TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-09-17, n. 202416430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-09-17, n. 202416430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416430
Data del deposito : 17 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2024

N. 16430/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02577/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2577 del 2022, proposto da Musica e Notizie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E V M S, con domicilio fisico eletto presso lo studio della stessa in Roma, alla via Augusto Riboty n. 28, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Div. III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Virgin Radio Italy Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Elemedia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della nota prot. 192319 del 23.12.21 (mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0192319.23-12-2021), comunicata alla ricorrente in pari data a mezzo PEC, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Div. III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise (di seguito anche, più semplicemente, “IT Puglia”), in riferimento all’impianto radiodiffusivo della Musica e Notizie S.r.l. operante sulla frequenza 106,400 MHz e ubicato in località Loggia di Pilato, Contrada Impalata, nel Comune di Monopoli, ha ordinato alla predetta società il ripristino della potenza del trasmettitore a 1000 W e del sistema radiante censito e, nel contempo, l’ha invitata a voler giustificare anche le diverse coordinate geo-grafiche riscontrate;

nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa, laddove occorrer possa, la nota prot. n. 177827 del 24.11.21 (mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0177827.24-11-2021), comunicata in pari data a mezzo pec alla ricorrente, nella parte in cui l’Ispettorato territoriale per la Puglia, nell’ambito della campagna di misure sul territorio del 28.10.21, in relazione alle interferenze denunciate dalla Radio Rama in danno del proprio impianto su fr. 106,400 MHz, ha ribadito che Radio Rama non era stata interessata nelle precedenti campagne di misura in quanto da tempo non rilevata nelle zone oggetto delle segnalazioni di Virgin Radio e che, inoltre, anche da un controllo effettuato a mezzo dei rilevamenti radio del Centro Fisso di Bari, la frequenza 106,400 MHz di Radio Rama da Monopoli non risulta essere stata rilevata, oppure lo è stata, ma a livelli molto bassi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto l’atto di intervento ad opponendum della società Elemedia Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento.

II. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione di legge in relazione agli articoli 3 e 7 della L. 241/90 ”. Si duole parte ricorrente, sul presupposto del carattere provvedimentale della nota prot. 192319 del 23 dicembre 2021, della omessa comunicazione di avvio del procedimento e della carenza motivazionale della stessa;

“2) Eccesso di potere: difetto d’istruttoria ed indeterminatezza; travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifesta e irragionevolezza. Ineseguibilità dell’ordine di ripristino del “sistema radiante censito”. Violazione di legge in

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