gioco, preceduta dal richiamo in materia degli interventi legislativi e degli arresti giurisprudenziali, anche della Corte di giustizia europea e della Corte costituzionale.
Con la delibera n. 993 del 2013, l’amministrazione aveva illustrato precisi dati a supporto delle proprie determinazione: si chiariva infatti che la diffusione del gioco ha comportato in Campania una spesa attestatasi sugli 8,9 miliardi di euro nel 2011, calcolato nella città di Napoli sul numero totale degli utenti che, nell'anno 2012, ha fatto ricorso ai servizi sanitari della ASL Na I Centro. Di questi, il 91% è rappresentato da maschi, il 9% da femmine, mentre le fasce d'età più rappresentate sono quelle dai 35 anni ai 39 anni (pari al 20% del totale) e oltre i 65 anni (pari al 16% degli accessi totale).
L'analisi compiuta sul fenomeno del gioco d'azzardo nella città di Napoli rende giustizia sul fatto che l’amministrazione ha compiuto un’adeguata istruttoria, fondata anche su un’attenta indagine statistica precedente l’adozione del contestato Regolamento. In questo senso, le scelte operate dall’amministrazione comunale non appaiono affatto