TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-12-06, n. 201900668
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2019
N. 00668/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2019, proposto da
Consorzio L'Aquila 2009 S.C.Ar.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Usra, Apt, Condominio Marrone non costituiti in giudizio;
Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D D N, A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A O in L'Aquila, via Avezzano n. 11;
per l'annullamento
silenzio istanza del 12.10.2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame la parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dall’U.S.R.A. sull’istanza diretta ad ottenere l’aggiornamento dei limiti massimi dei costi per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione di cui al contratto di appalto sottoscritto, tra il condominio e la parte ricorrente, in data 23.07.2015.
In sostanza chiede che i limiti massimi dei costi fissati alla data del Giugno 2012 per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale siano adeguati in misura pari alla percentuale complessiva del +7,70% prevista per i “Costi base di realizzazione tecnica” delle variazioni ISTAT pubblicate sul sito informatico dello stesso Istituto. Tale percentuale dovrebbe essere pertanto applicata in aumento rispetto al C.B.N. originario, al fine di adeguare all’attualità il debito di valore consistente nel costo di costruzione, riassorbendo così nel contratto gli aumenti derivati dalla perdita di potere d’acquisto della moneta. In altri termini, chiede che vi sia un preciso ‘agganciamento’ dei costi in questione alla variazione ISTAT, in quanto la corrispondente obbligazione sarebbe un’obbligazione di valore, la quale cioè, ferma appunto la immodificabilità stabilita dalla legge, anzi proprio in virtù di tale immodificabilità, deve mantenere costante il proprio valore col passare del tempo e quindi dovrebbe essere indicizzata.
Il ricorso è affidato alla denuncia dell’illegittimità del silenzio per la violazione dell’art.