TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-11-03, n. 201405620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-11-03, n. 201405620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201405620
Data del deposito : 3 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00381/2012 REG.RIC.

N. 05620/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2012, proposto da:
B V legale rapp. "Security Eye S.r.l.", rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Napoli, via R. De Cesare, 7;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura della Provincia di Napoli, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. 2785/16 del 7.09.2011, notificato il 4 novembre 2011, con cui il Prefetto della Provincia di Napoli ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza privata ex artt. 134 e ss. del R.D. n. 773/1931;

b) della comunicazione di preavviso di rigetto, nota prot. 25.70.16 del 28.03.2011;

c) delle relazioni della Questura del 17.01.2011 e del 25.08.2011;

d) di ogni altro atto premesso, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Napoli, della Questura della Provincia di Napoli e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, legale rappresentante di una società operante nei servizi di portierato, custodia e guardiania, impugna il provvedimento con cui il Prefetto ha respinto la domanda volta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza privata , ex art. 134 T.U.L.P.S., in considerazione della riscontrata segnalazione, unitamente al socio, per l'esercizio abusivo dell’attività nonché per la ritenuta assenza del requisito della capacità tecnica oggettiva.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 134 R.D. 18.06.1931 n. 773 di approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), del D.M. 269/2010, dell'obbligo di motivazione, ex art. 3 1. 241/1990, dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 e del R.D. 635/1940 (artt. 257 e 257-bis);

b) eccesso di potere per irragionevolezza ed errore sui presupposti di fatto, carenza d’istruttoria, sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, arbitrarietà e pretestuosità.

III. Si è costituita l’Amministrazione intimata, nelle sue varie articolazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 3 luglio 2014, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

V. Il ricorso è infondato.

V.

1. Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione del T.U.L.P.S. e, in particolare, dell’art. 11, deducendo l’insussistenza di elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, non avendo riportato alcuna condanna penale, ed essendo solo pendente, all’epoca del provvedimento negativo gravato, un procedimento penale poi conclusosi con sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati a seguito di prescrizione.

Il motivo è infondato.

V.

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