TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-08-18, n. 201401394
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N. 01394/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2010, proposto da:
M F S A, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 32;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Questore di Torino, prot. n. 377/2010 del 19 aprile 2010, notificato al ricorrente in data 28 aprile 2010, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14.05.2010 il sig. Fekry Salah Abdelaal Mohamed, cittadino egiziano, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 19.04.2010 il Questore di Torino aveva rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge con riferimento all’art. 32 comma 1 bis d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere per carenza dei presupposti ed erroneità della motivazione in relazione alle situazioni legittimanti la conversione del permesso di soggiorno;2) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alla novella dell’art. 32 comma 1 bis d.lgs. n. 286/98, introdotta con legge n. 94/09.
Il 23.06.2010 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Con ordinanza n. 491/2010 del 24.06.2010 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 18.06.2014 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha lamentato, in primo luogo, l’erroneità dell’assimilazione della sua condizione, una volta entrato in Italia, a quella di “minore non accompagnato” e la violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/98.
Sottolineando di essere entrato nel territorio nazionale all’età di 17 anni, nel dicembre 2008, e di essere stato affidato ad un cugino, il sig. Awwad Abdel Hakim Awwad el Shokrofy, residente in Italia, in forza di procura speciale rilasciata dai suoi genitori prima della sua partenza, tradotta ed asseverata presso l’Ambasciata d’Italia al Cairo, e che il cugino si era successivamente rivolto ai servizi sociali della Città di Torino per regolarizzare il suo affidamento, il ricorrente ha sostenuto che la sua situazione, alla luce delle predette circostanze, fosse divenuta quella di un minore “comunque affidato” ex art. 32 c. 1 d.lgs.n. 286/98, con conseguente possibilità di conversione del suo permesso per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza la necessità di ulteriori presupposti quali l’inserimento, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.
Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento.
Per un più completo inquadramento normativo del caso in questione occorre partire dalla definizione di “minore non accompagnato” accolta a livello comunitario e codificata dalla risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 giugno 1997 in quanto materia di interesse comune agli Stati membri. Sono considerati non accompagnati (art. 1 par. 1) “i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile”. La definizione è ripresa dalla Dir. 27 gennaio 2003 n. 2003/9/CE sul diritto di asilo e dalla Dir. 1 dicembre 2005 n. 2005/85/CE sul riconoscimento dello status di rifugiato.
In base alla suddetta definizione la condizione di minore non accompagnato non è cristallizzata al momento dell’ingresso del minore nel territorio nazionale, ma si esaurisce quando subentri una forma legale di affidamento implicante la custodia effettiva da parte di un adulto. Nelle ipotesi di cui agli art. 2 e 4 della legge 184/1983 questo tipo di protezione può considerarsi realizzato, in quanto tali norme prevedono l’inserimento provvisorio del minore in un nuovo ambito familiare con l’assunzione di poteri e obblighi in capo agli affidatari (v. art. 5 della legge 184/1983). La garanzia della valutazione dell’interesse del minore è assicurata dal percorso amministrativo o giudiziario che conduce all’affidamento (v. rispettivamente i commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge 184/1983).
“In presenza di affidamento … è dunque, come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 14.09.2009 n. 1692) direttamente applicabile l’art. 32 comma 1 del Dlgs. 286/1998, il quale consente la conversione del permesso di soggiorno nel caso di minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 184/1983. La circostanza che l’affidamento riguardi minori originariamente non accompagnati è irrilevante, in quanto la formulazione dell’art. 32 comma 1 del Dlgs. 286/1998 si presta a un’interpretazione estensiva, come dimostra la sostanziale assimilabilità dell’affidamento alla tutela (v. C.Cost. 5 giugno 2003 n. 198)”.
Rispetto a questo quadro normativo la fattispecie di cui all’art. 32 commi 1-bis e 1-ter del Dlgs. 286/1998 è meramente aggiuntiva e non sostitutiva. Si tratta, in definitiva, di un presupposto autonomo per il rilascio del permesso di soggiorno che non esclude un identico beneficio a favore di quanti, come il ricorrente, durante la minore età siano stati protetti con la nomina di un tutore o l’affidamento familiare. A questa opzione interpretativa ha aderito lo stesso Ministero dell’Interno con la circolare prot. n. 17272/7 del 28 marzo 2008.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato ed assorbimento di ogni altra pretesa.
Per la natura della controversia sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.