TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-09-12, n. 202202379
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Pubblicato il 12/09/2022
N. 02379/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02872/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2872 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V Z in Catania, via G. Verdi, 127 (Studio Currao);
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Comune di -OMISSIS-, V Area Tecnica, prot. n. -OMISSIS-che, a seguito parere negativo espresso dalla Soprintendenza di Catania in data -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza di concessione edilizia in sanatoria del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 luglio 2022 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot.n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha rigettato, a seguito di parere negativo espresso dalla Soprintendenza di Catania prot.n. -OMISSIS-, l’istanza di concessione edilizia in sanatoria avente ad oggetto le opere realizzate su un terreno di sua proprietà sito in -OMISSIS-, riportato in catasto al foglio -OMISSIS-, consistenti nell’ampliamento di un fabbricato destinato ad abitazione e di un corpo accessorio di pertinenza destinato a legnaia, ricadente in zona “B” (preriserva) della R.N.O. del -OMISSIS- istituita con D.A. n. 970/1991, per la quale vige il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 lett. f) del d.lgs. n. 42/2004.
Il ricorrente lamenta la illegittimità del gravato diniego sotto i seguenti profili:
I. Violazione di legge dell’art. 36 e ss. del DPR 380 del 2001.
Assume parte ricorrente che nel caso di specie non era necessario acquisire preventivamente il parere di conformità paesaggistica da parte della Soprintendenza. Tale parere è, invero, richiesto dall’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 soltanto per gli immobili indicati all’art. 2, lett. a), del D.M. del 2 aprile 1968.
II. Violazione di legge ex art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004.
Osserva, inoltre, parte ricorrente che, ai sensi del richiamato articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica deve essere richiesta dai proprietari o possessori dell’immobile ed è rilasciata dalla Regione che può delegare al Comune tale potere solo se dotato di apposita struttura con adeguato livello di competenza.
Il parere della Soprintendenza viene richiesto dalla Regione e riguarda solo la compatibilità paesaggistica del progetto.
Tali disposizioni sarebbero state violate nel caso di specie in quanto l’autorizzazione paesaggistica è stata richiesta dal Comune e la Soprintendenza non avrebbe espresso alcun parere sulla compatibilità paesaggistica delle opere.
III. Violazione di legge dell’art. 3 della Legge 241/1990.
Né il provvedimento impugnato né il parere della Soprintendenza sul quale esso si fonda sono adeguatamente motivati .
IV. Violazione di legge ex art. 10-bis della Legge 241/1990
Il gravato diniego non sarebbe stato, inoltre, preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
V. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla normativa regionale in materia di Riserve naturali e precisamente della Legge regionale n. 98 del 1981, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 1988;Decreto Assessorato Territorio e Ambiente del 10/06/1991 n. 970;Decreto Assessorato Territorio e Ambiente del 23/03/1999 avente ad oggetto “Istituzione della riserva naturale Bosco di Santo Pietro…”
Contrariamente a quanto ritenuto dell’amministrazione comunale, l’immobile di che trattasi non si troverebbe in zona “B” (preriserva) della R.N.O. del -OMISSIS- istituita con D.A. n. 970/1991, in quanto l’atto istitutivo della riserva naturale di -OMISSIS-è stato annullato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 766 del 12 luglio 2006 che ha fatto venir meno, conseguentemente, il vincolo paesaggistico.
Rappresenta inoltre parte ricorrente che l’unica normativa applicabile alla fattispecie sarebbe quella di cui al D.A. n. 970/1991 che si limita ad individuare le riserve naturali presenti nel territorio regionale rinviando per la regolamentazione e salvaguardia all’art. 22 e ss. L.R. n. 98/1981, ai sensi del quale le previsioni urbanistiche approvate diventano inefficaci solo in virtù della istituzione della riserva.
2. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza di smaltimento del 4 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con ordinanza n. 2109 del 28 luglio 2022 il Collegio ha ravvisato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso atteso che:
- le ragioni del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria, oggetto di gravame, sono da rinvenirsi unicamente nel parere negativo espresso dalla Soprintendenza di Catania in data 27 aprile 2011;
- il suddetto parere non è stato impugnato ed il ricorso non risulta notificato alla suddetta Soprintendenza.
Ha assegnato, pertanto, al ricorrente termine per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.