TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2018-06-20, n. 201801276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2018-06-20, n. 201801276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201801276
Data del deposito : 20 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2018

N. 00104/2018 REG.RIC.

N. 01276/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00104/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2018, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G D R, E N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Catania, via Guzzardi 27;


contro

Comune di Ficarra, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff

XIV

Ambito Terr per la Provincia di Messina, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’accertamento

del diritto della figlia del ricorrente all'assistenza specialistica all'autonomia ed alla comunicazione per la frequenza scolastica;

nonché per l’annullamento in parte qua,

previa sospensione,

del PEI scolastico adottato il 7 novembre 2017 nella parte in cui non contempla adeguate misure di assistenza specialistica all'autonomia ed alla comunicazione, omettendo conseguentemente di prevedere e regolare le iterazioni di tali misure con gli altri interventi di inclusione scolastica (sostegno didattico, docenza curriculare e di assistenza igienico –personale)

E, CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA

delle intimate Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, all'attivazione dell'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per la frequenza scolastica della minore, per un numero di ore settimanali pari ad almeno 20, anche per i prossimi anni scolastici

NONCHÉ, IN RAGIONE DELL'EFFETTO CONFORMATIVO CONSEGUENTE ALL'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA DEL P.E.I. 2017/2018, ALLA CONDANNA

delle intimate Amministrazioni a modificare in parte qua il P.E.I. 2017/2018 affinché siano ivi previste misure di assistenza specialistica all'autonomia ed alla comunicazione regolandone le iterazioni con altri interventi di inclusione scolastica (sostegno didattico, docenza curriculare e di assistenza igienico –personale).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff

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