TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-03-15, n. 201100183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-03-15, n. 201100183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100183
Data del deposito : 15 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00797/2008 REG.RIC.

N. 00183/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00797/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 797 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Comune di Pieve Torina, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso l’Avv. Corrado Curzi, in Ancona, via Menicucci, 1;

Segretario Comunale del Comune di Pieve Torina, non costituito;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento del Segretario Comunale di Pieve Torina prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Via -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

e per la condanna

del Comune di Pieve Torina al risarcimento del danno arrecato dagli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Torina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino albanese regolarmente soggiornante in Italia, impugna tutti i provvedimenti con i quali il Comune di Pieve Torina gli ha assegnato, dapprima in via definitiva e poi provvisoria, un alloggio e.r.p., nella parte in cui l’Amministrazione non gli ha consentito di optare per un altro alloggio di maggiore gradimento, che è stato poi assegnato al controinteressato sig. -OMISSIS-.

Il ricorrente ha formulato altresì la domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla fruizione di un alloggio igienicamente inadeguato.



2. La domanda impugnatoria è affidata ai seguenti motivi:

- il Comune ha illegittimamente prorogato la validità della graduatoria degli assegnatari decaduta l’11/8/2007 e non ha quindi utilizzato la nuova graduatoria nella quale il ricorrente è collocato al primo posto (il che gli avrebbe consentito di scegliere per primo l’alloggio di gradimento);

- la procedura in questione non è regolata dalla L.R. n. 44/1997, abrogata dalla L.R. n. 36/2005, come modificata dalla L.R. n. 22/2006;

- l’E.R.A.P. di Macerata aveva segnalato al Comune, fin dal febbraio 2008, che l’alloggio da assegnare al ricorrente era quello situato in via C.A. -OMISSIS- (ossia quello di gradimento del sig. -OMISSIS-);

- l’alloggio situato in località -OMISSIS- gli era stato assegnato a titolo provvisorio e lo stesso non è igienicamente adeguato (e al riguardo vengono evidenziate le precarie condizioni di salute della figlia minorenne, incompatibili sai con il clima della frazione collinare di -OMISSIS-, sia con lo stato dell’appartamento);

- la L.R. n. 44/1997 consente alla Giunta Regionale, su proposta del Comune e dell’E.R.A.P., di derogare al rapporto nucleo familiare-numero dei vani (mentre nella specie non risulta che il Comune, nell’assegnare al ricorrente l’alloggio in argomento - in deroga al predetto rapporto – abbia acquisito l’autorizzazione della Regione);

- al momento in cui il ricorrente ha presentato l’istanza di cambio dell’alloggio, l’appartamento di via C.A. -OMISSIS- non era stato ancora assegnato;

- l’art. 13 del DPR n. 1035/1972 consente all’assegnatario di chiedere il cambio dell’alloggio per gravi necessità familiari;

- il Comune ha illegittimamente sistemato il nucleo familiare del ricorrente (composto di 3 persone) in un alloggio di 105 mq, mentre ha sistemato il nucleo familiare del controinteressato (composto di 4 persone) in un alloggio di circa 70 mq;

- l’Amministrazione ha anche ritardato ingiustificatamente la comunicazione degli atti di assegnazione degli alloggi, nonostante il ricorrente li avesse richiesti fin dal mese di marzo 2008;

- infine, sono illegittimi gli atti con cui il Comune ha restituito al ricorrente i canoni pagati nel periodo marzo-settembre 2008.



3. Costituendosi in giudizio, il Comune ha eccepito che è stato proprio l’E.R.A.P. di Macerata, con nota del 5/8/2008, a chiarire che il ricorrente non avrebbe comunque titolo all’alloggio di via C.A. -OMISSIS- e ciò in relazione al rapporto nucleo familiare - numero di vani.



4. Con ordinanza n. 612/2008 è stata respinta la domanda cautelare.

Dopo il differimento dell’udienza di trattazione inizialmente fissata per il 10 marzo 2010 (per l’astensione degli avvocati dalle udienze), la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 febbraio 2011.

DIRITTO



1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.



2. Prima di passare all’esame delle censure formulate dal sig. -OMISSIS-, il Collegio ritiene di dover puntualizzare l’irrilevanza di tutte le questioni esposte dal difensore del ricorrente nel corso della discussione orale circa la mancata esecuzione dei lavori di risanamento dell’appartamento in cui la famiglia del ricorrente stesso dimora dal 2005.

In effetti, tali vicende (ivi compresi gli strascichi di natura penale) non hanno di per sé alcun rilievo ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento con cui il Comune ha assegnato al sig. -OMISSIS- l’appartamento di via C.A. -OMISSIS-, dovendosi convenire con la difesa del Comune sul fatto che l’eventuale addebitabilità all’amministrazione del ritardo con cui i lavori saranno eseguiti potrà eventualmente rilevare in sede risarcitoria.

L’esame del Tribunale prescinde poi anche dalle risultanze di eventuali altri procedimenti penali in corso, tenuto conto del fatto che (a parte le suddette vicende, dalle quali sarebbe scaturito un procedimento penale a carico dei dipendenti comunali che avevano eseguito un sopralluogo presso l’abitazione del sig. -OMISSIS-, dichiarando nel successivo verbale – falsamente, secondo il ricorrente - che quest’ultimo si opponeva all’esecuzione dell’intervento) le parti non hanno indicato al Tribunale quali siano tali procedimenti e quali i reati contestati ai funzionari comunali che hanno in qualche modo concorso all’adozione dei provvedimenti impugnati in questa sede.

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