TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-10-22, n. 201004228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-10-22, n. 201004228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201004228
Data del deposito : 22 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02021/2010 REG.RIC.

N. 04228/2010 REG.SEN.

N. 02021/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso Palma Maria Di Bella in Catania, via Dalmazia, 95;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. G G, D N, C C, con domicilio eletto presso Giovanni Parisi in Catania, corso Italia, 226;

per l'annullamento

del silenzio tenuto dalla P.A. -OMISSIS-.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

VISTE le memorie difensive;

VISTI tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2010 il dott. C F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione resistente fa presente di avere acconsentito all'accesso relativamente alla documentazione richiesta alla lett. A) dell'istanza della ricorrente, ossia relativamente al rilascio di copia della deliberazione n. -OMISSIS-;

- che tale circostanza non è stata contraddetta dalla ricorrente;

- che, pertanto, per tale parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

- che, pertanto, la controversia residua in ordine ai punti B) e C) dell'istanza della ricorrente, ossia di avere:

B) "-OMISSIS-dal 29.6.2009 e sino a fine luglio 2009";

C) "I nominativi dei 21 -OMISSIS- attribuiti come ricoveri -OMISSIS-";

CONSIDERATO che la ricorrente dichiara di essere -OMISSIS-;

- che a sostegno della richiesta di accesso espone quale proprio "interesse immediato attuale e concreto" quello di "… valutare la sussistenza o meno di -OMISSIS-" nelle "opportune sedi amministrative e\o giudiziarie" (così nella istanza di accesso del 18.5.2010 depositata in atti);

RITENUTO che l'interesse all'accesso appare, in tal modo, genericamente indicato, specie in relazione alla peculiarità dei dati contenuti nella documentazione richiesta (concernente ricoveri di soggetti terzi e quindi le relative -OMISSIS-);

- che, comunque, l'interesse addotto dalla ricorrente non può ritenersi esaustivo perché non è dato comprendere sotto quale profilo sussista una adeguata correlazione tra l'attività di servizio della ricorrente presso il -OMISSIS- ed il contenuto e la natura degli atti richiesti, dato che: i -OMISSIS-- concernono il -OMISSIS- (non più "a piè di lista", cioè in base alle giornate di degenza, ma "a prestazione", in base ad una stima predefinita del costo);
quanto ai nominativi dei 21 -OMISSIS- ricoverati in Unità Operativa Complessa - UOC) - nulla fa emergere la rilevanza della conoscenza di tali nominativi da parte della ricorrente ai fini della tutela dei suoi specifici interessi;

- che, d'altronde, una particolare accuratezza della motivazione dell'interesse della ricorrente era nella specie necessaria, in quanto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n. 196/2003, in ipotesi di accesso a dati concernenti la salute (c.d. "sensibili"), richiede (cfr. artt. 60 e 92) che l'istante evidenzi di essere portatore da un interesse di "pari rango" (o comunque di "un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile") rispetto a quello della riservatezza vantato di altri soggetti coinvolti (uno scrutinio, questo, che nella specie appare precluso proprio dal modo estremamente generico con cui risulta formulata l'istanza di accesso per cui è causa);

- che in relazione al predetto Codice il legislatore è intervenuto sulla legge n. 241/1990 apportandovi le necessarie integrazioni e modifiche con ulteriore L. n. 15/2005, tanto che ora l'art. 24, comma 7, della L. 241 prevede che, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del TU 30 giugno 2003, n. 196 (ossia secondo l'indicato criterio della valutazione dell'interesse di pari ragno);

- che il quadro normativo che ne risulta rappresenta l'ultima tappa di una evoluzione legislativa, dottrinaria e giurisprudenziale, che, partendo dalla originaria formulazione della L. 241, e dalla originaria L. 675/1996 sulla privacy, definisce ormai in maniera compiuta il delicato rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza di taluni dati, specie quelli sanitari (ai quali, non a caso, il Codice del 2003 dedica l'intero Titolo V ed una minuziosa regolamentazione);

- che, secondo la giurisprudenza, pur dovendosi ammettere in generale che le necessità difensive, riconducibili al principi di tutela fissati dall'art. 24 Cost., debbano ritenersi prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, è anche vero (ciò discendendo dal comma 7 dell'art. 24, l. n. 241 del 1990, secondo cui "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile") che il legislatore ha chiaramente specificato come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi;
tutela ammessa solo nei limiti in cui sia la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari", sia strettamente indispensabile (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 aprile 2010 , n. 6915);

- che per questa restante parte, dunque, il ricorso è da ritenersi infondato;

Ritenuto, infine, che, stante la parziale cessazione del contendere, sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti;

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