TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2019-02-18, n. 201902142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2019-02-18, n. 201902142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902142
Data del deposito : 18 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2019

N. 11837/2015 REG.RIC.

N. 02142/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11837/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11837 del 2015, proposto da


G G, rappresentato e difeso dagli avvocati G R e S D P e avv. N L, rappresentato e difeso “in proprio”, elettivamente domiciliati in Roma, via Valadier, 43, presso lo studio dell’avv. G R;


contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione del Tribunale ordinario di Roma resa sul procedimento rg n.r.21728/13.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con la sentenza n. 3467 del 22 marzo 2016, la Sezione ha accolto il ricorso n. 11837/2015 proposto dai ricorrenti per l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione del Tribunale ordinario di Roma resa sul procedimento rg n.r.21728/13.

Considerato che con la sentenza in questione era stato nominato un Commissario ad acta, in persona del Dirigente dell’Ufficio I della Direzione Generale degli affari giuridici e legali del Ministero della giustizia, che avrebbe dovuto provvedere al pagamento di quanto stabilito in sentenza nel termine di novanta giorni;

Rilevato che, con distinti reclami ex art. 114, comma 6, c.p.a., i ricorrenti hanno rappresentato l’inadempimento del Commissario ad acta già nominato, del quale hanno chiesto la sostituzione;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dal suddetto Commissario una breve relazione in ordine allo svolgimento della procedura e alle ragioni del perdurante ritardo nell’adempimento;

Ritenuto di assegnare al Commissario un termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della relazione;

Ritenuto di rinviare per la prosecuzione alla camera di consiglio del 22 maggio 2019;

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