TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-06, n. 202303717

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-06, n. 202303717
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303717
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 03717/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08545/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8545 del 2022, proposto da S C, N D B, P P G, C A L R e R P, rappresentati e difesi dagli avvocati F L, S F e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dei predetti avvocati in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del D.D.G. prot. n. 909 del 27 maggio 2022, adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, con cui è stato indetto il bando di ammissione al Concorso per le Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2021/2022, nella parte in cui agli artt. 5 e 9, prevedono che « la procedura di iscrizione on line al concorso è attiva da martedì 31 maggio 2022 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di giovedì 9 giugno 2022 »;

- della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2021/2022 e della relativa procedura online , nella parte chiude inderogabilmente la procedura di iscrizione alle ore 15.00 giovedì 9 giugno 2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con decreto direttoriale n. 909 del 27 maggio 2022 (di seguito, anche il “ bando ”), indiceva un concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2021/2022, con svolgimento delle prove fissato al 26 luglio 2022 e data di inizio delle attività didattiche prevista per il 1° novembre 2022.

1.1. L’art. 5 del bando, rubricato “Domanda di iscrizione al concorso nazionale”, dopo aver stabilito che l’iscrizione al concorso da parte di ciascun candidato dovesse avvenire esclusivamente in modalità online , prevedeva testualmente quanto segue “ La prima parte della procedura di iscrizione on line al concorso è attiva da martedì 31 maggio 2022 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di giovedì 9 giugno 2022, fermo restando quanto previsto dai successivi commi 5 e 11 del presente articolo ”.

1.2. I ricorrenti esponevano di non essere riusciti a presentare la domanda di partecipazione al predetto concorso in quanto il termine di 9 giorni previsto dal bando sarebbe risultato troppo esiguo per compilare la domanda in tutte le sue parti. Ciò sia in ragione del fatto che i commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 5 del bando richiedevano l’inserimento di numerose e dettagliate informazioni, sia in virtù di impedimenti legati a motivi di salute (per i ricorrenti C, G, L R e P, giusta documentazione versata in atti nel corso del giudizio) e ad altri motivi relativi alla disponibilità di tutte le informazioni richieste ai fini della presentazione della domanda di partecipazione (per il ricorrente D B).

2. I ricorrenti insorgevano avverso gli atti e provvedimenti in epigrafe lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e ne chiedevano l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato.

2.1. Il ricorso in esame risulta affidato ad un unico e articolato motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 247, comma 4, del d.l. n. 34/2020 – Violazione del principio del favor partecipationis – Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa – Violazione dell’art. 97 Cost. ”. In particolare, con tale mezzo di gravame i ricorrenti contestavano il fatto che il bando di concorso, nel prevedere un termine di soli nove giorni (di cui tre festivi) per la presentazione della domanda di partecipazione, si porrebbe in contrasto con alcune disposizioni normative in materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché con principi cardine del diritto amministrativo relativi alle selezioni pubbliche, tra i quali quello del favor partecipationis . Peraltro, la scelta operata dall’amministrazione ministeriale risulterebbe irragionevole e arbitraria anche alla luce del fatto che risulta essere stato stabilito un più lungo termine per eseguire una operazione meno complessa, quale quella relativa al pagamento del contributo di partecipazione alle prove e al caricamento online della relativa ricevuta, fissato in 21 giorni.

2.2. Il Presidente di questa Sezione, con decreto n. 4641 del 19 luglio 2022, accoglieva la domanda di concessione di misure cautelari a somma urgenza “ ordinando ai ricorrenti di concordare con il MUR, cui si rimanda l’ammissione con riserva, sia gli obbligatori e ineludibili adempimenti on line preliminari previsti dal bando, sia un’unica sede di svolgimento con riserva di tale prova per tutti i ricorrenti ”.

2.3. Il Ministero dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio solo formalmente.

2.4. La Sezione, con ordinanza cautelare n. 5941 del 19 settembre 2022, in parziale riforma del predetto decreto cautelare, accoglieva la domanda cautelare con riguardo alle sole posizioni dei ricorrenti D B e G, sospendendo, per l’effetto, l’art. 5 dell’impugnato bando. Per gli altri ricorrenti, per converso, non venivano ravvisate, prima facie , valide giustificazioni ostative della presentazione della domanda di ammissione al concorso in parola nel termine previsto dal bando, sia in ragione della consistenza dell’adempimento richiesto, sia in virtù della ratio sottesa alla previsione del contestato termine, finalizzato a garantire l’ordinato avvio dell’anno accademico.

