TAR Firenze, sez. I, sentenza 2018-02-26, n. 201800303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2018-02-26, n. 201800303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201800303
Data del deposito : 26 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2018

N. 00303/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01861/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2011, proposto da:
TI s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Marrone e Dario Rigacci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ivan Marrone in Firenze, via dei Rondinelli, n. 2;



contro

Liceo Artistico Statale Petrocchi e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;



nei confronti di

AL RO Caffè s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Bruno Campagni e Rita Antonia Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rita Antonia Terlizzi in Firenze, via Lamarmora n. 29;



per l'annullamento

degli atti e provvedimenti con cui il Liceo Artistico Statale P. Petrocchi di Pistoia ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per la fornitura di bevande fredde e alimenti preconfezionati attraverso distributori automatici e, in particolare, del bando di gara prot. n. 1575/A3 del 22 luglio 2011, del verbale della Commissione del 7 settembre 2011, del provvedimento di aggiudicazione definitiva di incogniti estremi, della comunicazione di aggiudicazione in favore della ditta AL ROs Caffè s.r.l. del 13 settembre 2011,

e per l'annullamento o la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Artistico Statale Petrocchi, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di AL RO Caffè s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Liceo Artistico Statale Petrocchi di Pistoia ha indetto, con bando del 22.7.2011, una gara per la fornitura di bevande fredde e alimenti preconfezionati da somministrare mediante distributori automatici in relazione all’anno scolastico 2011/2012, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri di selezione costituiti dalla qualità del prodotto, dal rapporto qualità/prezzo e dal contributo annuale offerto alla scuola. Il bando non prescriveva però di inserire gli elementi qualitativi dell’offerta in una busta chiusa separata.

Entro la prefissata scadenza del 29.8.2011 sono pervenute due offerte, rispettivamente della TI s.r.l. (attuale ricorrente) e della AL RO Caffè s.r.l..

La gara è stata aggiudicata a quest’ultima, con la seguente motivazione: “le due ditte propongono prezzi al pubblico sostanzialmente simili; dal punto di vista della varietà delle proposte appaiono interessanti i primi tradizionali toscani di AL RO e l’offerta di succhi di frutta; la ditta AL RO offre un contributo alla scuola superiore a quello offerto dalla ditta Mabel” (rectius: TI).

L’esito della gara è stato comunicato a TI s.r.l. con nota del 13.9.2011.

Avverso il bando di gara ed il provvedimento di aggiudicazione la ricorrente è insorta deducendo:

1) Violazione del bando, laddove prescrive una sola offerta per il contributo alla scuola.

2) In via subordinata: violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

Il bando non indica il peso o il punteggio da attribuire a ciascun criterio, né specifica i parametri in base ai quali sarebbe stata valutata la qualità dei prodotti. Inoltre, per molti prodotti la ricorrente ha offerto un prezzo più basso. La Commissione di gara non ha considerato il parametro “prezzo” o “rapporto qualità prezzo”, ma ha dato rilievo solo al fatto che la controinteressata aveva offerto succhi di frutta e primi piatti (benché il bando non valorizzasse l’offerta di succhi di frutta e primi piatti) ed un contributo economico superiore, ignorando che il minor prezzo dei prodotti offerti da TI incideva sull’offerta economica più del maggior contributo economico proposto dall’aggiudicataria.

3) Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, in relazione alla parte del bando che prescrive per i concorrenti l’inserimento in unico plico dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (ovvero della proposta relativa alla qualità dei prodotti, ai prezzi ed al contributo economico), con la conseguenza che la Commissione ha esaminato contestualmente i profili qualitativi e quelli economici dell’offerta.

4) Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento; violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della legge n. 241/1990, in quanto l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnico economica è avvenuta in seduta riservata.

5) Violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per violazione del principio di necessaria

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