TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2017-08-07, n. 201700532
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/08/2017
N. 00532/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2017, proposto da:
E C, rappresentato e difeso dagli avvocati B B e F B, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 76;
contro
il Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M F D e G S, con domicilio eletto presso l’ufficio legale del Consiglio Regionale, in Cagliari, via Roma 25;
Regione Sardegna, non costituita in giudizio;
nei confronti di
D G, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;
per l'annullamento
- del provvedimento/verbale adottato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 13/06/2017, con il quale è stata disposta - con la relativa comunicazione del Presidente del Consiglio - l'ineleggibilità del candidato E C, e di tutti i provvedimenti amministrativi presupposti, adottati ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4 della L 154/81, ivi compresi tutti i precedenti verbali della Giunta per le Elezioni, tra cui i verbali del 13/06/2017 e dell'11/04/2017, nonché i precedenti atti dell'Assemblea del Consiglio Regionale della Regione Sardegna, con tutti gli atti presupposti, oltre che dei “pareri” istruttori della funzionaria istruttrice, che ha indicato le scelte poi fatte proprie dal Consiglio Regionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Sardegna e di D G;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. - Con il ricorso in esame, E C espone di essere stato candidato al rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna per le elezioni del 26 febbraio 2014 nelle liste di Forza Italia, risultando primo dei non eletti nella circoscrizione di Oristano, dopo l’on. Oscar Cherchi. A seguito della sospensione cautelare dalla carica disposta nei confronti dell’on. Cherchi, l’Assemblea regionale avviava il procedimento di surroga col primo dei non eletti, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge Statutaria della Regione Sardegna, 12 novembre 2013, n. 1, nel corso del quale contestava all’odierno ricorrente la sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all’art. 2, primo comma, n. 10, e secondo comma, della legge n. 154 del 1981, non essendosi dimesso dalla carica di presidente di una società partecipata dalla Regione prima del termine per la presentazione delle candidature.
2. - Con il predetto atto introduttivo, il ricorrente deduce essenzialmente l’incompetenza del Consiglio Regionale a rilevare e dichiarare la causa di ineleggibilità, nonché la insussistenza nel merito della causa in questione.
3. - Si è costituito in giudizio il Consiglio Regionale, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;nel merito, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. - Resiste in giudizio anche il controinteressato G D, rilevando l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, comunque, la sua infondatezza.
5. - Alla camera di consiglio del 1° agosto 2017, previo avviso alle parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
6.1. - In linea di fatto, è opportuno ribadire che (come risulta dalla nota del Presidente del Consiglio Regionale del 29 maggio 2017, indirizzata al Sig. C e dal verbale della seduta del Consiglio Regionale del 13 giugno 2017) con il provvedimento contestato l’Assemblea regionale ha dichiarato ineleggibile il sig. E C alla carica di consigliere regionale per la sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all’art. 2, primo comma, n. 10, e secondo comma, della legge n. 154 del 1981.
6.2. - In linea di diritto, rammentato incidentalmente che l’art. 22, comma 2, della legge statutaria della Regione Sardegna, 12 novembre 2013, n. 1, rinviando alle leggi statali in materia di ineleggibilità, rende applicabile anche l’art. 17 della legge n. 108 del 1968, che riserva al Consiglio regionale «la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno», ciò che rileva nel caso di specie è l’incidenza del provvedimento impugnato sul diritto di elettorato passivo del ricorrente, il che comporta la spettanza al giudice ordinario delle relative controversie.
6.3. - Il punto è stato oggetto anche di recenti interventi legislativi, che hanno dato veste normativa positiva al tradizionale orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, prevedendo che «1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.