2.5. La Settima Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5370 del 14 novembre 2022, riformava la suddetta ordinanza n. 5941/2022 e accoglieva l’istanza cautelare presentata in primo grado. In tale provvedimento, in particolare, veniva tra l’altro affermato che “ in un caso analogo, la Sezione (con ordinanza cautelare n. 5106/2022) ha per il momento prescisso - fermo l’approfondimento funditus della naturale sede di merito - dalla dedotta violazione delle disposizioni normative di cui al combinato disposto dell’art. 4 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 247, comma 4, del d.l. n. 34/2020 e dal riscontro della situazione di legittimo impedimento, con la motivazione che ‘la fissazione di termini troppo angusti per la presentazione da parte dei medici delle domande di partecipazione ai test di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, non appare prima facie conforme al principio del favor partecipationis’ ”.

2.6. I ricorrenti C, D B, G e P, con memoria depositata in data 18 novembre 2022, riferivano di aver presentato la domanda di partecipazione al concorso per cui è causa in virtù dei provvedimenti cautelari sopra richiamati e di aver sostenuto la prova di ammissione. In particolare, all’esito di tale prova: i) la ricorrente S C si collocava utilmente in graduatoria, immatricolandosi presso la scuola di specializzazione di Malattie dell’apparato digerente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; ii) il ricorrente N D B si collocava in posizione utile in graduatoria, immatricolandosi presso la scuola di specializzazione di Igiene e sanità pubblica presso l’Università degli Studi di Pavia; iii) il ricorrente P P G si collocava in graduatoria in posizione allo stato non utile; iv) il ricorrente R P si collocava in posizione utile in graduatoria, immatricolandosi presso la scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia dell’Università degli Studi di Sassari.

2.7. In data 9 dicembre 2022 la ricorrente C A L R depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado.

2.8. All’udienza pubblica del 21 dicembre 2022 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.

3. In via preliminare, il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata in atti dalla ricorrente C A L R. Il Collegio ritiene che tale istanza non rispetti tutte le prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., con la conseguenza che non può dichiararsi l’estinzione del processo per rinuncia. Tuttavia, atteso che, nel caso di specie, da tale istanza può desumersi, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6484/2011), lo stesso può essere dichiarato improcedibile con riferimento alla posizione della ricorrente L R.

4. Il Collegio, con riguardo alla posizione degli altri ricorrenti, ritiene che il ricorso in esame sia fondato e, dunque, meriti accoglimento.

4.1. Il Collegio, in disparte la dedotta violazione delle disposizioni normative di cui al combinato disposto dell’art. 4 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 247, comma 4, del d.l. n. 34/2020, ritiene che la fissazione di termini troppo angusti (nel caso di specie pari a soli nove giorni) per la presentazione, da parte dei medici, delle domande di partecipazione alla prova di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, non risulti conforme al principio del favor partecipationis .

4.2. Nella fattispecie in esame, la previsione di un termine di soli nove giorni (di cui tre festivi) per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria non risulta ragionevole. Infatti, a fronte della concessione di un più ampio termine (pari a ventuno giorni) per eseguire una operazione meno complessa, ossia il pagamento del contributo di partecipazione alle prove e il caricamento online della relativa ricevuta, nonché in considerazione del fatto che la data di svolgimento delle prove risultava fissata al 26 luglio 2022 e quella di inizio delle attività didattiche al 1° novembre 2022, non emerge alcuna impellente esigenza di celerità funzionale a garantire l’ordinato avvio dell’anno accademico in questione.

4.2.1. Il Collegio ritiene che nel caso in esame, la concessione di un termine più lungo – almeno pari a quello concesso per eseguire il versamento del contributo di iscrizione alla prova e caricamento online della relativa ricevuta in formato pdf – non solo non avrebbe frapposto alcun ostacolo allo svolgimento delle prove e all’ordinato inizio delle lezioni, ma avrebbe garantito la più ampia partecipazione possibile dei medici interessati ad accedere alle scuole di specializzazione di area sanitaria, con ciò assicurando un maggior grado di soddisfacimento alle esigenze pubblicistiche sottese all’indizione di una siffatta procedura selettiva. Il concorso in esame, invero, per il suo carattere comparativo, è diretto a selezionare i candidati migliori e, pertanto, risulta illogico e arbitrario prevedere un termine di presentazione della domanda di partecipazione estremamente esiguo in assenza di valide e obiettive giustificazioni, in quanto tale scelta discrezionale dell’amministrazione ministeriale è suscettibile di comprimere indebitamente la platea dei potenziali partecipanti, con ricadute negative in termini di tutela degli interessi pubblici correlati alla procedura concorsuale per cui è causa, in primis avuto riguardo alla tutela dell’interesse alla salute, valore primario dell’ordinamento giuridico e interesse di rango costituzionale.

5. In definitiva, il ricorso va accolto con riferimento alla posizione dei ricorrenti S C, N D B, P P G e R P, siccome fondato, con annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse azionato, consistente nella partecipazione al concorso in questione, peraltro concretamente e proficuamente avvenuta in forza dei provvedimenti cautelari adottati da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato, come innanzi evidenziato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi