TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2011-06-03, n. 201102969

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2011-06-03, n. 201102969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201102969
Data del deposito : 3 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02061/2011 REG.RIC.

N. 02969/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02061/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2011, proposto da:
I G, P F G, A A, L V nella qualità di legale rappresentante pro tempore della "Anny S.a.s."., rappresentati e difesi dall'avv. L A, con il quale selettivamente domiciliano in Napoli alla via Po n.1;

contro

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L G, con la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via S.Lucia n. 32/34 presso lo Studio Ciappa;

nei confronti di

Consorzio Co.Ge.In., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con il quale elettivamente domicilia eletto in Napoli alla via A. Depretis n.78;

per l'annullamento

1.dei provvedimenti del 06/04/2011 emessi dal Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento e Sicurezza Territoriale del Comune di Caserta, aventi ad oggetto la decadenza immediata dall'assegnazione del posteggio presso il Mercato Coperto rionale di Piazza Matteotti e contestuale revoca dell'Autorizzazione Amministrativa per il commercio su aree pubbliche, con diffida a non esercitare l'attività commerciale ed invito a riconsegnare il box;

2.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e del Consorzio Co.Ge.In.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, eccepito dal consorzio CO.GE.IN., per appartenere la controversia alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Tribunale osserva che la vicenda in esame ha ad oggetto un rapporto di concessione di pubblico servizio (gestione di aree mercatali sul territorio comunale), nell’ambito del quale il Comune di Caserta, con i provvedimenti impugnati, ha disposto, nei confronti dei ricorrenti, la decadenza dall’assegnazione dei rispettivi posti box/posteggio del Mercato Rionale di piazza Matteotti e delle autorizzazioni di concessione di suolo pubblico concesse “per carenza di presupposti ed inadempimenti derivanti da fatto e colpa grave dell’assegnatario” e, più specificatamente, quale conseguenza ipso iure- ex art.12 del Regolamento approvato con deliberazione di CC n.71 dell’11.12.2008- della morosità nel pagamento dei nuovi canoni mensili, che l’amministrazione ritiene dovuti al concessionario per effetto di quanto stabilito con deliberazione di G.C. n.633 del 5 settembre 2005 (non impugnata) quantomeno sin dalla fine del 2008, ovverossia dal trasferimento della struttura mercatale in superficie (come da nota prot.n.61813 del COGEIN), oltre che per non aver provveduto alla sottoscrizione dei contratti definitivi per l’assegnazione dei nuovi box.

La difesa dei ricorrenti - che a seguito della suindicata delibera n.633/2005 avevano sottoscritto i conseguenti contratti preliminari di concessione dei box mercatali in superficie - contesta il presupposto di fatto su cui il provvedimento si fonda, ritenendo che tali contratti siano da considerarsi nulli per violazione dell’obbligo di registrazione e che, pertanto, non sussista titolo idoneo in virtù del quale l’amministrazione possa esigere un canone diverso rispetto a quello a suo tempo convenuto con le Convenzioni sottoscritte nel periodo settembre/novembre 2003 ed efficaci fino al 2013 (pari a Euro2,75788 al mq) ed anzi, essendo stati effettuati pagamenti per un periodo di due anni di un canone di otto volte superiore a quello pattuito, debba considerarsi interamente corrisposto l’ammontare di tutti i canoni dovuti fino al 2013.

Ciò posto, il Tribunale è dell’avviso che il thema decidendum del presente giudizio sia incentrato sulla determinazione dell’an e quantum debeatur a titolo di canoni dovuti dagli assegnatari dei box del mercato rionale in superficie di Piazza Matteotti ovverosia che si tratti, in definitiva, di una questione inerente l’adempimento di un’obbligazione contrattuale, pertinente perciò alla cognizione del giudice ordinario (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 14 febbraio 2008 , n. 245;
T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23 novembre 2006 , n. 1576;
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 11 giugno 2010 , n. 5580;
T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 19 luglio 2010 , n. 16845).

Mette conto di evidenziare, in particolare, che le assegnazioni dei posteggi/box in oggetto sono state effettuate al di fuori del rispetto di ogni procedura di evidenza pubblica e pertanto, anche sotto tale profilo, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario (cfr. Cass. Civ, ordinanza dell’8.04.2011 n.8035). A ciò si aggiunga che la risoluzione ipso iure del rapporto e la conseguente decadenza degli atti di concessione e autorizzazione presupposti non è dipesa dall’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione bensì dall’applicazione di clausole negoziali intervenute tra le parti..

Ed invero, l'ambito dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione del giudice amministrativo solo ove in esso la p.a. agisca esercitando il suo potere di supremazia, in connessione funzionale con la tutela dell'interesse pubblico affidato alle sue cure, ma non quando la lite, vertendo sulla mera inadempienza di singole prestazioni negoziali, riguardi unicamente il rapporto convenzionale tra le parti e le reciproche posizioni di diritto e di obbligo, con la conseguenza che restano assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, relative a situazioni di diritto soggettivo, in cui la p.a. non sia coinvolta come autorità, ancorché le stesse scaturiscano da rapporti di tipo concessorio: pertanto, le domande giudiziali delle parti, fondate sul mancato assolvimento di precise obbligazioni negoziali si rivelano inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto relative a posizioni di diritto soggettivo devolute alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà riassumersi il giudizio, con tutti gli effetti della c.d. translatio judicii (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 31 gennaio 2011 , n. 30).

Le spese seguono la soccombenza e sono depositate come in dispositivo.

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