TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-04-15, n. 200900219
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N. 00219/2009 REG.SEN.
N. 00456/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 456 del 2008, proposto da:
Impresa Campanelli Costruzioni Spa, Consorzio Csm Infrastrutture e Tecnologie, rappresentati e difesi dagli avv. C B, A C, con domicilio eletto presso Alessandra Moneta Avv. in Ancona, via Matteotti, 74;
contro
Comune di Cupramontana, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso Marche Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24;Comune Cupra Montana Responsabile Ufficio Tecnico, Lavori Pubblici, Manuntenzione e Urbanistica, Commissione Giudicatrice Gara Appalto Lavori ex Fornace;
nei confronti di
Ditta Langella Srl, rappresentato e difeso dagli avv. B C, A M, con domicilio eletto presso A M Avv. in Ancona, corso Garibaldi, 124;Impresa Costruzioni F.Lli Rinaldi Srl;
per l'annullamento
degli atti della procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione urbana della ex Fornace in Località Paganello e risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cupramontana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ditta Langella Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Le imprese ricorrenti, in RTI, partecipavano alla procedura aperta di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione urbana “ex fornace” in località Paganello, indetta dal Comune di Cupra Montana con determinazione 15.2.2008 n. 166.
La lex specialis prevedeva l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare attraverso i seguenti elementi:
- “prezzo” per il quale era previsto un punteggio massimo di 50;
- “valore tecnico ed estetico” (ulteriormente scomposto in 16 sub-elementi) per il quale era previsto un punteggio massimo di 43;
- “tempo di esecuzione dei lavori” per il quale era previsto un punteggio massimo di 7.
Il disciplinare di gara prevedeva, nella Parte Prima, Punto 5, lett. d.5, sub. 5), l'esclusione delle offerte che non avessero raggiunto la soglia minima di 23 punti su 43 nella valutazione dell'elemento “valore tecnico ed estetico”.
L'offerta della ricorrente conseguiva, in relazione a detto elemento, un punteggio pari a 20,23 e veniva pertanto esclusa dalla gara.
La graduatoria finale era infine così formulata:
1. Aggiudicataria: Impresa Langella Srl con punti complessivi 79,48 (di cui p. 50 per l'offerta economica, p. 24,25 per l’offerta tecnica e p. 5,23 per l'offerta tempo);
2. Seconda classificata: Impresa Rinaldi costruzioni Srl con punti complessivi 77,11 (di cui p. 40,73 per l'offerta economica, p. 29,38 per l’offerta tecnica e p. 7 per l'offerta tempo).
Al riguardo vengono dedotte le seguenti censure:
1. Violazione degli artt. 2, 53 e 83 del D.Lgs. n. 163/06 nonché eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, omessa valutazione di parte della documentazione di corredo dell'offerta e difetto di motivazione. In particolare le ricorrenti deducono di aver elaborato alcuni documenti illustrativi dell'offerta tecnica (migliorativi) su indicazione del RUP (cfr. lettera 18.3.2008 prot. 2404), che venivano inseriti in una III busta autonoma contenente la dicitura “offerta per il miglioramento tecnico ed estetico dell'intervento”;busta che, tuttavia, la commissione di gara decideva di non aprire, evitando così di disporre di documenti tecnici che avrebbero favorito la comprensione dell'offerta delle ricorrenti con possibilità di attribuirle un punteggio maggiore (motivo I del ricorso).
2. Violazione degli artt. 2, 53, 83 e 93 del D.Lgs. n. 163/06 nonché eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, illogicità, violazione dei principi di proporzionalità e di concorrenza, nella parte in cui la lex specialis di gara prevedeva la soglia di ingresso di 23 punti su 43;soglia che deve considerarsi immotivatamente e irragionevolmente elevata (motivo II del ricorso).
3. Violazione dell’artt. 53 del D.Lgs. n. 163/06, violazione della lex specialis di gara nonché eccesso di potere sotto diversi profili. In particolare le ricorrenti deducono: a) che le offerte dell'impresa aggiudicataria e della seconda classificata devono considerarsi inammissibili perché in contrasto con le prescrizioni di valutazione dell'offerta tecnica riguardanti i sub-elementi B7 (strutture di fondazione – max punti 2) e B9 (attraversamento su strada provinciale – max p. 3) (motivo III.i del ricorso);b) l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché non ha prodotto gli elementi giustificativi del prezzo richiesti in sede di gara (motivo III.ii del ricorso).
4. Violazione degli artt. 2, 53, 83 e 93 del D.Lgs. n. 163/06 nonché eccesso di potere sotto diversi profili. In particolare le ricorrenti deducono: a) che l'Amministrazione non avrebbe potuto scegliere il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ponendo a base di gara un progetto esecutivo con la possibilità di presentare varianti (motivo IV lett. A del ricorso);b) in ogni caso, in presenza di un progetto esecutivo, non avrebbero potuto essere considerate le varianti come elementi di qualità (al massimo si sarebbero potuto accettare proposte migliorative) (motivo IV lett. B del ricorso);c) in realtà il bando non ammette le varianti al progetto esecutivo (motivo IV lett. C del ricorso), d) la stazione appaltante non ha motivato la decisione di procedere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (motivo IV lett. D del ricorso);e) per l'ammissibilità delle varianti la stazione appaltante non ha previsto la sottoscrizione dei nuovi elaborati da parte di un tecnico abilitato e la loro elaborazione in base alle regole del progetto esecutivo (motivo IV lett. E del ricorso);f) è illogico attribuire solo 2 punti per le modifiche che riguardano le fondazioni mentre si attribuiscono 3 punti alle modifiche riguardanti le balaustre e 3,5 punti alle modifiche sugli elementi orizzontali (motivo IV lett. F del ricorso).
5. Violazione di legge ed eccesso di potere per vizi della procedura di gara. In particolare le ricorrenti deducono: a) che nella commissione era presente il segretario comunale (presidente), il quale non possiede la necessaria qualificazione, tecnica in violazione dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 (motivo V.i del ricorso);b) che non sono state verbalizzate le modalità di custodia dei plichi durante l'interruzione delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica. La commissione ha altresì omesso di siglare i documenti componenti l'offerta tecnica (motivo V.ii del ricorso);c) che, nell'espressione dei voti sui singoli parametri, ciascun componente avrebbe espresso l'identica votazione numerica. Questo non consentirebbe di comprendere i motivi dell'attribuzione del punteggio sul singolo parametro. Il voto del segretario comunale sui parametri tecnici (es. fondazioni) non è attendibile per carenza di professionalità tecnica (motivo V.iii del ricorso).
Le ricorrenti avanzano, inoltre, istanza di risarcimento dei danni che vengono richiesti nella forma specifica mediante il rinnovo delle operazioni di gara e la conseguente aggiudicazione dell'appalto alle ricorrenti stesse. In subordine chiedono il risarcimento per equivalente monetario da commisurare alla perdita chance quantificabile in una cifra pari al 10% del valore dell'appalto o in diversa misura che sarà ritenuta dovuta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cupra Montana. L'Amministrazione eccepisce l'inammissibilità e l'irricevibilità di alcuni motivi di ricorso. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Si è inoltre costituita l’Impresa Langella Srl in qualità di controinteressata. La stessa eccepisce l'inammissibilità di alcuni motivi di ricorso. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
All’udienza del 25.3.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO