TAR Milano, sez. I, sentenza 2017-02-15, n. 201700380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2017-02-15, n. 201700380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201700380
Data del deposito : 15 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2017

N. 00380/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01272/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M R e C Z, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Milano, Via Festa del Perdono, n. 12

contro

Comune di Trezzo Sull'Adda, rappresentato e difeso dall'avvocato B A A, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Crocefisso, n. 5

per l'annullamento

dell'ordinanza dirigenziale n. 26 del 21.3.2016, notificata in data 31.3.2016, avente ad oggetto la revoca dell'autorizzazione per autonoleggio con conducente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per la condanna al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trezzo Sull'Adda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, premesso di svolgere l’attività di autonoleggio con conducente (NCC) e di essere titolare di due autorizzazioni all’esercizio del servizio di NCC rilasciate dal Comune di Trezzo sull’Adda, ha impugnato la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente n. 18, adottata dal dirigente comunale del settore, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) incompetenza: violazione dell’art. 24 della l.r. n. 6 del 2012;
violazione dell’art. 14 del Regolamento comunale del Servizio di autonoleggio con conducente;

2) violazione dell’art. 14 del Regolamento comunale del Servizio di autonoleggio con conducente: mancata audizione della commissione comunale;
natura discrezionale della valutazione da compiere;
violazione degli artt. 2, 3 e 10 della l. n. 241/1990;

3) violazione del disposto di cui all’art. 85, comma 4, del Codice della Strada (e degli artt. 3 e 11 della l. n. 21/1992): irriferibilità della normativa citata ai nuovi servizi resi tramite piattaforma web ;
difetto totale dei presupposti;
grave travisamento;
illogicità manifesta;
intervenuta sospensione legislativa dell’efficacia del disposto di cui all’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207/2008;

4) in via di mero subordine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della l. n. 21/1992, e dell’art. 24, comma 4, della l.r. n. 6/2012, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti.

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato;
di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

2.1. La revoca in questione è stata emessa in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, lett. g), del Regolamento comunale sul servizio di autonoleggio con conducente, all’art. 24 della l.r. n. 6/2012 e alla l. n. 21/1992, in considerazione del fatto che l’interessato è stato attinto, nell’arco di un quinquiennio, da tre provvedimenti sanzionatori (emessi dalla polizia locale di Milano) per violazione del divieto di procurarsi utenza al di fuori della propria rimessa indicata nell’autorizzazione.

In particolare, il citato art. 24 della l.r. n. 6/2012, al comma 4, così dispone:

… ( omissis ) …

L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell’arco di un quinquennio comporta la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura in caso di violazione:

… ( omissis ) …

c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992. La revoca è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione ”.

2.2. Il tenore testuale della norma è inequivoco nell’attribuire in capo al sindaco, e non ad altri organi comunali, la competenza a dichiarare l’intervenuta revoca dell’autorizzazione.

Peraltro, la formulazione adoperata dal legislatore (“ la revoca è dichiarata dal sindaco ”) induce univocamente a qualificare la revoca de qua non già come un atto di gestione amministrativa, bensì come un semplice atto di natura ricognitiva, con il quale il sindaco, dopo avere accertato il verificarsi di uno dei presupposti dai quali la legge fa discendere il venir meno del titolo autorizzativo, ne dichiara la revoca. Si tratta, in altri termini, di un atto che, a rigore, non può essere ricondotto né – per evidenti ragioni - alla categoria degli atti di controllo e indirizzo politico-amministrativo, né alla categoria degli atti di gestione. In quest’ottica, quindi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa comunale, l’attribuzione di tale funzione in capo al sindaco, anziché al dirigente comunale, non può ritenersi in contrasto con la ratio che sta alla base delle disposizioni di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

2.3. Ciò posto, il provvedimento impugnato è chiaramente viziato da incompetenza, in quanto è stato adottato dal dirigente comunale, anziché dal sindaco.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato ed assorbimento di ogni altra censura (v., sul punto, C.d.S., Ad. plen., n. 5/2015).

La domanda risarcitoria, invece, è inammissibile in quanto genericamente formulata.

2.4. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza, come di norma, e sono liquidate in dispositivo.

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