TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-04-21, n. 202200557

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-04-21, n. 202200557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200557
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2022

N. 00557/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00462/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 462 del 2016, proposto da
S L, erede di R S, in proprio e quale legale rappresentante dell’impresa S L Inerti, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini 18;

contro

Comune di Montespertoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del Regolamento Urbanistico del Comune di Montespertoli approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.2015/C/00071 del 30 luglio 2015, come da avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 9 settembre 2015, per la parte in cui, con i relativi allegati anche normativi e cartografici, è stato controdedotto e disposto il “non accoglimento” delle osservazioni presentate dal ricorrente ed è stata classificata l’area di proprietà come “Area degradata soggetta a riqualificazione paesaggistica ambientale” identificata con la sigla <ASRA n.4>
(in particolare e tra gli altri: Elaborato cartografico n. 34-Territorio Rurale – Carta quadrante 2) e disciplinata dall’art. 50 delle N.T.A. impedendo anche qualunque intervento di nuova edificazione ovvero di potenziamento e/o sviluppo delle strutture impiantistiche e/o dell’attività in essere;

-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ancorché incognito e, in particolare, della deliberazione del Consiglio comunale di Montespertoli n. 2014/C/00049 del 3 luglio 2014, con la quale è stato adottato il Regolamento Urbanistico e della deliberazione di Giunta comunale n. 270 del 20 dicembre 2012 di avvio del procedimento come da relativo avviso pubblico;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montespertoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 aprile 2022 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Montespertoli, con deliberazione consiliare del 30.7.2015 di approvazione del regolamento urbanistico, ha classificato l’area intestata al ricorrente come “area degradata soggetta a riqualificazione paesaggistica ambientale” (

ASRA

4), disciplinata dall’art. 50 delle NTA.

Avverso tale classificazione e la disciplina urbanistica del terreno di sua proprietà il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione degli artt. 7 ss. della legge n. 1150/1942, degli artt. 1, 2, 9, 10, 15, 39 e 55 della L.R. n. 1/2005, dei principi in tema di corretto esercizio dei poteri di pianificazione e di legalità;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneo e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto, abnorme illogicità e ingiustizia manifesta;
contraddittorietà, incoerenza, sviamento e disparità di trattamento;

2) violazione degli artt. 7 ss. della legge n. 1150/1942, degli artt. 1, 2, 9, 10, 15, 39 e 55 della L.R. n. 1/2005, dei principi in tema di corretto esercizio dei poteri di pianificazione e di legalità, dei principi di buon andamento;
eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, erroneità, perplessità, travisamento, difetto dei presupposti e di motivazione;

3) violazione degli artt. 7 ss. della legge n. 1150/1942, degli artt. 1, 2, 9, 10, 15, 39 e 55 della L.R. n. 1/2005, dei principi in tema di corretto esercizio dei poteri di pianificazione e dell’art. 42 della Costituzione, dell’art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 41 bis del d.l. n. 69/2013, dei principi di buon andamento;
eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, erroneità, perplessità, travisamento, difetto dei presupposti e di motivazione.

4) violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 1150/1942, degli artt. 1, 2, 9, 10, 15, 17, 39, 52, 53, 55 della L.R. n. 1/2005, dei principi in tema di corretto esercizio dei poteri di pianificazione e di buon andamento;
eccesso di potere per manifesta illogicità, erroneità, perplessità, travisamento, difetto dei presupposti e sviamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Montespertoli.

All’udienza di smaltimento dell’11 aprile 2022 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio preliminarmente ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente.

Contrariamente a quanto eccepisce la difesa dell’amministrazione, le censure dedotte non si limitano a valutazioni di merito espresse dal ricorrente, ma fanno leva su profili di violazione di legge, difetto di motivazione e di eccesso di potere, prospettando vizi di legittimità dell’azione amministrativa.

Inoltre, la parte istante non era onerata dell’impugnazione del piano paesaggistico regionale, in quanto le norme del medesimo rilevanti nel caso in esame si configurano non come rigidi precetti immediatamente vincolanti ma come disposizioni che pongono obiettivi alla pianificazione urbanistica del Comune, al quale è lasciato uno spazio di discrezionalità nella loro complessiva attuazione. Si tratta quindi di valutare, nel merito della trattazione del ricorso, la ragionevolezza del recepimento, da parte del Comune, delle direttive indicate nel piano paesaggistico regionale alla luce dello stato dei luoghi e della posizione del ricorrente.

Con la prima censura il ricorrente sostiene che l’area di sua proprietà non può ritenersi degradata, contrariamente a quanto risulta dalla classificazione introdotta dal regolamento urbanistico.

Il motivo è infondato.

Il terreno de quo non ha le caratteristiche di degrado previste per la zona

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi